(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitā della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma primo-bis, c.p.p., č sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza