(massima n. 1)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo la cui determinazione è considerata dalla legge come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 444-448 c.p.p.).