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Articolo 314 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Peculato

Dispositivo dell'art. 314 Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità(2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi(6).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita(7).

Note

(1) Si ricordi che si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.
(2) Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.
Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.
(3) Il requisito dell'altruità ha sostituito quello dell'appartenenza o meno del bene alla P.A., che caratterizzava la previsione precedente. La norma in esame infatti ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A..
(4) Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'appropriazione, intesa come il comportarsi uti dominus nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti. Con la riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86) è stata cancellata la condotta ulteriore di distrazione, ovvero la destinazione del bene a finalità diverse da quelle sottese alla ragione del possesso, al fine di evitare nella prassi distorsioni interpretative.
(5) In precedenza il limite edittale minimo era pari a tre anni di reclusione, ora aumentato a quattro per intervento dell'art. 1, l. 6 novembre 2012, n. 190.
(6) Comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L. 27 maggio 2015, n. 69.
(7) Il secondo comma disciplina la figura del peculato d'uso, introdotto dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, che si caratterizza appunto per la temporaneità dell'uso e per l'immediata restituzione della cosa. Viene quindi a non applicarsi in questo caso l'attenuante delle restituzioni di cui all'art. 62, n. 6.

Ratio Legis

La disposizione trova la propria ragion d'essere nel tutelare il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P.A..

Spiegazione dell'art. 314 Codice Penale

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è infatti quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria interversio possessionis, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro a altra cosa mobile altrui).

Al seconda comma è prevista la punibilità del c.d. peculato d'uso, quando il colpevole ha agito esclusivamente al fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Precisando che il peculato d'uso viene qualificato unanimemente come figura di reato autonoma, e non come semplice circostanza attenuante, per esso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare uso momentaneo della cosa.

Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, pregiudicando in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

Massime relative all'art. 314 Codice Penale

Cass. pen. n. 24334/2023

E' configurabile il delitto di peculato in caso di appropriazione di un bene immateriale avente valore economico, quale un diritto di credito di cui la pubblica amministrazione abbia la disponibilità giuridica, realizzata mediante improprie operazioni di compensazione di tale diritto con debiti maturati verso l'amministrazione.

Cass. pen. n. 25173/2023

Non integra il delitto di peculato l'utilizzo di fondi di una società "in house", interamente partecipata da un comune, che provveda al perseguimento di finalità intrinsecamente pubbliche e di competenza dell'ente medesimo, in quanto difetta in tal caso alcuna forma di appropriazione, ovvero di distrazione del denaro pubblico per fini privatistici, ancorché possano ipotizzarsi irregolarità rilevanti sotto il profilo della responsabilità contabile.

Cass. pen. n. 11741/2023

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso.

Cass. pen. n. 11341/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo di fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, è necessario che il pubblico agente abbia disponibilità diretta del danaro, con piena capacità di prelievo dal fondo svincolata da controlli preventivi, ponendosi invece il meccanismo di anticipo della spesa, con successiva richiesta di rimborso, in antitesi con tale nozione, pur mediata, di disponibilità.

Cass. pen. n. 9991/2022

Integra il delitto di peculato e non quello di furto militare aggravato la condotta del militare che si appropri di una somma di denaro smarrita, affidatagli per ragioni di servizio dalla persona che l'aveva rinvenuta.

Cass. pen. n. 38339/2022

In tema di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato, il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare all'agente, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito "uti dominus".

Cass. pen. n. 19424/2022

n tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi.

Cass. pen. n. 18031/2022

Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.

Cass. pen. n. 15875/2022

In tema di peculato, è legittimo il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno per avere l'imputato restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi, giacché l'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. esige espressamente la integralità della riparazione del danno, in esso rientrando anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ritenuto dall'imputato.

Cass. pen. n. 23792/2022

Commette il delitto di peculato il medico dipendente di ospedale pubblico che, operante in regime di attività di libero professionista intramuraria (c.d. "intramoenia" allargata), autorizzata presso il proprio studio privato, esegua le prestazioni sanitarie in uno studio diverso da quello oggetto dell'autorizzazione, omettendo di riversare alla Asl di appartenenza la quota dovuta sugli importi corrisposti dai pazienti, atteso che la disponibilità del denaro viene acquisita in ragione dell'ufficio ricoperto.

Cass. pen. n. 10624/2022

Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato.

Cass. pen. n. 9213/2022

In tema di peculato, deve escludersi che permanga la rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha espressamente attribuito valenza retroattiva, non solo alle modifiche introdotte, in tale data, dall'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77 - il quale aveva assegnato la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico, a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo - ma anche alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agli ordinari criteri di diritto intertemporale in materia di illeciti amministrativi.

Cass. pen. n. 3683/2022

Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall'utenza, la cui natura di corrispettivo privato - e non di tributo - non esclude che si tratti di somme comunque spettanti "ab origine" alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cass. pen. n. 12492/2021

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una "abolitio criminis", bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore.

Cass. pen. n. 3664/2021

In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme, pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro, per l'impossibilità di collegare lo stesso alle funzioni istituzionali del gruppo.

Cass. pen. n. 23769/2021

Integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del liquidatore di una società pubblica che, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità del denaro pubblico, si autoliquidi un compenso per l'attività svolta nonostante la precedente rinuncia allo stesso, effettuata con atto versato nella documentazione sociale, anche se non comunicato formalmente all'assemblea dei soci e al collegio sindacale.

In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.

Cass. pen. n. 16794/2021

In tema di peculato, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il titolare di una rivendita di tabacchi abilitato alla riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica per conto del Comune, trattandosi di attività che comporta maneggio di denaro pubblico, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, svolta nell'interesse del soggetto esercente il servizio pubblico di refezione scolastica e costituente una modalità di esplicazione di quest'ultima, attraverso la raccolta dei contributi privati ad essa funzionale.

Cass. pen. n. 40595/2021

In tema di peculato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale.

Non integra il delitto di peculato la condotta del consigliere regionale che, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 cod. pen. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta.

Cass. pen. n. 15945/2021

Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il medico, sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso di somme appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio).

Cass. pen. n. 45084/2021

n tema di peculato, il possesso del bene oggetto di appropriazione presuppone un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa in disposizioni di legge od organizzative, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto o occasionale, ovvero conseguente a un'espressa violazione delle norme disciplinanti il maneggio di denaro pubblico.

Cass. pen. n. 3601/2021

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all'ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura. (Fattispecie relativa ad un impiegato dell'ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico).

Cass. pen. n. 14402/2020

È configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare.

Cass. pen. n. 6600/2020

In tema di peculato, riveste la qualità di pubblico ufficiale il direttore di un ufficio postale che si appropri di denaro prelevato direttamente dalla cassa ove confluiscano gli introiti delle operazioni inerenti ai servizi postali, avuto riguardo ai poteri di certificazione dallo stesso esercitati per le consegne o i versamenti di somme di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi passaggi o movimenti. (In motivazione, la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di peculato nonostante che il denaro oggetto dell'appropriazione fosse destinato allo sportello bancomat, quale servizio di natura privatistica, essendosi l'appropriazione verificata prima ancora dell'inserimento del denaro nello sportello automatico, mediante la sottrazione dalla cassa dell'ufficio postale).

Cass. pen. n. 34641/2020

Integra il reato di peculato la condotta della guardia giurata che si impossessa di valori affidati alla sua custodia o vigilanza, in quanto l'appropriazione, sebbene posta in essere da un dipendente di una società privata, avviene in occasione dello svolgimento delle attribuzioni istituzionali previste dagli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., costituenti pubblico servizio.

Cass. pen. n. 30637/2020

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria. (Fattispecie relativa all'appropriazione da parte del segretario di un IPAB di somme di pertinenza dell'ente, attraverso l'emissione di mandati di pagamento in proprio favore formalmente sottoscritti dal presidente, senza che quest'ultimo esercitasse alcun reale controllo sui presupposti dell'atto dispositivo).

Cass. pen. n. 27910/2020

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per peculato del presidente di un'azienda pubblica, rilevando che l'accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell'importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio).

Cass. pen. n. 29705/2020

Integra il delitto di peculato la condotta del custode, nominato dalla curatela fallimentare, che si appropri dei beni della società dichiarata fallita a lui affidati per la conservazione. (Fattispecie relativa alla sottrazione di beni mobili custoditi in una struttura alberghiera della società fallita, concessa in subaffitto al custode, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, qualificando il fatto ai sensi dell'art. 314 cod. pen.).

