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Articolo 186 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Dispositivo dell'art. 186 Codice della strada

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  2. b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  3. c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136 bis, comma 4, secondo periodo(1).

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli(1).

Note

(1) I commi 9-ter e 9-quater sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Massime relative all'art. 186 Codice della strada

Cass. pen. n. 38618/2019

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

Cass. pen. n. 36054/2019

La competenza a decidere in ordine ad un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per gravi ragioni di salute appartiene, non al giudice dell’esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza.

Cass. pen. n. 2887/2019

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato ovvero l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione.

Cass. pen. n. 27297/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).

Cass. pen. n. 54977/2017

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede — in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, cod. strada — uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata).

Cass. pen. n. 53280/2017

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena.

Cass. pen. n. 45846/2017

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada), e il giudice ritenga le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non deve operarsi l’aumento previsto per la circostanza meno grave di aver commesso il fatto in orario notturno, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186, comma 2-septies, cod. strada, atteso che, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., deve trovare applicazione la pena stabilita per quella più grave.

Cass. pen. n. 36065/2017

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate.

Cass. pen. n. 32631/2017

In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell’ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l’autovettura, anche in assenza dell’escussione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabili i verbali e i documenti prodotti, da cui risultava che l’imputato era stato controllato, nella data e nei luoghi indicati, mentre era alla guida dell’autovettura ed era risultato positivo all’esame dell’alcoltest).

Cass. pen. n. 27483/2017

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall’Autorità Giudiziaria polacca in relazione ad una condanna per il reato di omicidio colposo stradale aggravato, in cui in cui la S.C. ha ritenuto equiparabili i reati contemplati dalla legge italiana di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e omicidio stradale punito dall’art. 589-bis cod. pen., introdotto successivamente alla richiesta di consegna, ma in cui il fatto era già previsto come reato dall’art. 589, comma secondo, cod. pen., vigente al momento della commissione dei fatti).

Cass. pen. n. 22604/2017

In tema di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.

Cass. pen. n. 46143/2016

Qualora la misura della sanzione amministrativa accessoria disposta con la sentenza di condanna di primo grado sia riferibile ad una pluralità di reati, l’assoluzione in appello relativamente a taluno di essi obbliga il giudice dell’impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida, nella quale la S.C. ha precisato che il giudice di secondo grado, mentre può autonomamente applicare la sanzione accessoria ove non disposta in primo grado, in quanto conseguente di diritto alla condanna come effetto penale della stessa, non può invece, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, mantenerne invariata la durata complessiva quale determinata dal primo giudice, apportando un aumento a quella conseguente al reato superstite).

Cass. pen. n. 23690/2016

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Cass. pen. n. 20545/2016

In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcool nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente.

Cass. pen. n. 13682/2016

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.

Cass. pen. n. 13681/2016

In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge.

Cass. pen. n. 46624/2015

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.

Cass. pen. n. 44808/2015

Nel caso di guida senza patente, l'autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell'attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l'art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l'ipotesi di "recidiva delle violazioni" e che la proprietà del veicolo in capo all'imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale).

Cass. pen. n. 40957/2015

In tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo «con il quale è stato commesso il reato» è confiscabile anche se risulta in comproprietà tra l’imputato e persona estranea al reato.

Cass. pen. n. 18121/2015

In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 15187/2015

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.

Cass. pen. n. 4893/2015

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Cass. pen. n. 4640/2015

In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sia dall’art. 186, comma secondo bis cod. strada sia dall’art. 222, comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; tuttavia, per l’operatività dell’ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo.

Cass. pen. n. 3467/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c.) cod. strad., è necessario che si realizzi la condizione di «recidiva nel biennio», senza che assuma alcuna rilevanza l’entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato nell'imputato.

Cass. pen. n. 3824/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma 2-bis, e l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedono entrambi la revoca della patente di guida per il conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato un incidente stradale o cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi speciale nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice.

Cass. pen. n. 51173/2014

Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici, la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell’alcool, ricusi di procedere all’alcooltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l’art. 186, comma terzo, C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di «accertamenti qualitativi non invasivi»

Cass. pen. n. 47298/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del principio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz’ora tra la condotta contestata e l’esecuzione dell’alcoltest).

Cass. pen. n. 43845/2014

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il rinvio dell’art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett. c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio.

Cass. pen. n. 44109/2014

In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186, comma secondo, cod. strada va applicata anche quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato da Autorità straniera. (In motivazione la Corte, a conforto della decisione assunta, ha richiamato gli artt. 136-bis e 136-ter cod. strada, in basi ai quali le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane).

Cass. pen. n. 36396/2014

La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie: guida in stato di ebbrezza), è provvedimento pienamente compatibile con quello, del tutto autonomo, di revoca della patente adottato dall’autorità amministrativa, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che la patente sia stata revocata dall’autorità amministrativa. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato il difetto di interesse al ricorso avverso la sospensione della patente da parte di soggetto comunque privo del titolo abilitativo).

Cass. pen. n. 1399/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti).

Cass. pen. n. 1907/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente.

Cass. pen. n. 33209/2013

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.

Cass. pen. n. 30255/2013

Non può procedersi a contestazione suppletiva del reato di guida in stato di ebbrezza nei confronti di imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. (In motivazione, la Corte ha rilevato che non ricorre connessione qualificata tra i due reati a norma dell’art. 12, comma primo lett. b) cod. proc. pen).

Cass. pen. n. 30231/2013

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti).

Cass. pen. n. 27173/2013

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria .

