(massima n. 1)
Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma secondo, c.p.p., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione ex artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato ex art. 697 c.p., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.