(massima n. 1)
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non č vincolato dalla inscindibilitā del petitum, cosė come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena; infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale č sottratta alla disponibilitā delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se č inserita nell'accordo, č da considerare tamquam non esset, nel senso che vitiatur sed non vitiat.