Cass. pen. n. 21281/2013

Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati non è configurabile concorso formale ai sensi del comma primo dell'art. 81 cod. pen .

Cass. pen. n. 9460/2013

In tema di guida in stato d’ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato.

Cass. pen. n. 6755/2013

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la «mancanza di consenso» dell’interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo «dissenso espresso»).

Cass. pen. n. 5909/2013

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l’imputato si era opposto al test nell’immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un’ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti).

Cass. pen. n. 31/2013

In tema di reato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcooltest, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing se il proprietario del mezzo sia estraneo al reato.

Cass. pen. n. 46441/2012

Anche dopo la nuova formulazione dell’art. 589 cod. pen. per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, sussiste il concorso materiale tra l’omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Cass. pen. n. 14484/2012

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).

Cass. civ. n. 5404/2012

Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool risulta integrato non solo allorquando la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche quando sia stata sorpresa (nella specie, in stato di incoscienza) all’interno del veicolo in sosta, se sia stata acquisita la prova che, in precedenza, vi sia stata una deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica in alterate condizioni psicofisiche.

Cass. pen. n. 3313/2012

Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti.

Cass. pen. n. 42084/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro. (Rigetta, App. Firenze, 12-11-2010).

Cass. pen. n. 34722/2011

In tema di confisca, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpv. c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing).

Cass. pen. n. 28787/2011

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale.

Cass. pen. n. 21063/2011

La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise.

Cass. pen. n. 17463/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).

Cass. pen. n. 15010/2011

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, qualificata come sanzione amministrativa accessoria dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, resta comunque irretroattiva ex art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Cass. pen. n. 13745/2011

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e che necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie. Tale modalità non ha carattere tassativo ed esclusivo di accertamento dello stato di ebbrezza e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro. Si tratta quindi di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno e nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso. L’accertamento effettuato con l’alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

Cass. pen. n. 32021/2010

Nel caso in cui il conducente postosi alla guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo soltanto ove risulti accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5; se il predetto tasso risulti inferiore, può essere disposto unicamente il fermo amministrativo.

Cass. pen. n. 12428/2010

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione.

Cass. pen. n. 20610/2010

Ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato, ma in uso a quest'ultimo).

Cass. pen. n. 16154/2010

In tema di guida in stato di ebbrezza, il sequestro preventivo del veicolo, con il quale è stato commesso il reato di cui all’art. 186 c.d.s, in vista della confisca della quota appartenente all’indagato, deve necessariamente riguardare il bene nella sua infrazionabile interezza. Ne consegue che non è consentito disporre il sequestro parziale del bene, concedendone tuttavia l’uso per l’intero al comproprietario non indagato.

Cass. pen. n. 10688/2010

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di "leasing". (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione).

Cass. pen. n. 4159/2010

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcoltest» non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive.

Cass. pen. n. 3346/2010

In tema di guida in stato d’ebbrezza, il giudice legittimamente ammette all’oblazione l’imputato del reato di cui all’art. 186 c.d.s. in presenza di due misurazioni alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, di cui una sola corrispondente al tasso più basso per cui è consentita l’oblazione.

Cass. pen. n. 1827/2010

I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie, era stato effettuato sul prelievo ematico l’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte ha chiarito che tale esame, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria, era funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano aver causato l’incidente stradale).

Cass. pen. n. 1553/2010

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico, dopo avere ammesso l’imputato all’oblazione, revochi il provvedimento ammissivo, rilevando che in relazione al reato sussistente (nella specie: contravvenzione punita con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda) l’oblazione non è ammissibile. (Fattispecie nella quale la somma non era ancora stata versata).

Cass. pen. n. 43501/2009

L’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, come modificato dall’art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, opera anche a seguito dell’emissione di un decreto penale di condanna.

Cass. pen. n. 41818/2009

Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa, ai sensi dell’art. 224 c.d.s., alla competenza del Prefetto.

Cass. pen. n. 41796/2009

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).

Cass. pen. n. 41486/2009

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).

Cass. pen. n. 38179/2009

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 25933/2009

L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal Cod. strada ritenuti in continuazione tra loro).

Cass. pen. n. 24015/2009

In tema di guida in stato d'ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo appartenente in comproprietà all'indagato ed a persona estranea al reato).

Cass. pen. n. 23053/2009

Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.

Cass. pen. n. 18517/2009

In tema di guida in stato d'ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" (salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa.

Cass. pen. n. 13831/2009

Non è inammissibile ai sensi dell'art. 324, comma settimo, c.p.p., l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l'insussistenza del "fumus" del reato).

Cass. pen. n. 13083/2009

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo — e non volontario con dolo eventuale — il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).

Cass. civ. n. 3745/2009

Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici; ne deriva, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni).

Cass. pen. n. 7305/2009

Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall’art. 186, comma secondo, cod. strada a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività.

Cass. pen. n. 40080/2008

Anche sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 213, comma secondo-sexies, del nuovo Codice della Strada continua ad essere applicabile la sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato (nella specie, quello di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 37603/2007

In tema di circolazione stradale, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, nell’ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia dichiarato nullo dal giudice di pace e il successivo decreto sia emesso nel vigore della L. n. 214 del 2003, la competenza è legittimamente attribuita al Tribunale posto che il decreto dichiarato nullo (emesso prima della vigenza della citata legge) non può esser ritenuto idoneo a fissare una volta per tutte la competenza.

Cass. pen. n. 27744/2007

Il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e anteriore all'entrata in vigore della L. di conversione 1 agosto 2003, n. 214 può essere estinto con l'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p.

