Cass. pen. n. 13092/2025
In tema di corruzione, costituisce pena illegale, in quanto fuoriesce dal paradigma normativo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ex art. 317-bis cod. pen. in relazione a fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha previsto espressamente l'applicazione di tale pena accessoria anche nel caso di condanna nei confronti del corruttore ai sensi dell'art. 321 cod. pen.
Cass. pen. n. 13616/2025
La qualificazione delle condotte in termini di corruzione, ovvero di concussione od induzione indebita a dare o promettere utilitā, va compiuta, nel caso in cui sussista tra pubblico agente e privato un rapporto affaristico che non si esaurisca nel compimento di uno specifico atto, in una prospettiva necessariamente diacronica, che tenga conto della concreta evoluzione nel tempo della relazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che non puō escludersi la configurabilitā di una fattispecie corruttiva nell'ipotesi in cui il privato, volgendo a proprio favore l'iniziale rapporto di soggezione rispetto al pubblico funzionario infedele, riesca ad instaurare con questi una relazione di mutuo scambio di indebite utilitā su base volontaria).
Cass. pen. n. 10755/2024
Per la configurabilitā del reato di corruzione propria di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., č necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione dell'utilitā, non potendo assumere rilievo una dazione derivata da stretti rapporti personali preesistenti tra pubblico ufficiale e privato. Inoltre, č necessario che l'utilitā sia patrimonialmente apprezzabile e correlata specificamente al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, quale oggetto del patto corruttivo.
Cass. pen. n. 45102/2021
La disciplina della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma.
Cass. pen. n. 5457/2018
In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.
Cass. pen. n. 34929/2018
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'omessa indicazione nel capo di imputazione del funzionario corrotto non avesse determinato alcuna lesione del diritto di difesa per l'imputato, atteso che nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'identitā del pubblico agente era stata pacificamente accertata).
Cass. pen. n. 47191/2004
Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l'osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.
Cass. pen. n. 2983/1996
In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l'effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.
Cass. pen. n. 8582/1981
Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l'esistenza del fatto costituente nella sua obiettivitā il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilitā del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l'imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo.