(massima n. 1)
Qualora ad una sentenza di applicazione della pena con beneficio della sospensione condizionale, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., faccia seguito una sentenza di condanna per reato anteriormente commesso, con la quale venga inflitta una pena che, cumulata con l'altra, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., non può comunque darsi luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano «di condanna» mentre tale non può essere definita la sentenza di applicazione della pena