Cass. pen. n. 23114/2007

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità non opera in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, ove la legge prende in considerazione il mero fatto della circolazione su una pubblica via in tali condizioni, nessuna incidenza potendo quindi avere l’intensità dello stato di ebbrezza, la sua eventuale occasionalità e l’intensità del danno o del pericolo causato.

Cass. civ. n. 18617/2006

Alla condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l’accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso).

Cass. pen. n. 11367/2006

Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall’uso dell’alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, si verta in un’ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale.

Cass. civ. n. 3569/2006

Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta.

Cass. civ. n. 2519/2006

Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.

Cass. pen. n. 3821/2006

La competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza — commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 11 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 ° agosto 2003, n. 214 — deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio in quanto la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata stabilita dall’art. 186, comma secondo, codice della strada, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione.

Cass. civ. n. 11367/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l’obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall’art. 385 del relativo regolamento — disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi — non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex artt. 186 e 223, terzo comma, c.d.s.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell’attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

Cass. pen. n. 10226/2005

In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. della strada), l’ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito né da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando provenuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontariamente determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare).

Cass. pen. n. 1285/2005

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Nella fattispecie, relativa al concorso tra la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di consentire agli organi della Polizia Stradale l'accertamento dello stato di alterazione, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva escluso l'ipotesi di continuazione definendo la guida in stato di ebbrezza causata da imprudenza e negligenza).

Cass. pen. n. 37447/2004

In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcooltest potrà portare all’acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente, soltanto all’esito dell’intera sequenza procedimentale, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. Pertanto, l’osservanza delle norme del codice di procedura penale, anche ex art. 220 disp. coord. c.p.p., non è prevista sino a quando non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza).

Cass. pen. n. 33691/2004

Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187 cod. strad., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi uno», dimenticando di «cumulare» i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 cod. strad. prevede la durata della sospensione «da due mesi ad un anno»).

Cass. pen. n. 17610/2004

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis c.p. e non l'oblazione di cui all'art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma primo del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma secondo cod. strad.).

Cass. pen. n. 4888/2004

Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell'art. 224, comma terzo del codice della strada, al Prefetto, che procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso codice, nelle parti compatibili.

Cass. pen. n. 39196/2003

L'oblazione facoltativa prevista dall'art. 162-bis c.p. è applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sanzioni «paradetentive» considerate dall'art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 c.s.).

La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162 bis c.p., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 ss. c.s.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 c.s., procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.

Cass. pen. n. 34438/2003

Non configura il reato di cui all’art. 186, c. 6, c.d.s. la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della Polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 379 Reg., tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.

Cass. pen. n. 18794/2003

È configurabile il reato previsto dall’art. 186 c. 2 c.d.s. nel caso dell’agente che, in stato di ebbrezza, conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non comporta necessariamente che il conducente vi si ponga a cavalcioni.

Cass. pen. n. 40121/2002

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (nel caso di specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 c.s., commessa prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione alla quale il giudice di merito aveva ammesso l'imputato all'oblazione).

Cass. pen. n. 12316/2002

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Cass. pen. n. 35121/2001

In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria.

Cass. pen. n. 1049/1999

Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt. 186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.

Cass. pen. n. 2021/1997

Nei confronti di chi conduca in stato di ebrezza da bevande alcooliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può esser applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell’autorizzazione amministrativa.

Cass. civ. n. 7538/1997

Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 186, quarto comma, del nuovo codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione (approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, rappresentate dall’uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano l’unico strumento previsto dalla legge, per determinare lo stato di ebbrezza. Infatti da un lato l’art. 186 citato prevede la «facoltà» e non l’«obbligo», per gli organi della polizia stradale, di effettuare l’accertamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e dall’altro, nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze «sintomatiche» dell’esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza di tali circostanze non è dunque precluso, agli agenti, di rilevare direttamente l’alterazione psico fisica, desumendola, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida.

Cass. pen. n. 6652/1997

Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione «all’accertamento del reato», come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e cioè ad un accertamento approfondito e completo in ordine alla commissione del reato e alla colpevolezza dell’imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all’esito di un giudizio con piena cognitio, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone l’accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell’imputato.

Cass. pen. n. 6355/1997

Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell’art. 186 del Nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al sesto comma [n.d.r. 7 comma] del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la ratio dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha l’ulteriore intento, rispetto al secondo comma, di impedire — attraverso la sanzione del rifiuto — il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.

Cass. civ. n. 5832/1997

L’art. 186 quarto comma D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo (al pari dell’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.

Cass. pen. n. 4639/1997

All’accertamento del reato di cui all’art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., perché resiste al divieto di cui all’art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie.

Cass. pen. n. 10980/1996

Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente a seguito del patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione all’accertamento del reato, come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e tale non può essere considerata la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.

Cass. pen. n. 7206/1996

Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., stante l’equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l’accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all’applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool).

Cass. pen. n. 7192/1996

Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all’art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo, D.Lgs. citato, dall’accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcoolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell’imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l’accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell’incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.

Cass. pen. n. 1299/1996

La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Cass. pen. n. 5296/1995

L’art. 186 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l’obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall’art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L’uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l’accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l’uso immediato della complessa apparecchiatura. L’accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell’art. 354, comma terzo, c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l’art. 32 della Costituzione.

