(1)Chiunque organizza o propaganda(2) viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori(3) o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Note
(1)
Tale articolo è stato introdotto dall'art. 5 della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(2)
I clienti che aderiscono al viaggio non rispondono del reato in esame, piuttosto di altri reati come quello ex art. 600 bis, dal momento che nella prenotazione del viaggio può ravvisarsi un atto idoneo e non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione minorile e quindi l'utente può rispondere del reato nella forma tentata.
(3)
Non è indicato il limite di età quindi si intendono come soggetti passivi i minori di diciotto anni.