(massima n. 1)
La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, «l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole», va intesa nel senso che il requisito della «identità» di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti. (In applicazione di tale principio la Corte, pur riconoscendo l'assenza del requisito della stessa indole, ha affermato la legittimità della pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto ostativa alla declaratoria di estinzione del delitto di truffa — oggetto di patteggiamento — la pendenza, nei confronti dell'interessato, di un procedimento penale per il delitto di lesioni colpose commesso nel quinquennio).