Cass. pen. n. 3829/1995

Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo, ai fini della ravvisabilità del reato previsto dall’art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dall’art. 132 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e D.M. 22 maggio 1990, n. 196) ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool), i quali conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all’indagine strumentale. È da escludere, invero, che il ricorso alla procedura spirometrica (misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata) costituisca l’unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l’accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio. (La Corte di Cassazione, nell’affermare il principio sopra massimato, ha pure evidenziato che il rifiuto a sottoporsi all’esame non costituisce presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza e che gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, se intendano esercitare la facoltà, hanno il potere di farlo senza violare l’art. 32 della Costituzione perché non eseguono un trattamento sanitario ma un accertamento non sulla persona ma sull’aria espirata).

Cass. pen. n. 2499/1995

Il codice della strada attualmente in vigore, così come quello abrogato, non prevede una prova legale per accertare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. La sussistenza del reato, pertanto, può essere ritenuta sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi acquisiti. (Fattispecie nella quale lo stato di ebbrezza è stato considerato provato in virtù dell’elevato tasso alcoolemico evidenziato dall’analisi specifica, dal comportamento di guida, ingiustificatamente pericoloso e dall'incapacità di soffiare nell’apparecchiatura di misurazione del tasso suddetto).

Cass. pen. n. 5520/1994

Poiché anche l’art. 186, comma quarto, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone, così come stabiliva l’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111, che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti a le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel codice stradale vigente, e in quello del 1959, non è prevista una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 186 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Al C. chiede
mercoledì 23/10/2024
“Gent.mi Studio Legale Brocardi,

Quasi tre anni or sono, in un periodo decisamente negativo della mia esistenza, causai incidente (senza conseguenze gravi né lesioni per fortuna) sotto l'effetto di alcol, con un tasso alcolemico decisamente alto (oltre 3 g/l).

Questa mia azione scellerata, ha portato ovviamente ad una pletora di conseguenze (come è giusto che sia) per le quali ho scontato la mia condanna.

Questo accadimento è per me stato uno shock molto profondo, che mi ha scosso l'animo e mi ha fatto riprendere in mano la mia vita nel modo corretto. Sono uscito da una spirale depressiva negativa e ho rimesso a posto quasi tutti i tasselli mancanti della mia esistenza.

Ho recuperato il rapporto con mio figlio e mia moglie, ho fatto pace con accadimenti passati (un lutto tremendo che mi ha lasciato cicatrici che solo in questi anni ho imparato a gestire e comprendere) e ho inoltre cambiato lavoro, con molta soddisfazione. Sono diventato responsabile di un team e ritengo di essere un bravo capo con ottime possibilità di crescita in un'azienda multinazionale.

Mi scuserà per questo grande preambolo ma ci tenevo a farle capire come questa domanda stia partendo da un soggetto estremamente cosciente della gravità del gesto commesso e che oggi si è rimboccato le maniche.

Come saprà, in data odierna, il senato ha approvato il testo del nuovo CdS che prevede, fra le altre misure, l'adozione del dispositivo denominato Alcolock per (e qui il testo e le interpretazioni che si trovano online lasciano molto a desiderare) chi è stato trovato positivo all'alcoltest.

A seguito della revoca della patente di guida avvenuta a maggio 2022, decorsi 3 anni, potrò riprendere la patente a partire da maggio 2025, tra poco più di sei mesi.

Ciò che non è assolutamente chiaro, e a mio modesto parere e grazie alle scarse reminescenze di diritto ai tempi dell'università, non sarebbe corretto che, al conseguimento della patente venissi obbligato ad avere la limitazione della patente per ulteriori 2 o 3 anni (a seconda dei casi) con l'obbligo di guidare solo veicoli con Alcolock installato (cosa peraltro nella pratica impossibile alla data odierna in quanto non vengono venduti, sebbene dovrebbero, veicoli con questo dispositivo e il mercato dell'aftermarket è pressoché inesistente).

Vorrei, se poteste aiutarmi, cercare di avere una vostra interpretazione a riguardo in quanto il testo è davvero poco chiaro e "fumoso". In origine si parlava di obbligo di questo dispositivo solo per i recidivi, cosa che non sarebbe applicabile nel mio caso.

Questa domanda, oltre ad essere utile al sottoscritto, credo sarebbe molto utile anche per chi invece dovrà affrontare queste situazioni in futuro proprio per via della reale indisponibilità dell'Alcolock. Facendo un parallelo per spiegare questo paradosso a dei conoscenti dicevo che è come se ad un cuoco dessero la licenza per cucinare ma solo e soltanto utilizzando pentole fatte di diamante temperato. Una Chimera.

Vi ringrazio per la vostra disponibilità e per la pazienza nella lettura di questo lungo scritto.

