(massima n. 1)
La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben distinto, sul piano strutturale, dalla ricognizione formale disciplinata dagli artt. 213 e 214 c.p.p., ond'essa non soggiace alle regole di questa e non può essere inficiata da patologie processuali, quali la nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione di tali regole.