(massima n. 2)
Nel caso di nuove contestazioni dibattimentali non possono essere utilizzate dal giudice quale prova della colpevolezza dell'imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa della quale non sia stato disposto l'esame successivamente alla formulazione dell'accusa suppletiva. Infatti, a seguito della contestazione in udienza di un nuovo fatto-reato e della conseguente introduzione di una nuova causa petendi contro l'imputato in un procedimento già in corso per altra imputazione, la fase della istruzione dibattimentale relativa alla nuova accusa è quella che si apre successivamente alla formulazione della contestazione suppletiva, con la conseguenza che le precedenti dichiarazioni della persona offesa non possono essere considerate «legittimamente acquisite nel dibattimento», come prescritto dall'art. 526 c.p.p. in tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione.