(massima n. 1)
In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l'impugnazione č di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessitā di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma primo, c.p.p..