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Dizionario Giuridico

Applicazione della pena su richiesta

Che cosa significa "Applicazione della pena su richiesta"?

Si tratta di un procedimento speciale che consiste nell'emanazione di una sentenza da parte del giudice sulla base di una concorde richiesta tra pubblico ministero e imputato: la decisione avviene allo stato degli atti saltando la fase del dibattimento e, per tale ragione, il legislatore ha predisposto che in caso di patteggiamento la pena deve essere ridotta fino ad un terzo. Tramite tale procedimento, quindi l'imputato conosce in anticipo la pena che verrà applicata se il giudice accetterà il progetto di sentenza: quest'ultimo dovrà solamente verificare, ove non dovesse decidere per una sentenza di proscioglimento ex art.129, che la pena sia congrua e la qualificazione del reato corretta. Tale istituto già presente nel nostro ordinamento (si veda la l. 689/1981) ha trovato larga applicazione dal momento in cui è stato introdotto il patteggiamento allargato con la legge n. 134 del 2003.
Esistono infatti due tipi di patteggiamento: quello tradizionale e quello allargato. Il primo prevede che le parti si accordino su una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, tenuto conto della riduzione fino ad un terzo, non supera due anni sola o congiunta a pena pecuniaria; il secondo invece consente l'accordo su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque di pena detentiva, sempre tenuto conto della riduzione fino ad un terzo, sola o congiunta a pena pecuniaria.
Nel dettaglio, il patteggiamento tradizionale non prevede un tetto massimo sulla pena pecuniaria e prevede anche ulteriori benefici: a) l'imputato può subordinare la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena (se il giudice ritenesse non concedibile tale beneficio, dovrà rigettare l'intero patteggiamento poiché il giudice può solamente pronunciarsi sul progetto di sentenza delle parti, non potendolo modificare); b) non comporta al pagamento delle spese processuale, ma a quelle di giustizia o di mantenimento in custodia cautelare ove applicata; c) non comporta l'applicazione di pene accessorie; d) non comporta l'applicazione di misure di sicurezza differenti dalla confisca; e) il reato si estingue se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nel termine di cinque anni (quando il patteggiamento riguarda un delitto) o di due anni (se riguarda una contravvenzione). È opportuno sottolineare che l'identità dell'indole riguarda solamente la contravvenzione, pertanto, qualora la sentenza di patteggiamento riguardasse un delitto, e l'imputato compisse nel termine di cinque anni una qualsiasi altro delitto, il primo reato non si estinguerebbe.
Il patteggiamento allargato non ha gli stessi benefici del patteggiamento tradizionale e prevede delle ipotesi in cui non può essere applicato; in particolare è escluso per i delitti di cui al III comma 3 bis dell'art. 51 (a titolo esemplificativo: delitti di associazione mafiosa ex art. [[n416-biscp]] c.p., di sequestro di persona o scopo estorsivo ex art. 630 c.p., di tratta di persone e delitti commessi tramite le condizione dell'associazione mafiosa), per i delitti di cui al III comma, quater dell'art. 51 c.p.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, I, II, III e V comma, 600 quater, II comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale. Infine è escluso peri soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali per tendenza e per i recidivi reiterati ex art. 99, IV comma c.p.
Da punto di vista procedimentale il patteggiamento può essere richiesto dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale in fase di indagini preliminari o in udienza. In particolare, la richiesta può essere presentata fino al momento della conclusione dell'udienza preliminare, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo o in caso di citazione diretta a giudizio; se è stato notificato il giudizio immediato, la richiesta può essere presentata entro quindici dalla notifica. Se formulata in udienza la richiesta è orale altrimenti è scritta. Quando è formulata nel corso delle indagini preliminari la richiesta può essere congiunta o munita di consenso dell'altra parte, oppure presentata da una sola parte: nella prima ipotesi, il giudice fissa con decreti l'udienza per la decisione, assegnando un termine per l'eventuale notificazione all'altra parte; nell'udienza vengono sentiti il pubblico ministero e il difensore se comparsi. Nella seconda ipotesi: il giudice fissa con decreto un termine entro cui l'altra parte può esprimere il suo consenso o dissenso e dispone che sia la richiesta che il decreto siano notificati all'altra parte a cura della parte che ha presentato la richiesta.
Circa i provvedimenti che il giudice può adottare, se sussiste il consenso della controparte il giudice, valutate la congruità della pena e la qualificazione giuridica del fatto, se non deve emettere sentenza ex art. 129 c.p.p., pronuncia sentenza di patteggiamento. Altrimenti il giudice rigetta. In questo caso, come anche nel caso di dissenso del pubblico ministero, l'imputato può rinnovare la richiesta di patteggiamento prima dell'apertura del dibattimento di primo grado: in tal caso, se il giudice la ritiene fondata, pronuncia sentenza di patteggiamento; in alternativa il giudice al termine del dibattimento, se ritiene infondato il dissenso del pubblico ministero.
Circa l'impugnazione, la sentenza di patteggiamento non può essere mai appellata dall'imputato, ma soltanto dal pubblico ministero, ove quest'ultimo avesse manifestato il proprio dissenso al progetto di sentenza, poi accolto, proposto dall'imputato. È comunque ricorribile in cassazione per vizi di legittimità.

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