Cass. pen. n. 12087/2020

In tema di peculato, la prova dell'indebito utilizzo della carta di credito concessa per effettuare spese istituzionali può desumersi, quanto meno a livello indiziario, dalla omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatica dell'avvenuta appropriazione. (Fattispecie in cui l'amministratore di una società per azioni, con capitale interamente pubblico, aveva effettuato spese di importo cospicuo mediante una carta di credito aziendale, anche in concomitanza di un viaggio privato all'estero e in prossimità della prevista interruzione del vincolo lavorativo, il che avrebbe impedito il recupero delle somme non rendicontate mediante compensazione con gli emolumenti dovuti).

Cass. pen. n. 38260/2019

Integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del dirigente di una società "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art.2049 cod.civ.)

Cass. pen. n. 37186/2019

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un appartenente alla polizia di Stato che aveva utilizzato la vettura di servizio per accompagnare un amico, essendosi l'uso indebito del mezzo protratto per circa mezz'ora senza l'abbandono del percorso prestabilito per la sorveglianza di obiettivi sensibili).

Cass. pen. n. 29887/2019

In tema di peculato, la sussistenza dell'indebita appropriazione non può essere desunta dall'importo "eccessivo" delle spese di rappresentanza di cui l'avente diritto ha chiesto il rimborso, allorquando la tipologia e l'importo delle spese siano stati prospettati all'ente chiamato al rimborso in maniera trasparente, senza che vi siano state condotte volte ad occultare od impedire il controllo sulla congruità delle stesse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rimborso di una spesa eccessiva può, al più, dar luogo a responsabilità contabile, senza che per ciò solo risulti configurato il reato di peculato).

Cass. pen. n. 31920/2019

Il delitto di peculato per omesso versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto delitto di peculato si pone in rapporto di progressione criminosa con il diverso reato, conseguentemente assorbito, di cui all'art.8 della legge 19 aprile 1990, n.85, che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate).

Cass. pen. n. 23824/2019

In tema di peculato, la minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poiché l'atto appropriativo integra di per sè la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l'idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante).

Cass. pen. n. 21166/2019

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche.

Cass. pen. n. 52662/2018

Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il cassiere dell'ufficio postale che, mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro versato sul libretto di deposito. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle somme depositate dal titolare del libretto spetta all'istituto di credito, ai sensi dell'art.1834 cod.civ., mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione).

Cass. pen. n. 49990/2018

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, dal momento che il predetto, avendo la giuridica disponibilità di tali fondi, senza necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia sulla base della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992, che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione giustificativa della spesa già sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola rendicontazione annuale).

Cass. pen. n. 42657/2018

Il dipendente in servizio presso un ufficio postale che svolge attività di tipo bancario/finanziario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in quanto le relative attività sono chiaramente distinte dai servizi postali, sia perché disciplinate da differenti e specifiche normative di settore, sia perché separate dal punto di vista organizzativo e contabile, sicché l'appropriazione di somme di denaro dei clienti commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (La Corte ha espresso il suddetto principio in relazione all'appropriazione di somme pagate tramite bollettino postale alla società Postel s.p.a., come rata di un finanziamento).

Cass. pen. n. 34940/2018

Integra il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali qualora ciò determini una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l'ente. (Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lameggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria, in tal modo consentendo ad un soggetto non autorizzato l'impiego di un dispositivo finalizzato ad identificare i mezzi impiegati in pubblici servizi) .

Cass. pen. n. 33031/2018

In tema di peculato, rientrano nella categoria dei beni mobili suscettibili di appropriazione da parte del pubblico agente anche i beni immateriali, a condizione che gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile. (Fattispecie relativa ad una banca dati informatica contenente l'anagrafe dei contribuenti di un Comune, predisposta dal concessionario del servizio di riscossione, che, in base alla previsione contrattuale, doveva essere restituita all'ente dopo la risoluzione del rapporto).

Cass. pen. n. 29262/2018

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto).

Cass. pen. n. 27202/2018

Non configura il delitto di peculato l'appropriazione, da parte del titolare ed amministratore di fatto di una Onlus, degli utili percepiti poiché non esercitando un servizio pubblico, i suoi responsabili non possono essere considerati incaricati di un pubblico servizio; né ai pagamenti ricevuti dall'ente pubblico può essere riconosciuta natura pubblicistica, in quanto tali esborsi, privi di qualsivoglia vincolo pubblicistico, costituiscono mero corrispettivo dei servizi resi dalla Onlus.

Cass. pen. n. 19484/2018

Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che aveva utilizzato denaro dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi - brevetti e prototipo di un macchinario industriale - erano rimasti nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'ente che aveva finanziato la ricerca).

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del direttore generale di una società per azioni, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che si appropri di fondi dei quali poteva disporre in ragione del potere di spesa attribuitogli in funzione della carica societaria ricoperta. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di truffa aggravata è configurabile nella diversa ipotesi in cui il pubblico agente, non avendo il possesso del bene di cui intende appropriarsi, se la procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri).

Cass. pen. n. 43133/2017

Integra l'appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico. (Fattispecie relativa alla cessione di azioni di società pubbliche in liquidazione coatta amministrativa).

Cass. pen. n. 35683/2017

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine al contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di gruppo consiliare regionale, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta quanto meno in termini di alterazione del buon andamento della P.A. (Fattispecie relativa al c.d. contributo "unificato" corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 213 del 2012).

Cass. pen. n. 53974/2016

Costituisce peculato ordinario e non peculato d'uso l'utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della pubblica amministrazione, effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche.

Cass. pen. n. 29617/2016

L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato).

Cass. pen. n. 35988/2015

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo "intuitu personae", ovvero scaturito da una situazione "contra legem", priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, pur essendo stata accertata l'illecita percezione di denaro e lo svolgimento dell'attività al di fuori delle regole prescritte per l'attività professionale "intra moenia", non fosse stato chiarito se l'imputato avesse un titolo di legittimazione in base al quale, operando all'interno di un ospedale pubblico, aveva riscosso le somme di denaro dai pazienti).

Cass. pen. n. 9660/2015

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafogli smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafogli dall'autore del rinvenimento).

Cass. pen. n. 4959/2015

Integra la fattispecie incriminatrice del peculato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di una procedura di pignoramento, versa su conti correnti bancari a sé intestati le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati, e solo successivamente tramuta le stesse in assegni circolari versati in favore dei creditori pignoranti. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio, determinata dalla mancata redazione del verbale di pignoramento, aveva costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione, mentre il comportamento fraudolento era stato finalizzato unicamente all'occultamento dell'illecita appropriazione).

Cass. pen. n. 53125/2014

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate).

Cass. pen. n. 10309/2014

Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi).

Cass. pen. n. 5087/2014

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà "gonfiate", anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo).

Cass. pen. n. 42836/2013

Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto dell'appropriazione e di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie relativa all'appropriazione di un pass per disabili, rilasciato a persona poi deceduta ed utilizzato da un vigile urbano).

Cass. pen. n. 41599/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p., và individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).

Cass. pen. n. 41093/2013

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del responsabile del servizio di economato di un ente pubblico (nella specie, un comune) che predisponga e sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria.

Cass. pen. n. 39010/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n.9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un preventivo accordo illecito).

Cass. pen. n. 35512/2013

Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni, si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori.

Cass. pen. n. 34524/2013

Integra il delitto di peculato d'uso la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell'ufficio in suo possesso.

Cass. pen. n. 34489/2013

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l'appropriazione di merce sequestrata contenuta in una stanza della questura da parte di un poliziotto, che aveva la possibilità di utilizzare e disporre della stanza medesima).

Cass. pen. n. 28974/2013

I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi).

Cass. pen. n. 28424/2013

Commette il delitto di peculato il mandatario dell'Automobile Club Italiano che si appropria delle somme riscosse per le tasse automobilistiche.

Cass. pen. n. 19054/2013

In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.

In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo di utenze cellulari per fini personali).

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2.

Cass. pen. n. 18909/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, c.p. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines").

Cass. pen. n. 16381/2013

Integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi "uti dominus" rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all'amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato in un'ipotesi in cui un vigile urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un'impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti).

Cass. pen. n. 12368/2013

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (Nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni).

Cass. pen. n. 7492/2013

In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie nella quale le mogli del Sindaco, dell'assessore al turismo e di un consigliere comunale avevano beneficiato "pro quota", senza alcun titolo istituzionale, delle somme stanziate dal Comune per provvedere al vitto ed all'alloggio in favore dei componenti della delegazione comunale invitata a partecipare ad un progetto di gemellaggio con un comune francese).

