AUTORE:
Elisa Pagana
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Catania
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il lavoro di ricerca condotto attraverso questa tesi è volto ad analizzare il ruolo e il compito della giustizia negoziata allinterno del processo penale. Dalle sue radici, alla sua affermazione, fino alle critiche rivolte a questo istituto, osteggiato negli anni.
La contrattazione tra le parti, come tecnica di definizione anticipata dei processi, è nata da una prassi che spontaneamente si è diffusa nelle aule di giustizia americane e poi inglesi. E' stata la necessità ad imporla.
Ridurre i tempi processuali comporta un sacrificio per le parti, che si traduce nella scelta di rinunciare al dibattimento e al contraddittorio nella formazione della prova (principio cardine sia negli ordinamenti di common law che nellordinamento italiano). La scelta spetta all'imputato, il quale, se decide di confessare (nel patteggiamento italiano l'imputato non necessariamente deve confessare), rinuncia alle garanzie processuali in cambio di uno sconto di pena, concordato con l'accusa.
L'organo giudiziario, dunque, è tenuto semplicemente a ratificare l'accordo siglato tra le parti senza accertare la responsabilità dell'imputato? La contrattazione tra le parti è il fulcro della giustizia negoziata, che rilega il giudice, a mero controllore della procedura. La differenza essenziale tra plea bargaining americano e patteggiamento italiano, risiede proprio nel ruolo assegnato al giudice. Nel plea bargaining, eccetto alcune eccezioni, l'organo giudiziario il più delle volte si limita a ratificare un accordo stipulato dalle parti; questo compito è leggermente temperato nel plea bargaining inglese, in cui il prosecutor deve attenersi maggiormente a delle linee guida prefissate. Nel patteggiamento, invece, il giudice - prima di esaminare l'accordo stipulato dalle parti e pronunciare una sentenza che viene equiparata, per certi aspetti, ad una sentenza di condanna - deve accertarsi che non sussistono cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e decidere sulla base degli atti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena.
La trattazione evidenzia come gli istituti negoziali siano così poliedrici da perseguire le più variegate finalità:
- semplificare e snellire le procedure e i tempi processuali;
- deflazionare il carico e i costi giudiziari;
- assicurare una sanzione;
- riconciliare e ricostruire la memoria storica dei popoli, riducendo l'istruttoria probatoria;
- soddisfare obbiettivi professionali.
Nonostante la pratica negoziale sia ancora al centro di continui dibattiti che mettono in dubbio le sue potenzialità e il suo modus operandi, nel frattempo il successo riscosso non passa inosservato.
La contrattazione tra le parti, come tecnica di definizione anticipata dei processi, è nata da una prassi che spontaneamente si è diffusa nelle aule di giustizia americane e poi inglesi. E' stata la necessità ad imporla.
Ridurre i tempi processuali comporta un sacrificio per le parti, che si traduce nella scelta di rinunciare al dibattimento e al contraddittorio nella formazione della prova (principio cardine sia negli ordinamenti di common law che nellordinamento italiano). La scelta spetta all'imputato, il quale, se decide di confessare (nel patteggiamento italiano l'imputato non necessariamente deve confessare), rinuncia alle garanzie processuali in cambio di uno sconto di pena, concordato con l'accusa.
L'organo giudiziario, dunque, è tenuto semplicemente a ratificare l'accordo siglato tra le parti senza accertare la responsabilità dell'imputato? La contrattazione tra le parti è il fulcro della giustizia negoziata, che rilega il giudice, a mero controllore della procedura. La differenza essenziale tra plea bargaining americano e patteggiamento italiano, risiede proprio nel ruolo assegnato al giudice. Nel plea bargaining, eccetto alcune eccezioni, l'organo giudiziario il più delle volte si limita a ratificare un accordo stipulato dalle parti; questo compito è leggermente temperato nel plea bargaining inglese, in cui il prosecutor deve attenersi maggiormente a delle linee guida prefissate. Nel patteggiamento, invece, il giudice - prima di esaminare l'accordo stipulato dalle parti e pronunciare una sentenza che viene equiparata, per certi aspetti, ad una sentenza di condanna - deve accertarsi che non sussistono cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e decidere sulla base degli atti in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena.
La trattazione evidenzia come gli istituti negoziali siano così poliedrici da perseguire le più variegate finalità:
- semplificare e snellire le procedure e i tempi processuali;
- deflazionare il carico e i costi giudiziari;
- assicurare una sanzione;
- riconciliare e ricostruire la memoria storica dei popoli, riducendo l'istruttoria probatoria;
- soddisfare obbiettivi professionali.
Nonostante la pratica negoziale sia ancora al centro di continui dibattiti che mettono in dubbio le sue potenzialità e il suo modus operandi, nel frattempo il successo riscosso non passa inosservato.