(massima n. 1)
La confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilitą, restando comunque salva la possibilitą di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).