Cass. pen. n. 46244/2012

Il peculato d'uso costituisce una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante del peculato previsto dal primo comma dello stesso articolo.

Cass. pen. n. 25255/2012

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica di pubblico ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione).

Cass. pen. n. 18161/2012

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento).

Cass. pen. n. 5006/2012

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie relativa ad un episodio di spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione).

Cass. pen. n. 33472/2011

Risponde del delitto di peculato l'amministratore di beni confiscati in sede di prevenzione il quale stipuli a proprio favore polizza assicurative a nome delle società destinatarie del provvedimento di confisca, e con frequenza periodica prelevi, versandole sul proprio conto corrente, somme ad asserito titolo di acconto sul suo compenso professionale, senza munirsi della preventiva e necessaria autorizzazione dell'Agenzia del Demanio.

Cass. pen. n. 30280/2011

Esula la configurabilità del peculato militare, previsto dall'art. 215 c.p.m.p., sussistendo invece quella del c.d." peculato d'uso", prevista dall'art. 314, comma secondo, c.p., (priva di corrispondenza nel citato art. 215 c.p.m.p.), nel caso di condotta consistente nell'avere l'imputato, avvalendosi del proprio grado militare, disposto l'impiego di mezzi dell'amministrazione militare (nella specie, un aereo ed alcuni veicoli terrestri) per finalità estranee al servizio, nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l'espressione " uso momentaneo" contenuta nel citato art. 314, comma secondo, c.p. non vada intesa come "uso istantaneo" ma piuttosto come "uso temporaneo" e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene torna alla sua naturale destinazione.

Cass. pen. n. 27981/2011

Commette il delitto di peculato il portalettere che si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, atteso che lo stesso assume nel caso di specie la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto.

Cass. pen. n. 26812/2011

Integra il delitto di peculato d'uso, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse.

Cass. pen. n. 25695/2011

Integra il delitto di peculato la guardia giurata di un aeroporto che, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropri degli oggetti volontariamente lasciati dai passeggeri ai filtri di sicurezza predisposti per i controlli delle partenze aeroportuali.

Cass. pen. n. 17109/2011

Integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita. la condotta del titolare di una tabaccheria che si appropri di una somma di denaro della quale abbia il possesso perché autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali.

Cass. pen. n. 7177/2011

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile, in relazione all'utilizzo del carburante e dell'energia lavorativa degli autisti addetti alla guida. (Fattispecie relativa a nove episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comunali).

Cass. pen. n. 670/2011

L'appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l'appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti "medio tempore" dallo stesso.

Cass. pen. n. 41709/2010

Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso.

Cass. pen. n. 41307/2010

Integra il delitto di peculato l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse, atteso che egli nell'espletamento di tale funzione è un pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 39584/2010

Integra il delitto di peculato la condotta del presentatore delegato dal notaio per l'incasso o il protesto di titoli cambiari insoluti alla scadenza, che si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in ritardato pagamento degli effetti cartolari, omettendo di provvedere al versamento dei relativi importi nei conti bancari intestati al notaio.

Cass. pen. n. 39363/2010

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso della cosa oggetto di appropriazione non può ritenersi determinato da ragioni di ufficio o servizio qualora sia stato conseguito per un evento fortuito ovvero per il fatto del terzo che abbia consegnato il bene al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, ma non in ragione delle mansioni svolte dai medesimi.

Cass. pen. n. 37750/2010

Integra il delitto di peculato la condotta del curatore che si appropri dei beni di una società fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al fine di poterli utilizzare "uti dominus" all'interno del proprio studio professionale.

Cass. pen. n. 35150/2010

Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.

Cass. pen. n. 34335/2010

Integra il delitto di peculato il curatore dell'eredità giacente che si appropri di un bene ereditario, anche qualora sia stato nominato all'esito di una procedura attivata in assenza dei presupposti di legge.

Cass. pen. n. 32384/2010

In tema di peculato, le somme afferenti i pagamenti dei protesti costituiscono sin da subito "pecunia publica" all'atto della corresponsione al pubblico ufficiale competente.

Cass. pen. n. 28125/2010

È pubblico ufficiale il coadiutore dell'esattore concessionario del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorché non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario di fatto, e risponde pertanto del reato di peculato per l'indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività.

Cass. pen. n. 12611/2010

Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione.

Cass. pen. n. 4668/2010

Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del responsabile dell'ufficio tributi di un comune che, dopo aver indotto dei commercianti ambulanti a versare a sue mani le somme effettivamente dovute a titolo di tassa di occupazione del suolo pubblico, le trattenga in misura integrale o parziale senza annotare i pagamenti sull'apposito registro, rilasciando ai contribuenti ricevute intestate all'ufficio di appartenenza redatte su stampati sottratti dal medesimo.

Cass. pen. n. 1938/2010

Non integra il delitto di peculato, non essendo ravvisabile alcuna condotta appropriativa nel suo comportamento, il comandante dei vigili urbani che provveda, mediante formali provvedimenti e al fine di ripristinare la ritenuta regolarità della gestione contabile, alla restituzione delle somme versate da alcuni contravventori al codice della strada presso la tesoreria comunale anziché all'ufficio deputato ad incassarle. (Fattispecie in cui le somme delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada avrebbero dovuto essere versate su di un conto corrente intestato ad un Consorzio tra più comuni istituito per la gestione unitaria del servizio di polizia locale).

Cass. pen. n. 38691/2009

Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).

Cass. pen. n. 25541/2009

Integra il delitto di peculato l'uso, sia pure temporalmente limitato, di un'autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell'amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'autovettura di un comune, in giorno prefestivo, da parte di un consigliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio).

Cass. pen. n. 25537/2009

Integra il delitto di abuso d'ufficio l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d'istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l'entità del danno cagionato alla P.A., ma solo l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall'agente a sé stesso o a terzi. (Fattispecie relativa alla modifica dell'originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d'ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio).

Cass. pen. n. 23066/2009

Integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. (Nella fattispecie, relativa a prelievi effettuati dai presidenti di una regione su fondi riservati accreditati in un capitolo del bilancio regionale, la S.C. ha qualificato il fatto come peculato e non come abuso d'ufficio, precisando che quest'ultimo è configurabile nel solo in caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto).

Cass. pen. n. 20952/2009

Integra il delitto di peculato la condotta del cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecuniarie ed intestati all'ufficio giudiziario stesso, anziché come prescritto all'ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.

Cass. pen. n. 13107/2009

Integra il delitto di peculato la condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico.

Cass. pen. n. 12141/2009

Nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato. (Fattispecie in tema di riscossione di tributi comunali).

Cass. pen. n. 31688/2008

Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato, posto che il delitto era stato consumato da un pubblico dipendente che, a fini privati, usava il collegamento a forfait della P.A. a Internet cosiddetta tariffa flat, senza causare all'amministrazione un maggior costo e dunque senza che potesse configurarsi una condotta appropriativa ).

Cass. pen. n. 12306/2008

Integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a s, medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.). (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione e la disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei relativi importi).

Cass. pen. n. 9179/2008

Integra il reato di peculato, nel caso di specie militare, la condotta di appropriazione di denaro e beni mobili, il cui possesso non rientri nella specifica competenza funzionale del soggetto agente, che di questi abbia la mera detenzione in via di fatto. (Fattispecie in cui il soggetto agente, pur senza avere la qualità di gestore della mensa di servizio di una caserma dei Carabinieri che sarebbe spettata per disposizione regolamentare ad un'apposita commissione invero mai istituita, aveva di fatto gestito la predetta mensa ponendo in essere varie condotte di appropriazione di denaro e di beni mobili).

Cass. pen. n. 8933/2008

In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'addetto al Magazzino Centrale della Rete Ferroviaria Italiana che gestisca la presa in carico, la vendita e la consegna del materiale « fuori uso».

Cass. pen. n. 40182/2007

L'esecuzione, in regime di attività libero-professionale, sia intramuraria che esterna, resta assorbita nell'alveo del servizio sanitario pubblico, con la conseguente configurabilità nei suoi confronti del reato di peculato. (Nel caso di specie, la Corte ha peraltro escluso la sussistenza del reato in relazione all'appropriazione da parte di un medico ospedaliero, autorizzato all'attività libero-professionale esterna, di aghi in dotazione della struttura pubblica, rientrando tale materiale nella ritenuta per «spese generali» praticatagli sugli emolumenti per le singole prestazioni).

Cass. pen. n. 39397/2007

È configurabile il reato di peculato nei confronti dell'impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto dell'amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte.

