(1)Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall’art. 4 della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2)
Parte della dottrina ha criticato tale disposizione, accusata di essere priva di offensività, in quanto diretta a sanzionare la perversione dell'agente, prescindendo da una lesione effettiva del bene tutelato.