(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile poiché, malgrado le istanze di applicazione pena erano state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio era ormai ristretto alla sola decisione dell'accoglibilità della richiesta di patteggiamento).