Cass. pen. n. 31425/2007

Integra il delitto di peculato la condotta del gestore di fatto di una delegazione dell'ACI che, avendo effettivamente svolto la funzione pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche, si sia appropriato di una parte delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio. (Nel caso di specie, la delegazione dell'ACI risultava formalmente intestata al coniuge dell'imputato, ma era da quest'ultimo realmente gestita).

Cass. pen. n. 30976/2007

Integra il reato di peculato il notaio che, essendo stato delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito di procedure di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di borsa, senza provvedere agli adempimenti di cui all'art. 591 bis, comma settimo, c.p.c.

Cass. pen. n. 30541/2007

Commette il reato di peculato il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate.

Integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente. (Fattispecie relativa all'appropriazione, da parte di un agente di polizia municipale addetto al servizio di concessioni ed autorizzazioni edilizie di un Comune, delle somme versate quale controvalore di marche da bollo sottratte da precedenti pratiche edilizie e riutilizzate sui moduli di altre istanze presentate dagli utenti).

Cass. pen. n. 30154/2007

Integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente. (Fattispecie relativa all'appropriazione, da parte di un agente di polizia municipale addetto al servizio di concessioni ed autorizzazioni edilizie di un Comune, delle somme versate quale controvalore di marche da bollo sottratte da precedenti pratiche edilizie e riutilizzate sui moduli di altre istanze presentate dagli utenti).

Cass. pen. n. 27570/2007

Integra il delitto di peculato la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di somme di denaro appartenenti a quest'ultimo e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito, quale provento della vendita di un bene immobile ereditato dall'interdetto in comproprietà con altre persone.

Cass. pen. n. 24677/2007

Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità).

Cass. pen. n. 17619/2007

Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, nell'effettuare una missione, ospiti a bordo dell'autovettura di servizio o nella camera d'albergo una persona estranea alla P.A., allorché l'uso della vettura per la missione sia stato autorizzato e il veicolo sia stato utilizzato solo per ragioni di ufficio, ovvero l'uso della camera « doppia ad uso singolo» assegnata non abbia comportato aggravio di spesa per l'Amministrazione. (Nella circostanza, la Corte ha anche escluso la configurabilità, nell'estensione dell'uso della camera di albergo, della truffa in danno dell'Amministrazione, non ricorrendo artifici o raggiri).

Cass. pen. n. 11633/2007

In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale disposta nei confronti del segretario di una fondazione che aveva sottoscritto quote di un fondo di investimento utilizzando danaro dell'ente di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, peraltro in violazione di una delibera del c.d.a. che vietava espressamente l'assunzione di rischi).

Cass. pen. n. 10233/2007

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di peculato d'uso nell'occasionale utilizzazione per scopi personali da parte di un carabiniere dell'autovettura di ufficio).

Cass. pen. n. 36306/2006

Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell'art. 154, comma secondo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell'Erario. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l'appropriazione dell'eventuale ulteriore somma pari al 95% dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione — cosiddetto «esubero» —, rispetto alla quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale).

Cass. pen. n. 25273/2006

L'indebito uso, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, comportando l'appropriazione, da parte dell'agente, senza possibilità di immediata restituzione, di energie costituite da impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della P.A., è suscettibile di dar luogo alla configurabilità non del peculato d'uso, ma del peculato ordinario, sempre che possa riconoscersi un apprezzabile valore economico agli impulsi utilizzati per ogni singola telefonata, ovvero anche per l'insieme di più telefonate, quando queste siano talmente ravvicinate nel tempo da poter essere considerate come costituenti un'unica condotta.

Cass. pen. n. 19270/2006

Non è configurabile il reato di peculato nell'appropriazione di un modulo utilizzato per il rilascio di un certificato medico ideologicamente falso, posto che di esso è stato fatto un uso non diverso da quello al quale era per sua natura destinato e che la falsità dell'atto non ne rende illegittimo l'uso da parte di chi ne aveva il potere di disporne.

Cass. pen. n. 10908/2006

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, può considerarsi «spesa di rappresentanza» ovvero spesa con finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca. Risponde pertanto di peculato il sindaco che abbia dato ordine di pagare con denaro del Comune il conto di un pranzo organizzato in favore di rappresentanti dell'Arma, dopo che gli stessi avevano proceduto al sequestro di documenti presso gli uffici comunali.

Cass. pen. n. 9216/2005

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 314, secondo comma, c.p., per «uso momentaneo» della cosa deve intendersi un uso non meramente istantaneo, ma temporaneo e tale, quindi, pur se di carattere episodico ed occasionale, da realizzare una «appropriazione» e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa arrecando un pregiudizio, sia pure modesto, ma comunque apprezzabile, alla funzionalità della pubblica amministrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che esulasse il reato de quo in un caso in cui esso era stato configurato a carico di un soggetto visto circolare alla guida di un'autovettura di servizio con a bordo persone non legittimate ad avvalersene, senza che fosse stato poi accertato né quali fossero state le ragioni del sospettato uso improprio del veicolo né la effettiva durata e consistenza di tale uso).

Cass. pen. n. 5453/2005

Il danaro versato dal contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico — alla quale va senza dubbio equiparato, come nel caso di specie, il contributo versato dall'utente di prestazioni sanitarie pubbliche a titolo di partecipazione alla spesa — diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità cui l'esattore è tenuto verso l'ente impositore.

Cass. pen. n. 47193/2004

Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi personali, ancorché non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di valore estremamente esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato nella condotta dell'agente della Polizia di Stato che, nell'esplodere senza necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione).

Cass. pen. n. 42887/2004

Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 c.p. costituisce ipotesi marginale e residuale.

Cass. pen. n. 26081/2004

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto investito di pubbliche funzioni che omette di versare il denaro ricevuto nell'interesse della P.A. per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 314 c.p. nella condotta di una dipendente dell'ufficio I.V.A. che si era appropriata di una somma rilasciata con assegno bancario a lei intestato, destinata al pagamento della residua parte di una sanzione tributaria, provvedendo poi a versarla all'ufficio di appartenenza in tre rate successive).

Cass. pen. n. 9205/2004

Per la configurazione dell'ipotesi delittuosa del peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo c.p., è necessario che la durata dell'appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione della stessa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. Inoltre è essenziale il rapporto di funzionalità della cosa sottratta rispetto alla natura dell'uso momentaneo per cui si fa ricorso all'appropriazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di peculato, anziché quello di peculato d'uso, nella condotta dell'imputato, il quale aveva smontato dal proprio computer d'ufficio dei pezzi per installarli su quello privato per svolgere il proprio lavoro a domicilio, ancorché, alcuni come il DVD, non necessari per tale uso, rimontandoli solo al momento in cui la manomissione era stata scoperta).

Cass. pen. n. 37030/2003

Il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme in esse portate.

Cass. pen. n. 33069/2003

Non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo consiliare del Partito Trentino Tirolese, costituito nell'ambito della Provincia di Trento, che si appropri di contributi ottenuti dalla Provincia per l'esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l'acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo.

Cass. pen. n. 28302/2003

In materia di Invim, l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sancisce espressamente l'obbligo dei notai di pagare «le imposte e le soprattasse previste dal presente decreto», secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro». Ne consegue che le somme pari all'ammontare dell'Invim, all'atto della consegna al notaio sono, illico et immediate, pecunia publica. Pertanto, anche il possesso di eventuali eccedenze resta strettamente connesso ad un obbligo fiscale del notaio, per cui l'appropriazione di esse ad opera di lui integra tutti gli estremi del paradigma dalla malversazione, oggi sussunta nella più ampia previsione dell'art. 314 c.p., così come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86.

Cass. pen. n. 27007/2003

Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato (art. 314 c.p.), nell'uso da parte del pubblico ufficiale delle vetture di servizio, in difetto delle condizioni che ne prevedono l'autorizzazione fuori dall'ambito comunale, qualora tale uso sia esclusivamente preordinato alle esigenze di servizio, in quanto, in tal caso, il bene di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, per ragioni del suo ufficio, rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della pubblica amministrazione, fermo restando che trattasi di condotta avente rilievo sul piano disciplinare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che integrasse il reato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del magistrato che — in qualità di presidente del tribunale — utilizzava l'auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, pur trattandosi di percorsi extra-comunali in quanto le abitazioni del magistrato erano poste fuori dal comune in cui aveva sede l'ufficio).

Cass. pen. n. 26697/2003

Deve considerarsi pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto che, senza essere investito formalmente delle funzioni di tesoriere comunale, le abbia in concreto esercitate con il beneplacito della pubblica amministrazione. Pertanto, risponde del reato di peculato il tesoriere di un Comune, il cui incarico sia divenuto all'epoca dei fatti illegittimo in base alla nuova normativa in materia di tesoreria unica, che si sia appropriato delle somme appartenenti al predetto ente pubblico, laddove sia provato il consenso della pubblica amministrazione alla continuazione del precedente incarico.

Cass. pen. n. 17920/2003

In tema di peculato, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, per acquisire rilevanza ai fini dell'incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato. (Fattispecie relativa al dipendente di un'impresa pubblica di trasporto, impossessatosi di una somma di denaro contenuta in un portafoglio smarrito, consegnatogli per la restituzione all'avente diritto).

Cass. pen. n. 15124/2003

Integra il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose smarrite l'apprensione, da parte di agente della polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose custodite in uno zaino rinvenuto presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, né potendo comunque qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, in modo da poterle colà ricercare e recuperare.

Cass. pen. n. 15108/2003

Il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ufficiale abbia l'obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell'adempimento dell'obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d'ufficio di diversa natura. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la materialità del reato nella sottrazione da parte dell'imputato, vigile urbano di un comune, di somme, rappresentanti introiti di contravvenzioni stradali, a distanza di oltre un anno dalla data del relativo versamento).

Cass. pen. n. 11417/2003

In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell'Enel che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all'ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti).

Integra il reato di peculato la condotta del dipendente dell'Enel, incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disposizione, altresì, dei distacchi della fornitura di energia elettrica, che si appropri del denaro dovuto dagli utenti del servizio per pagamenti di fatture.

Cass. pen. n. 10719/2003

Non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.) nella condotta del pubblico dipendente che, in situazioni eccezionali d'urgenza, con caratteri di sporadicità ed episodicità, utilizzi il telefono d'ufficio per comunicazioni private al fine di evitare pregiudizievoli e talora protratte assenze dal posto di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente pubblico che in un periodo di quaranta giorni aveva effettuato sei telefonate, utilizzando l'apparecchio dell'ufficio).

Cass. pen. n. 7772/2003

L'indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dell'utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l'appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità ed occasionalità, restano contenute nell'ambito dei “casi eccezionali”, nei quali esse sono consentite, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, correttamente, fosse stata esclusa la sussistenza del reato, in un caso in cui risultavano effettuate undici chiamate per motivi personali in un arco di tempo di un mese e ventuno giorni).

Cass. pen. n. 37018/2002

Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la pubblica amministrazione, che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale.

Cass. pen. n. 41114/2001

Integra il delitto di peculato, previsto dall'art. 314 c.p., la condotta dell'addetto all'ufficio matricola di un istituto penitenziario il quale consegna a persona non legittimata un bene (orologio) depositato da un detenuto, in quanto, nel disporre della cosa in modo illecito, pone in essere un atto appropriativo realizzando l'interversione nel possesso.

Cass. pen. n. 28315/2001

In tema di peculato militare, in seguito all'eliminazione dell'ipotesi distrattiva prevista dal reato di cui all'art. 215 c.p.m.p., la condotta del militare che usa, o fa usare, da militari dipendenti automezzi in dotazione del reparto per ragioni personali (nella specie per l'accompagnamento dei propri figli a scuola) deve essere giudicato dall'autorità giudiziaria ordinaria alla quale spetta stabilire, valutandone le modalità, se i fatti attribuiti presentano i caratteri dell'illiceità penale ed in caso positivo quale ipotesi di reato comune sia configurabile).

Cass. pen. n. 27850/2001

In tema di peculato dell'incaricato di pubblico servizio, ai fini della configurabilità del reato, la «ragione del servizio» giustificatrice del possesso non è da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza funzionale agente, ma si riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui derivante, oltre che da norme di regolamento, da prassi e consuetudini. Ne consegue che integra gli estremi del delitto la condotta dell'ausiliario socio-sanitario dell'Asl — addetto a svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un ospedale — che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsabilità della formale custodia del materiale sanitario, di competenza del capo sala.

Cass. pen. n. 21867/2001

Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sé di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria, al fine di commettere il delitto di falsità materiale in atto pubblico).

Cass. pen. n. 9277/2001

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio — disponendo dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione — la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l'ipotesi delittuosa è inquadrabile astrattamente nel «peculato-ordinario» (art. 314 comma 1 c.p.), giacché le energie utilizzate non sono «immediatamente restituibili dopo l'uso» (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Tuttavia, nel concreto assetto dell'organizzazione della P.A., si verificano situazioni eccezionali — previste e regolamentate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994 — in cui il pubblico dipendente è autorizzato ad usare il telefono dell'ufficio per comunicazioni private, al fine di evitare che si determini un disagio ancora maggiore per l'organizzazione del lavoro qualora il soggetto dovesse, per far fronte alla necessità di comunicare durante l'espletamento del servizio, interromperlo o abbandonarlo; in tali situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, l'utilizzo del telefono della P.A. per l'effettuazione di chiamate personali non può considerarsi esulante del tutto dai fini istituzionali, e pertanto non può ritenersi realizzato l'evento appropriativo di cui al reato.

Cass. pen. n. 13275/2000

Non risponde del delitto di peculato (difettando nel compenso percepito il carattere di appartenenza alla P.A.) il sanitario dell'ufficio igiene pubblica di una ASL, competente per il rilascio delle certificazioni mediche ai fini del conseguimento della patente di guida, il quale svolga fuori dall'orario di lavoro, a pagamento e presso una struttura privata, tale attività di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (emettendo peraltro le certificazioni mediche sui moduli della ASL di appartenenza), atteso che è normativamente previsto che gli accertamenti in parola possano essere compiuti in sede di libera attività professionale, e che, in questo caso, i proventi delle visite non appartengono alla P.A. ma al professionista il quale, pur esercitando funzioni pubbliche in forza di una espressa delega legislativa, opera tuttavia secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto pubblico.

Cass. pen. n. 3879/2000

Allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso di consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche; ne consegue, poiché tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l'uso e l'eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo vale solo come ristoro del danno cagionato, ma non può considerarsi equipollente alla restituzione della cosa mobile utilizzata, l'astratta configurabilità, nella predetta utilizzazione, dell'ipotesi di peculato prevista dall'art. 314, comma 1, c.p. e non di quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo (c.d. peculato d'uso). Tuttavia, considerato che all'art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica, è prevista una deroga al principio generale del divieto d'uso dell'utenza telefonica da parte del pubblico dipendente «in casi eccezionali», nei quali quest'ultimo è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio, ne discende che la ricorrenza della situazione di eccezionalità esclude la rilevanza penale della condotta indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di informativa, la cui inosservanza può rivestire, al più, rilievo disciplinare, ma non incie sulla autonoma e sostanziale valenza derogatoria del «caso eccezionale». (Fattispecie relativa a sette telefonate, di esiguo importo complessivo, effettuate nell'arco di un bimestre).

Cass. pen. n. 3390/2000

L'uso del telefono d'ufficio per comunicazioni private, comportando l'appropriazione in via definitiva degli impulsi elettrici mediante i quali avviene la trasmissione della voce, rende astrattamente configurabile a carico del responsabile non il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2, c.p. ma quello di peculato comune di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo. Tale illecito, peraltro, in tanto può concretamente ritenersi sussistente in quanto l'uso del telefono a fini privati esuli dai limiti dell'eccezionalità entro i quali esso è ammesso anche dal decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 (emanato in attuazione dell'art. 58 bis del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29), nulla rilevando, ai fini penali (posto che detti limiti risultino osservati), che sia mancata l'informativa al dirigente dell'ufficio, pure prevista dal citato decreto ministeriale, atteso che una tale mancanza, di per sè, può eventualmente importare conseguenze solo sul piano disciplinare).

Cass. pen. n. 10797/2000

L'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggono o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato che, in sede di merito, era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato tre bossoli provenienti da cartucce della pubblica amministrazione, esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro delle forze di polizia).

Cass. pen. n. 9443/2000

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato (art. 314 c.p.), la «ragione dell'ufficio» giustificatrice del possesso va intesa in senso lato e comprende anche il possesso del denaro o della cosa mobile altrui derivante da prassi e consuetudini. Integra, pertanto, gli estremi del delitto la condotta dell'aiutante ufficiale giudiziario che si appropri somme di denaro delle quali aveva il possesso in ragione dello svolgimento, per prassi abituale, delle mansioni dell'ufficio giudiziario.

