(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto si tratta di provvedimento non definitivo, posto che tale richiesta può essere riproposta e può trovare accoglimento nel giudizio ordinario.