(massima n. 2)
Per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo (arg. ex art. 507 c.p.p.), tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio o per il mancato esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. La carenza di siffatta risposta motivata si traduce in una violazione di legge. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che non si sottrae a censura il rigetto, con l'ordinanza dibattimentale, della richiesta del P.M. di assunzione di nuovi mezzi di prova: stante il carattere di assoluta necessità di tale prova (solo attraverso l'audizione di un funzionario del competente ufficio delle imposte o l'acquisizione di idonea documentazione era possibile accertare se la denuncia fiscale fosse stata o non presentata), l'organo giudicante era chiamato ad esercitare il potere espressamente previsto dall'art. 507 c.p.p. in ordine all'assunzione, anche di ufficio, di tale nuovo mezzo di prova).