I miei più cordiali saluti


Consulenza legale i 30/10/2024
Innanzitutto, si chiarisce che, da un controllo sul sito web del Parlamento italiano, risulta che la riforma del Codice della strada sia stata approvata dalla Camera e sia in corso di esame al Senato. In particolare, il 22 ottobre scorso è stato concluso l’esame in Commissione, ma ancora non vi è stata l’approvazione in assemblea.
Pertanto, al momento della stesura del presente parere, essa non è ancora entrata in vigore, in quanto è necessario attendere il voto del Senato, la pubblicazione in G.U. e il termine di 15 giorni di vacatio legis.
In ogni caso, per quanto qui ci occupa, l’art. 1 del disegno di legge prevede che “a) all’articolo 186, dopo il comma9-bissono aggiunti i seguenti: « 9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
L’art. 3 del disegno di legge, inoltre, prevede che “a) all’articolo 125, dopo il comma3-bis sono inseriti i seguenti: « 3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso.
Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conforme- mente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione ».
Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della riforma, perché le previsioni suddette vengano in effetti attuate è necessario attendere l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che determina le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso.
Non è raro che i decreti attuativi tardino ad essere approvati rispetto ai termini indicati nelle disposizioni legislative che li prevedono (in questo caso sei mesi), con la conseguenza che è possibile che nemmeno si ponga la questione dell’applicabilità di tali norme nel caso di specie.
In ogni caso, salva comunque la possibilità che vengano inserite norme transitorie, si nota che la guida con dispositivo alcolock pare costituire una sorta di sanzione accessoria a quella penale, potendosi così sostenere che essa riguardi soltanto le condanne emesse dopo l’entrata in vigore della riforma.
Tuttavia, ad oggi e fino all’entrata in vigore della riforma non è possibile determinare come tale disposizione verrà applicata e interpretata dai Giudici.

M. C. G. chiede
mercoledì 28/12/2022 - Sardegna
“Salve. Cercherò di essere il più chiaro possibile: Il 1° ottobre nell'attraversare un incrocio in città entravo in collisione con un'auto proveniente da destra la quale mi centrava nella fiancata senza un minimo accenno di frenata. Nell'accaduto nessuno si faceva male. All'arrivo della polizia locale, assieme ai carabinieri, venivo sottoposto alla prova dell'etilometro da parte dei carabinieri mentre i rilievi venivano svolti dagli agenti della polizia locale. Dopo vari tentativi di soffiare dentro l'etilometro risultavo avere 1,70 quindi, secondo l'apparecchio, fuori limite massimo nonostante avessi bevuto 3 vini bianchi al bar come aperitivo. Stesso trattamento non mi risulta sull'altra conducente che, per lo spavento veniva portata in ambulanza al pronto soccorso dove veniva visitata e subito dimessa con 5 giorni. La polizia locale che effettuava i rilievi mi consegnava un verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia del mezzo e niente più provvedendo a ritirarmi la patente. Pertanto, i rilievi venivano fatti dalla polizia locale e l'etilometro eseguito dai carabinieri. Dopo un mese, via posta, mi arrivava un verbale della polizia locale dove mi contestavano il mancato stop con multa e decurtazione di 6 punti della patente perchè, secondo loro in base ai rilievi, avrei saltato lo stop. Comunque, alla data odierna 28.12 ancora non ho ricevuto comunicazioni da parte della prefettura ne da alcun altro organo interessato e, non ho neppure un verbale ne uno scontrino del test dell'etilometro dei carabinieri. Ho solo un foglio prestampato e compilato dove riporta il tasso riscontrato e la violazione (Non si tratta del classico verbale ma un foglio A4 stampato). Volevo sapere se rilevate qualche anomalia nelle procedure specie il lungo tempo trascorso nel comunicarmi di che morte devo morire e cosa devo aspettarmi per avere speranze di riavere la patente considerando che 15 giorni dopo l'incidente mi sono sottoposto ad esami in un laboratorio analisi e mi è stata riscontrata la transferrina desialata a 0,80 ma, nessuno mi ha ancora comunicato nulla sulle visite o meno e, per quanto ne so, dovrebbero esserci dei termini di notifica o sbaglio? Ogni vostro consiglio mi sarà sicuramente utile. Grazie per la vostra risposta e vi auguro buona continuazione delle festività
Consulenza legale i 07/01/2023
Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge ( art. 186 del Codice della strada ).
Oltre 1,5 g/l - Si tratta di reato. Multa tra 1.500€ e 6.000€ e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
Nella procedura descritta vi sono state anomalie.
Al momento dell’accertamento dell’alcoltest, la legge riconosce la possibilità di essere assistito da un avvocato di fiducia. Si tratta di un momento di fondamentale importanza trattandosi di un atto irripetibile che potrebbe pregiudicare l’esito di un possibile procedimento penale.
La giurisprudenza costante sull’ art. 356 del c.p.p. ha più volte fatto chiarezza sul punto. È stato stabilito come, fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata a tali rilievi. Tuttavia con pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione ha riscontato l’effettiva nullità del risultato dell’alcoltest, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, omettendo di trascrivere sul verbale l’avvenuta comunicazione di tale informazione. (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396). A conferma di tale orientamento, la Cassazione è intervenuta successivamente in diverse occasioni, in particolare con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 34383, estendendo l’obbligo di avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore anche nel caso in cui vengano effettuati controlli circa l’alterazione psico-fisica del conducente, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e specificando l’obbligo della polizia giudiziaria di procedere con il suddetto avvertimento prima di eseguire l’accertamento mediante etilometro (o drug-test). Inoltre la Circolare Ministeriale N. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005 riporta chegli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall' art. 354 del c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 del c.p.p.. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall' art. 356 del c.p.p.. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.” (cfr. par. 4.1- Aspetti Procedurali).Da tale Circolare emerge con chiarezza che vi è un vero e proprio di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, pertanto prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all'atto dell'esecuzione del controllo.
Tale adempimento non è stato fatto, è bene che venga, tramite un legale, rilevato.