Cass. pen. n. 788/2000

Integra il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314 comma 2, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza l'apparecchio telefax dell'ufficio per finalità personali, atteso che, a norma dell'art. 314 comma 2 cit., per «appropriazione» non deve necessariamente ritenersi la fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo sufficiente che l'agente si comporti nei confronti della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, uti dominus, realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario.

Cass. pen. n. 5538/2000

Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all'ospedale, non risponde del reato di concussione, non avendo generato un metus nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all'amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l'agente possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell'errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell'amministrazione ospedaliera.

Cass. pen. n. 13512/1999

Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall'ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all'interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del quantum debeatur con l'intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell'acqua, dell'elettricità e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L'autorizzazione a usufruire di una porzione dell'edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltà di utilizzare quanto è necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioè le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l'acqua, l'elettricità e il telefono. Né ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l'interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.

Cass. pen. n. 3106/1999

Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.

Cass. pen. n. 11095/1999

In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della «cassa». Invero, l'uscita del denaro dalla «cassa» è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il «cassiere» è estraneo se non per quanto concerne l'erogazione materiale del denaro disposta da altri. (Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro — di cui avevano la disponibilità — da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture).

Cass. pen. n. 7481/1999

Commette il reato di peculato consumato il dipendente di un Comune che si appropria di un «buono economato», trattandosi di bene appartenente alla pubblica amministrazione di cui l'agente aveva il possesso per ragioni di servizio, a nulla rilevando, ai fini della consumazione del reato, il fatto che l'agente non abbia concretamente conseguito il fine divisato, e cioè l'ottenimento della merce corrispondente all'importo del buono.

Cass. pen. n. 467/1999

Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Infatti nel furto l'impossessamento della cosa altrui avviene invito domino, vale a dire, attraverso la sottrazione della res a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l'agente ha la disponibilità del bene per ragioni del suo ufficio (senza distinzione, dopo l'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, tra beni di proprietà dei privati e beni della pubblica amministrazione). Di conseguenza, l'impiegato postale che si impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio, commette il reato di furto, mentre, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sia per la consegna ai destinatari, sia per lo smistamento tra i vari portalettere) commette il reato di peculato.

Cass. pen. n. 6753/1998

Integra gli estremi del reato di peculato la appropriazione di attrezzature per ufficio di proprietà dell'ente pubblico da parte del pubblico ufficiale, dipendente dello stesso, per la loro utilizzazione negli uffici di una società privata (agenzia di viaggi) della quale egli sia socio. (Nella specie trattavasi di funzionario del Sisde avente la qualifica di direttore del reparto logistico dell'ente).

Cass. pen. n. 10978/1997

Gli indicatori dai quali deve essere desunta la qualità pubblica di un ente concernono i suoi rapporti con l'ente territoriale di riferimento (nella specie, regione e comune) sotto i profili della sua organizzazione (riguardo alla nomina ed alla revoca degli organi), della gestione commissariale (volta a garantire la continuità dell'attività dell'ente e l'interesse pubblico sotteso alla sua necessaria esistenza), della vigilanza finanziaria mediante l'approvazione dei bilanci, del controllo contabile attraverso revisori venuti a riferire direttamente all'ente pubblico di riferimento. Ne consegue che il segretario di un ente, la cui natura pubblica venga individuata sulla base dei suddetti criteri, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e l'appropriazione di denaro dell'ente da parte di questi configura il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.

Cass. pen. n. 8619/1997

Le sezioni provinciali della «Lega italiana per la lotta contro i tumori» hanno natura pubblicistica e, pertanto, i loro rappresentanti e dipendenti (nella fattispecie il presidente, un componente del consiglio direttivo ed una segretaria) rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Ne consegue che l'appropriazione di denaro della sezione da parte dei suddetti rappresentanti e dipendenti configura il reato di peculato.

Cass. pen. n. 4651/1997

In tema di peculato, deve ritenersi che nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p., «uso momentaneo» non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di veicolo sottratto all'Amministrazione militare usato per il tempo necessario per raggiungere una vicina riserva di caccia, e subito restituito).

Cass. pen. n. 433/1997

In materia di reati fallimentari non sussiste alcuna pregiudizialità del giudizio sul rendiconto rispetto alla possibilità di procedere per il reato di peculato nei confronti del commissario liquidatore. La costatazione di prelievi operati dal liquidatore in assenza di corrispettive causali legittima perciò l'ipotesi di peculato a suo carico indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito delle procedure civilistiche di rendiconto.

Cass. pen. n. 1631/1997

Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase dell'imposizione, sia in quella della riscossione; tale natura non muta anche quando l'esazione del tributo venga dall'ente impositore delegata al privato il quale quindi, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale. Conseguentemente il denaro di cui egli viene in possesso nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, costituisce, sin dal momento della sua esazione, pecunia pubblica, né detta qualifica viene meno per l'obbligazione di quantità, cui l'esattore stesso è tenuto verso l'ente impositore (obbligo di versare il non riscosso per riscosso), trattandosi di un'obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità di peculato con riguardo ad appropriazione da parte dell'esattore, o del suo dipendente, dell'importo di titoli cambiari riscossi ed emessi in suo favore in pagamento del sottostante rapporto causale di natura tributaria. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che, essendo comunque il denaro destinato alla pubblica amministrazione, non potevano rilevare le modalità di esazione e che il possesso del medesimo rimaneva qualificato dalla finalità di natura pubblicistica).

Cass. pen. n. 1113/1997

In tema di peculato il limite dell'uso legittimo dell'autovettura di Stato (con autista) da parte di qualche funzionario per compiere itinerari cittadini, ivi compreso l'accompagnamento casa-ufficio, consiste nel divieto assoluto dell'uso per ragioni personali di carattere privato, e tale valutazione, affidata al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità.

Cass. pen. n. 10020/1996

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la res alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso.

In tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della pubblica amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina.

Cass. pen. n. 8647/1996

Il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., sussiste anche se il pubblico ufficiale non abbia la materiale consegna del bene e la sua diretta disponibilità, essendo in ogni caso sufficiente la disponibilità giuridica. (Nella fattispecie si trattava di danaro riscosso materialmente da uno dei due componenti di una pattuglia di agenti di polizia, a titolo di oblazione per una infrazione al codice della strada. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto legittimamente affermata la penale responsabilità di entrambi i poliziotti osservando che gli stessi avrebbero congiuntamente dovuto redigere il processo verbale di contestazione, in esso dando atto dell'avvenuto versamento della somma, della quale entrambi — in virtù dell'obbligo di riversarne in caserma il relativo importo al termine del servizio giornaliero - dovevano, perciò, disporre, secondo la specifica destinazione di essa come danaro della pubblica amministrazione).

Cass. pen. n. 5502/1996

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato come quello indicato sia il meccanismo corrente nella formazione dei titoli di spesa e ha concluso che può essere chiamato a rispondere di peculato chi sottoscrive lo stato di avanzamento dei lavori poiché è sulla base di questo documento che viene emesso il titolo di spesa relativo al pagamento della rata di acconto dei lavori eseguiti).

Cass. pen. n. 4411/1996

La responsabilità dell'autore mediato ex art. 48 c.p. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Pertanto risponde di peculato anche l'estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro ufficio.

Cass. pen. n. 3009/1996

Realizza il reato di peculato d'uso ex art. 314 comma 2 c.p. il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono dell'ufficio affidato alla sua disponibilità per uso personale. Il carattere momentaneo di detto uso e la restituzione immediata caratterizzano appunto la figura criminosa in questione rispetto a quella più grave di cui al comma 1 della medesima norma di legge.

Cass. pen. n. 96/1996

Non può dubitarsi che i comitati di gestione Usl abbiano il possesso, sia pure mediato, nel pubblico denaro. Si deve tuttavia osservare che con l'approvazione di un contratto di fornitura non si compie atto di appropriazione o di distrazione di questo denaro, ma semplicemente si obbliga l'amministrazione ad una futura prestazione corrispettiva alla fornitura medesima. Conseguentemente non è configurabile il reato di peculato con riguardo a comportamento di componente di uno dei suddetti comitati concretatosi nell'approvazione di un contratto di fornitura comportante ingiusto profitto per il fornitore, con la consapevolezza di tale circostanza. (Affermando il riportato principio la Cassazione, con riguardo ad approvazione di un siffatto contratto contenente clausola a mezzo della quale la Usl era stata tratta in errore circa l'effettiva portata dell'obbligazione assunta, ha ritenuto che tale fattispecie dovesse correttamente assumersi nel reato di truffa contrattuale a danno di un soggetto pubblico).

