(massima n. 1)
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»).