Al momento dell’accertamento poi, non va redatto un verbale di contestazione, ma un verbale che documenti le operazioni di accertamento, nonché il verbale di elezione domicilio ed eventuale nomina del difensore. Nel caso sia stato nominato un difensore di fiducia, questi atti, unitamente alla documentazione probatoria (tagliando dell’etilometro sottoscritto dall’agente e, possibilmente, anche dal trasgressore) devono essere depositati entro il terzo giorno successivo all’accertamento ( art. 366 del c.p.p. ), potendo ricorrere in caso contrario i presupposti di nullità relativa.
L’agente accertatore deve redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza ed avvisare la Procura. La Procura, nella persona del Pubblico Ministero e sulla base della misurazione, valuta se esistono i requisiti del procedimento penale o se è richiesta una semplice sanzione amministrativa.
L’Art. 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. Qualora un soggetto con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente anche la revoca della patente e la confisca del veicolo. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Il fatto che l’altro conducente non sia stato sottoposto alla medesima procedura in loco non è rilevante, in quanto per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, la struttura sanitaria, su richiesta degli organi di polizia stradale, ne accerta il tasso alcolemico, documentandolo attraverso certificazione (estesa anche alla prognosi delle lesioni) emessa nel rispetto della riservatezza.
Per quanto riguarda la validità del test è opportuno sapere che
  1. Il regolamento esecutivo al codice della strada prevede che l’etilometro debba essere sottoposto periodicamente a dei controlli e l’apparecchio deve essere omologato. Se l’apparecchio non ha questi requisiti l’accertamento non può essere fatto e può essere successivamente invalidato. Bisognerà richiedere, anche tramite un legale, alle Forze dell’Ordine il certificato di omologazione
  2. Il codice della strada prevede che si debba soffiare due volte (e non una) all’interno dell’etilometro. Tra questi due momenti devono passare almeno 5 minuti, altrimenti l’esame non può ritenersi corretto e può essere invalidato. Se i “vari tentativi” descritti sono stati effettivamente solo tentativi allora il test non è valido e dovrà essere, con l’ausilio di un legale, invalidato.
Nei casi di incidente invece, le forze dell’ordine potrebbero accompagnare il conducente presso strutture sanitarie al fine di effettuare le opportune analisi e rilevamenti del tasso alcolemico tramite prelievo di liquidi biologici (sangue, urine ed eventualmente capello per l’accertamento di utilizzo di sostanze stupefacenti). In questo caso sarebbe stato opportuno, anche se non è prescritto come adempimento obbligatorio.
Lo scontrino rilasciato dall’apparecchio è allegato all’informativa di notizia di reato come prova.
In conclusione, vi sono state anomalie nella procedura.
in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si aprono due procedimenti differenti.
Il primo è amministrativo, per cui gli agenti che sono intervenuti trasmettono la patente al Prefetto che la sospenderà in via provvisoria, generalmente per un periodo di tempo determinato che dipenderà dal tasso alcolemico che è stato accertato. L'ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell'art. 186 comma 2. Insieme alla sospensione della patente, l'ordinanza prevede che sia accertata l'idoneità alla guida dell'interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti. L'obbligo alla visita medica è previsto unicamente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l'idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all'esibizione della certificazione medica. (art. art. 128 del Codice della strada e art. art. 218 del Codice della strada ). dopo aver accertato l’infrazione e applicato la sanzioni della sospensione patente, le forze dell’ordine trasmettono i documenti al prefetto entro 5 giorni. Quest’ultimo deve quindi inviare la notifica del provvedimento al guidatore. Per farlo ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della patente sospesa. Il termine è tassativo in quanto se i tempi della notifica sforano questo limite, la sospensione patente non è più valida. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. art. 205 del Codice della strada ).
Il secondo procedimento è penale e si rischiano delle gravi sanzioni che vanno dall’arresto, all’ammenda, alla revoca o sospensione della patente e la confisca dell’auto. Il soggetto riceverà un decreto penale di condanna o con una citazione diretta a giudizio.
La durata complessiva della sospensione verrà stabilita solo alla fine del processo penale, se risulterà effettivamente accertato il reato di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso andrà sottratto il periodo di sospensione già scontato in via cautelare.
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente. La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.