Cass. pen. n. 3755/1995

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, elemento indispensabile perché il denaro corrisposto dall'Ente pubblico al soggetto privato conservi la natura pubblica è che esso sia sottoposto ad un vincolo di destinazione per finalità pubblica che, generalmente indicato espressamente, può risultare anche implicitamente da elementi sintomatici, quale l'obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione nonché i controlli sulla gestione delle somme. Il solo fatto che, a fronte della dazione del denaro, esista una controprestazione da parte del privato, incaricato di pubblico servizio, non è elemento da solo idoneo ad escludere la natura pubblica del denaro, potendo ravvisarsi delle ipotesi in cui la sola esistenza della controprestazione da parte del privato non esclude che il denaro conservi la sua natura pubblica e, per converso, ipotesi in cui, pur in assenza di una controprestazione, il denaro corrisposto perda detta natura.

Cass. pen. n. 619/1995

È ipotizzabile la figura del peculato d'uso anche in relazione a cosa fungibile (e quindi al denaro) in quanto la condotta appropriativa nel peculato d'uso è mutuata per intero dal peculato ordinario, che è relativo ad ogni tipo di cosa (fungibile ed infungibile), mentre il comma 2 dell'art. 314 c.p. si limita ad indicare solo la condotta susseguente idonea a degradare il reato senza alcuna limitazione alle sole cose infungibili.

Cass. pen. n. 2068/1995

La configurabilità del reato di malversazione o, dopo la riforma legislativa attuata con L. 26 aprile 1990, n. 86, di peculato, va esclusa solo nell'ipotesi di un rapporto meramente occasionale tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale; tale occasionalità va intesa nel suo letterale significato di evento fortuito e legato al caso, e non può dirsi sussistente quando l'esercizio delle funzioni ovvero il semplice affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha rappresentato la contingenza che ha favorito l'insorgere del possesso, da parte di quest'ultimo, della cosa altrui. (Fattispecie in tema di appropriazione di somme portate da libretti e buoni postali affidati fiduciariamente a dipendente dell'amministrazione delle poste per la riscossione).

Cass. pen. n. 2129/1995

In tema di peculato d'uso, non è ipotizzabile il tentativo, in quanto con l'appropriazione risulta consumato il reato di peculato comune e la mancata restituzione impedisce solo che detto reato degradi nell'ipotesi minore di peculato d'uso. (La Corte, tuttavia, in conformità alla statuizione della Corte cost. n. 1085/1988 in tema di furto d'uso, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 comma 2 c.p. in relazione al comma 1 dell'art. 27 Cost. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista, alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa appropriata, pur non sollevando la questione per mancanza di rilevanza, mancando nella fattispecie il requisito dell'uso momentaneo).

Cass. pen. n. 9890/1994

Ai fini del delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, in quanto le «ragioni di ufficio o di servizio» hanno come unico riferimento un rapporto, fondato anche sulla prassi, o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nel maneggio o della disponibilità materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.

In tema di peculato, il requisito dell'appartenenza del denaro deve essere ricavato non già dalla modalità di gestione di esso, bensì dalla sua destinazione a finalità pubbliche.

Cass. pen. n. 6317/1994

Commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione uti dominus, si comporta cioè come se il danaro pubblico fosse di sua proprietà e non si limita soltanto ad indirizzarlo verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva essere destinata.

Cass. pen. n. 6094/1994

Il cosiddetto peculato d'uso previsto dal comma 2, dell'art. 314 c.p. (nella nuova formulazione) non costituisce un'attenuante del delitto di peculato. Infatti, nell'articolo indicato, i due commi prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel peculato d'uso, il fine perseguibile dall'agente costituisce elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il fatto nel concetto di «peculato» vero e proprio.

Cass. pen. n. 405/1994

In tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubblica amministrazione e il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che commette peculato l'agente che omette di versare ciò che ha ricevuto, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale. Né hanno rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, non essendo la sussistenza del reato esclusa dalla inosservanza di prescrizioni o di regole la cui violazione costituisce illecito amministrativo. Allo stesso modo è irrilevante che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. È sufficiente a costituire il possesso «per ragione di ufficio» un qualsiasi rapporto che comunque si ricolleghi alle mansioni esercitate dall'agente e che gli consenta di maneggiare denaro, sia pure occasionalmente e in via di fatto.

Cass. pen. n. 8009/1993

Il peculato d'uso può configurarsi solo in relazione a cose di specie e non a cose di quantità, poiché con riferimento a queste ultime non sarebbe possibile la restituzione della eadem res ma solo del tantundem, che è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato de quo. (La Cassazione ha evidenziato che una conferma del principio di cui in massima si trae proprio dal disposto del secondo comma dell'art. 314 c.p. che circoscrive il peculato d'uso ai soli casi di uso momentaneo della cosa mobile, senza fare menzione del denaro).

Il reato di peculato di cose di quantità, di genere o fungibili, si consuma nel momento in cui l'agente si appropria delle cose ed è irrilevante ai fini della sua configurabilità che questi abbia sostituito, anche contestualmente, la cosa di cui si è appropriato con altra di egual tipo, caratteristiche e valore. La restituzione del tantundem, infatti, non solo non influenza la lesione, già verificatasi, dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma non elide neppure la lesione dell'altro interesse tutelato, relativo all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (La Cassazione ha altresì rilevato che la legittimità della sostituzione del bene da parte dell'agente passa necessariamente attraverso il consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 1197 c.c.).

L'appropriazione nel delitto di peculato, si realizza con l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha appunto il possesso in ragione del suo ufficio. Siffatta nozione di appropriazione è rimasta invariata anche dopo la L. n. 86 del 1990 (recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sicché non può evocarsi la diversa figura di reato prevista dal secondo comma dell'art. 323 c.p. qualora il denaro o la cosa della pubblica amministrazione siano stati appunto convertiti in proprietà del pubblico ufficiale o di altri.

La natura plurioffensiva del reato di peculato importa che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse — diverso da quello patrimoniale — protetto dalla norma, e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione). (Nella specie il radiologo di un ospedale aveva distratto a favore di terzi delle lastre radiografiche di proprietà della Usl sostituendole con altre di marca diversa, prossime alla scadenza, che peraltro erano state utilizzate nell'ospedale medesimo prima della scadenza; il giudice di appello aveva ritenuto che la mancanza di un pregiudizio economico per la Usl e la fungibilità fra le varie lastre comportasse l'insussistenza del reato, ma la Cassazione ha censurato tale assunto, sulla scorta, tra l'altro, del principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 650/1993

La guardia giurata, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, che si appropri di una somma di danaro affidatole, commette il delitto di cui all'art. 314 c.p. Ai fini della configurazione di tale reato, a seguito della modifica introdotta dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86, non rileva la natura pubblica o privata dell'istituto bancario proprietario dei valori trasportati, essendo richieste l'altruità del danaro o della cosa mobile nonché la disponibilità giuridica o la mera detenzione materiale dei beni predetti per ragioni dell'ufficio o del servizio.

Cass. pen. n. 4597/1993

Poiché la legge del 26 aprile 1990, n. 86 non ha cancellato la figura criminosa della malversazione in danno dei privati ma le ha solo dato una diversa ristrutturazione, trasfusa nella modificata ipotesi di peculato di cui all'art. 314 c.p., come ridisegnata dalla stessa L. n. 86 del 1990, il pubblico ufficiale che, prima dell'entrata in vigore di questa, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di cose del privato se ne appropri, convertendoli a proprio profitto, con interruzione del titolo del possesso in proprietà, deve rispondere del delitto previsto dal soppresso art. 315 c.p., norma più favorevole anche quoad poenam di quella di cui all'art. 314 c.p., nuova formulazione, e non già del reato ex art. 323, cpv., c.p., come modificato dalla L. n. 86 del 1990. (Nella fattispecie l'imputato, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, aveva ritardato il versamento di somme da lui riscosse in pagamento di effetti cambiari rimessigli per l'incasso dagli istituti di credito ed aveva convertito il denaro in assegni circolari per procurare a sé un ingiusto profitto patrimoniale in quanto usava e teneva a disposizione il denaro per la sua attività di finanziatore privato).

