(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza di «patteggiamento», benché tale sentenza non abbisogni di particolari e approfondite motivazioni, il giudice è nondimeno tenuto a dare contezza del suo convincimento ove la contestazione comporti l'esame specifico di una circostanza che, così come assunta nella contestazione, confligga, di per sè, con il divisamento conclusivamente espresso. (Mass. redaz.).