Francesco S. chiede
martedì 26/11/2019 - Liguria
“Gentili Responsabili,

mi permetto di illustrarvi la mia situazione; perdonate le mie eventuali inesattezze e il mio gergo non specialistico.
Nel luglio del 2013 venni condannato per guida in stato di ebbrezza dopo un ordinario controllo, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b (tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, nel mio caso 0,82 g/l), con l’aggravante dell’orario notturno. Venne emesso nei miei confronti un decreto penale, il quale irrogava una pena a 10 giorni di arresto e 700 euro di ammenda, il tutto convertito a 26 ore di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis. Dopo aver prestato servizio in un ente di Pubblica Assistenza, il giudice, con nuova udienza, dichiarava estinto il reato e dimezzato il periodo di sospensione della patente, da sei a tre mesi. La patente mi venne poi restituita con valore decennale, in quanto la visita presso la commissione medica e le analisi ematiche avevano evidenziato che non abusavo abitualmente di alcol, e che quindi si era trattato di un episodio isolato.
Come sapete, secondo la normativa vigente, nulla risulta nel certificato da me richiesto, in quanto la condanna fu emessa con decreto penale (art. 24 del T.U., comma 1, lettera e). Nella mia ingenuità, reputavo che la non menzione fosse conseguente anche all’estinzione del reato (lettere b). Mi sono però imbattuto in una sentenza della Cassazione (1° dicembre 2016, n. 10463), emessa in seguito a un ricorso presentato da un tale condannato per il mio stesso reato (però in primo grado, in quanto l’interessato fece opposizione al d.p. poiché esso non prevedeva la conversione della pena in l.p.u), che contestava l’iscrizione della condanna nel certificato del casellario richiedibile dall’interessato. Gli ermellini, sentenziando che l’iscrizione era avvenuta correttamente, reputavano però che il legislatore avesse in qualche modo omesso di specificare le conseguenze dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, evidenziando così una sorta di vuoto normativo. Questo perché i l.p.u. applicati a questa fattispecie di reato (e anche all’articolo 187 C.d.S.) non sono del tutto assimilabili a una mera sostituzione della pena: infatti l’estinzione del reato si ispira alle cosiddette “condotte riparatorie” a seguito di condanna emessa dal giudice di pace (art. 35 D. L.vo 274/2000). E pertanto questi l.p.u. non sono da considerare né sanzioni sostitutive brevi (tra le quali i lavori non sono contemplati, secondo gli articoli 53 e sgg. della legge 24 novembre 1981, n. 689), né tantomeno riconducibili alle altre ipotesi per le quali sono previsti, come ad esempio l’art. 73 del T.U. sugli stupefacenti, comma 5-bis: infatti, a seguito del loro svolgimento positivo, non consegue l’estinzione del reato. Dall’art. 186 C.d.S. emerge pertanto l’intento del legislatore, disponendo la sostituzione della pena coi l.p.u., previsti peraltro solo una volta e solo esclusivamente nel caso non si sia verificato un incidente stradale, di alleviare il più possibile la posizione del condannato (d’altronde, l’istituto della “messa alla prova” non era ancora presente), permettendogli di ripagare il danno morale con del lavoro utile alla società, e di far sì inoltre che l’interessato possa preservare la sospensione condizionale della pena. L’unico neo è stato però non specificare gli effetti di questa estinzione sui generis sul casellario giudiziale.
In seguito alla definizione dei nuovi istituti penali della “messa alla prova” (aprile 2014) e della “tenuità del fatto” (aprile 2015), entrambi purtroppo, come detto sopra, previsti successivamente ai tempi della mia vicenda, molti casi di guida in stato di ebbrezza sono stati affrontati dai giudici ricorrendo a queste due soluzioni, recando agli imputati (e non ancora condannati, in quanto il procedimento viene sospeso) notevoli e maggiori benefici dal punto di vista del casellario giudiziale (alla luce delle recenti modifiche al TU avvenute col d. lgs 122/2018).
Sono ovviamente consapevole che non si possa agire su di una sentenza di condanna passata in giudicato, ma mi chiedo se sia equo che il mio gesto abbia delle conseguenze deteriori rispetto allo stesso reato commesso nemmeno un anno dopo. D’altronde, si sarebbe portati a concepire l’art.186 C.d.S comma 9-bis come una sorta di pioneristica “messa alla prova”, per così dire, anche se la natura dei due istituti, come ribadito anche dalla Cassazione, resta differente, in quanto i l.p.u. prevedono comunque una sentenza di condanna, mentre la “messa alla prova” no. Ma un conto è contestarne l’interscambiabilità e la loro applicabilità l’un l’altro una volta definiti, un altro valutare i tentativi del legislatore di sopperire a un vuoto ante aprile 2014, poi colmato.
Il nuovo decreto legislativo istituisce un casellario apposito per le pubbliche amministrazioni e gestore dei pubblici servizi (questo è il punto che a me preme di più). Tuttavia, secondo il nuovo art. 28 del T.U., in questi certificati, uno parziale e un altro totale, non sono contenute le sentenze riguardanti né i reati estinti a seguito di messa alla prova, i reati “sospesi” per tenuità del fatto, né tantomeno le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e per reati estinti dopo la sospensione condizionale della pena.
Come potete intendere, il mio caso sarebbe comunque escluso da questo elenco, e francamente mi pare senza alcuna logica: un tale condannato per un delitto, estinto dopo cinque anni con la condizionale, passerebbe agli occhi della PA per incensurato, a differenza mia. Ma anche solo attenendomi al mio caso: se avessi commesso un incidente (inteso come danneggiamento di qualche elemento stradale, e non ovviamente incidente vero e proprio, il che comporterebbe ben altro) mi sarebbe stato negato il beneficio dei l.p.u e avrei dovuto ricorrere alla sospensione condizionale della pena: secondo il decreto a quest’ora sarei tornato pulito, almeno per la pubblica amministrazione! Per assurdo, col sennò di poi, sarebbe stato allora meglio per me oppormi al d.p., patteggiare ed estinguere il reato dopo due anni, trattandosi di contravvenzione, situazione che avrebbe colliso con le istanze allevianti previste dal già citato art. 186 C.d.S., comma 9-bis, senza contare il peso di affrontare di persona un processo. Vero, sono incontestabili i benefici del dimezzamento della sospensione della patente e del dissequestro del veicolo, nel caso esso sia di proprietà del condannato (non il mio caso), ma di fronte alla possibilità di preservare la cosiddetta “fedina penale”, essi impallidiscono. Neanche la richiesta di riabilitazione servirebbe a qualcosa, se non a eliminare gli effetti penali della condanna, tra i quali però non è prevista la cancellazione dell’iscrizione. Senza contare che non so nemmeno se potrebbe venirmi concessa.
Potrebbe esserci una soluzione per questo groviglio, sempre se il mio ragionamento fila? Grazie”
Consulenza legale i 17/01/2020
La risposta, purtroppo, è negativa.

Nel nostro sistema processualpenalistico, come noto, la revisione è una impugnazione straordinaria il cui obiettivo è quello di “raddrizzare” eventuali errori giudiziari che possono verificarsi e che, soprattutto, possono essere provati solo ex post, a processo concluso.

I casi di revisione sono tassativamente indicati dall’art. 630 del codice di procedura penale e, in relazione all’oggetto del parere, rileva l’ipotesi prevista al punto c) dell’articolo predetto, stando al quale la revisione può essere richiesta “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631”.
E’ indubbio, infatti, che se si volesse basare la richiesta di revisione sugli scontrini dell’alcool test, questi scontrini andrebbero qualificati come prove e, pertanto, rientrerebbero nella previsione del punto c) dell’art. 630 c.p.p.

Il problema, tuttavia, è che le prove sulle quali può basarsi la revisione devono essere “nuove” ovvero non conosciute e/o non conoscibili dall’ imputato al momento della celebrazione del procedimento penale ordinario.

Ciò proprio perché, essendo la revisione una impugnazione straordinaria che agisce dopo la conclusione del giudizio ordinario, non avrebbe senso se la stessa fosse attivabile anche in relazione a prove già possedute dal soggetto nel corso delle fasi processuali ordinarie.

Da quanto sopra esposto è agevole concludere che, nel caso di specie, gli scontrini dell’alcool test non possono basare una richiesta di revisione in quanto non si tratta di prove “nuove” in quanto già conosciute dall’imputato fin dall’atto di conclusione delle indagini preliminari.

Qualsiasi tesi rispetto all’efficacia probatoria degli stessi, dunque, avrebbe dovuto esser fatta valere nel giudizio ordinario e non attraverso la revisione.

Anonimo chiede
mercoledì 22/11/2017 - Piemonte
“Buongiorno,
il mio dubbio legale riguarda il caso di una condanna per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera b), conseguentemente convertita in lavori di pubblica utilità in base al comma 9bis del suddetto articolo e successiva estinzione del reato. In caso di concorsi pubblici, tale condanna va dichiarata? In che modo? Deve essere indicata l'avvenuta estinzione? Inoltre tale fatto preclude l'accesso ai concorsi per l'accesso alla professione di avvocato e notaio? Grazie, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/11/2017
Con la novella dell’agosto 2010 all’art. 186, C.d.S. è stato aggiunto il comma 9 bis, che prevede l’applicazione del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria previste per la guida in stato di ebbrezza.

Questo tipo di sanzione era invero già prevista dal D.lgs. 274/2000 ma di scarsa applicazione.

Avuta notizia della conclusione positiva del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa l’udienza e dichiara estinto il reato, riduce della metà la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente e revoca la confisca amministrativa del veicolo sequestrato.

L’art. 17, co. 1, L. n. 247/2012 (il nuovo ordinamento professionale degli avvocati) alla lettera g) stabilisce come requisito per l’iscrizione all’albo il “non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale”.

Parimenti per i notai, l’art. 5 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 richiede il “non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore”.

In entrambi i casi, il reato di guida di stato di ebbrezza non rientra tra quelli che potremmo definire ostativi indicati dalle due discipline.

Inoltre, nel caso di svolgimento positivo dei lavori di P.U., il Giudice revoca la precedente condanna e dichiara l’estinzione del reato.
In tal modo è come se la condanna non fosse mai avvenuta.

Per gli stessi motivi, si ritiene che non debba essere indicata in un bando pubblico che richieda se esistono o meno “condanne”. Si invita comunque a prestare la massima attenzione a cosa esattamente è richiesto dal bando.

Jacek Z. chiede
lunedì 10/01/2022 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
Giugno scorso ho pateggiato una sentenza per violazione di art 186 cds. Il mio avvocato ha detto che pubblica amministrazione dovrebbe farsi sentire per la confisca di veicolo e la revoca della patente. Sono passati 6 mesi non si è fatto vivo nessuno. È normale? Unica documentazione relativa alla udienza di patteggiamento che ho è il foglio con le firme del PM, il mio avvocato e giudice sulla pena da applicare.”
Consulenza legale i 11/01/2022
Prima di rispondere al parere, bisogna fare una constatazione generica.

Nel caso di procedimento penale per guida in stato d’ebbrezza, la confisca e la revoca della patente sono due sanzioni amministrative accessorie la cui comminazione è semi-indipendente da quella dell’accertamento del reato contestato.

In altri termini, la revoca e la confisca possono essere evitate solo allorché si addivenga ad una pronuncia totalmente assolutoria nel giudizio penale e non già nel caso in cui si ottenga una condanna e/o una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. che, in realtà, è equiparata dal nostro stesso codice di rito ad una condanna.

E’ del tutto normale, dunque, che nel caso di specie nessuno si sia fatto vivo in considerazione del fatto che il patteggiamento non ha avuto alcun effetto sulle sanzioni amministrative della confisca e della revoca della patente comminate dall’autorità amministrativa, che risultano dovute proprio a seguito della condanna riportata.

Per evitare – o, quantomeno, ridurre i tempi de - la confisca si sarebbe dovuto, più correttamente, fare riferimento al particolare rito di favore previsto dal comma 9 bis dell’articolo 186 del codice della strada, secondo cui la pena materialmente irrogata in sede anche di patteggiamento può essere convertita in lavori di pubblica utilità la cui proficua esecuzione consente al giudice di dichiarare estinto il reato, disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo sequestrato.

In buona sostanza, dunque, a seguito del patteggiamento, nel caso di specie, nessuna conseguenza positiva può esserci rispetto alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca contro le quali si sarebbe dovuto agire, più correttamente, in sede di giurisdizione civile (sebbene in questi casi le possibilità di riuscire vittoriosi risultino, in genere, estremamente risicate).

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