Cass. pen. n. 4129/1993

In tema di peculato, il concetto di disponibilità si riferisce a quei soli poteri giuridici che consentono all'agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del delitto di cui all'art. 314 c.p. Non rientrano nel concetto di disponibilità quei poteri del pubblico ufficiale che possono assimilarsi non già alle facoltà del dominus, ma a quelle del creditore in un rapporto obbligatorio e che gli consentono (e, per la natura pubblica del rapporto, gli fanno obbligo) di esigere la prestazione della controparte o di adempiere alla propria, ponendo le premesse per l'adempimento altrui. Non risponde, pertanto, di peculato il pubblico ufficiale che omette di incassare un credito dell'ente che rappresenta e, tanto meno, il pubblico ufficiale che omette di adempiere o adempie irregolarmente la propria prestazione (atto di ufficio), al fine di consentire al privato di evitare il pagamento di tasse, diritti o prestazioni in genere, con ciò arrecando danno patrimoniale all'erario. In tale caso potranno eventualmente ravvisarsi i reati di abuso di atto di ufficio o di omissione di atti di ufficio. (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna della corte di appello che aveva ravvisato gli estremi del peculato nel fatto che l'ufficiale giudiziario, mediante l'omessa registrazione di numerose commissioni e di altre operazioni, aveva nascosto allo Stato introiti per diverse decine di milioni, trattenendo per sé il 50 per cento, che avrebbe dovuto versare all'erario, secondo le norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e, comunque, impedendo agli organi di controllo di verificare l'ammontare complessivo dei proventi riscossi, derivandone un ulteriore danno per lo Stato che, ignorando i reali introiti dell'ufficiale giudiziario, gli corrispondeva la prevista indennità integrativa).

Cass. pen. n. 9732/1992

In tema di peculato (o malversazione) il possesso di danaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per acquistare rilevanza ai fini dell'incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato.

Cass. pen. n. 8156/1992

Il cosiddetto peculato d'uso previsto dal secondo comma dell'art. 314 c.p. costituisce una figura del tutto autonoma per impianto strutturale rispetto al reato di peculato di cui al primo comma dello stesso articolo e non, quindi, una semplice attenuante del reato medesimo.

Cass. pen. n. 7922/1992

Devono riconoscersi funzioni pubbliche, oltre che all'Aima ed alla Commissione di controllo, composta di commissari di nomina pubblica, anche alle associazioni di produttori incaricate della gestione delle operazioni di ritiro del prodotto agricolo. Commettono pertanto peculato, e non appropriazione indebita, il delegato dell'associazione di produttori e il componente della commissione di controllo, nonché gli «extranei» ex art. 117 c.p., che sottraggono illecitamente il prodotto conferito all'Aima, data altresì l'appartenenza di esso allo Stato.

Cass. pen. n. 7236/1992

La cosiddetta malversazione d'uso è riferibile solo a cose di specie e non a cose di quantità, qual è il denaro.

Cass. pen. n. 1745/1992

L'uso prolungato non integra il peculato di uso improprio, di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p. (nuovo testo), poiché non tutti gli «usi impropri» di un bene mobile altrui, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che ne abbia la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio, rientrano nell'indicata previsione, ma esclusivamente quelli che si rivelino «momentanei» sia nelle intenzioni che nel comportamento dell'agente, mentre tutte le altre utilizzazioni illecite del genere sono punite dal primo comma dello stesso articolo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il tribunale aveva affermato che si ha peculato di uso improprio ogni volta che l'uso del bene non comporti «una sua definitiva acquisizione in favore di chi ne abbia disposto»).

Cass. pen. n. 464/1992

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'abrogazione dell'art. 315 c.p., derivata dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n. 86, non ha determinato la soppressione del delitto di malversazione a danno di privati, ma solo la sua eliminazione come figura autonoma di reato, essendo stato esso assorbito nel peculato configurato dall'art. 314 c.p., come sostituito dall'art. 1 della predetta legge di riforma, in considerazione del fatto che l'illecita appropriazione o distrazione di beni appartenenti a privati, in possesso per ragioni di ufficio o di servizio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, in un moderno Stato democratico, non riveste più un disvalore minore rispetto all'appropriazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione, con conseguente mancanza di giustificazione del trattamento economico diversificato. Al fatto integrante il delitto di cui all'art. 314 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 86 del 1990, in presenza di questo fenomeno di successione nel tempo di leggi penali diverse, a norma dell'art. 2, comma terzo, c.p., va applicata la previgente norma di cui all'art. 315 c.p., compresa, quanto alla sanzione, la pena pecuniaria, essendo essa più favorevole all'imputato rispetto all'art. 314 c.p.

Cass. pen. n. 12218/1991

Il peculato d'uso è configurabile unicamente se ricade su cosa di specie e non su cose di quantità come il denaro; ciò in quanto, anche agli effetti della nuova normativa, non è dato ipotizzare rispetto al denaro la restituzione della eadem res dopo il preteso uso momentaneo di esso secondo criteri di sua naturale utilizzabilità. Significativa conferma in tal senso si ritrova proprio nella lettera dell'art. 314, secondo comma, c.p., che non a caso, a differenza di quanto previsto nel primo comma, dove il denaro è accomunato alle cose mobili per il peculato in genere, circoscrive l'ipotesi del peculato d'uso ai soli casi di uso momentaneo della «cosa mobile» senza fare menzione anche del «denaro».

Cass. pen. n. 9535/1991

La nozione di appropriazione relativa al delitto di peculato, con l'interversione del titolo del possesso in proprietà, è rimasta invariata dopo la L. n. 86 del 1990; sicché non può evocarsi una diversa figura di reato (art. 323 cpv. c.p.) qualora il denaro o la cosa della pubblica amministrazione siano stati convertiti a profitto del pubblico ufficiale che ne abbia, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.

Cass. pen. n. 9534/1991

Commette il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., l'ufficiale giudiziario che si appropri delle somme a lui versate a titolo di tributi. Infatti, le somme versate all'esattore a titolo di tributi, siccome destinate agli enti impositori ed ai loro fini, appartengono alla pubblica amministrazione anche prima che l'esattore ne faccia il versamento al ricevitore e quindi alle casse dello Stato.

Cass. pen. n. 8125/1991

In tema di peculato per appropriazione, atteso che il possesso costituisce il necessario presupposto del reato e che esso può essere, indifferentemente, diretto o indiretto, il fatto che l'agente abbia trasformato, sia pure irregolarmente, il proprio originario possesso indiretto in possesso diretto, acquisendo la materiale detenzione del danaro, non può essere considerato, di per sé, come elemento idoneo a realizzare l'appropriazione, occorrendo a tale ultimo fine la prova che detta trasformazione sia stata accompagnata dall'animus rem sibi habendi ed abbia coinciso con l'interversio possessionis. (Nella fattispecie un militare, che poteva disporre del danaro mediante ordini di pagamento, aveva trasformato il possesso del danaro della pubblica amministrazione da indiretto in diretto mediante l'utilizzazione di «foglio di viaggio», con l'approvazione della liquidazione e l'ordine di pagamento. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto verificatasi l'appropriazione per il solo fatto dell'acquisita disponibilità materiale delle somme liquidate a fronte del foglio di viaggio).

Cass. pen. n. 3021/1991

Il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ufficiale abbia l'obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell'adempimento dell'obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d'ufficio di diversa natura. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la materialità del reato nel versamento di somme — rappresentanti introiti di contravvenzioni stradali — eseguito da comandante dei vigili urbani di un comune solo a seguito di ispezione amministrativa ed espressa richiesta del sindaco, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla data del relativo in corso).

Cass. pen. n. 2439/1991

In tema di appropriazione di denaro della P.A. mediante falso, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il pubblico ufficiale viene in possesso del denaro di cui si appropria. Pertanto sussiste peculato quando l'agente fa proprio il denaro della P.A., di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artifizio o il raggiro o la falsa documentazione siano stati posti in essere non per entrare nel possesso del pubblico denaro ma per occultare la commissione dell'illecito.

Cass. pen. n. 1110/1991

Ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, il possesso del danaro o delle cose mobili non si configura solo come immediata e materiale disponibilità, ma anche come un potere, connesso all'esercizio della funzione o alla prestazione del servizio, in base al quale il soggetto attivo sia in grado di conseguire l'effettiva disponibilità di quanto divenga oggetto dell'appropriazione o della distrazione.

Cass. pen. n. 396/1991

La guardia particolare giurata che conduca un autofurgone portavalori, in quanto incaricato di un pubblico servizio e per ragione di tale servizio, ha il possesso del denaro e dei valori affidatigli, secondo la nozione di possesso assunta dall'art. 314 c.p. Ne consegue che nel caso in cui essa si appropri del denaro affidatole ed appartenente ad un ente creditizio pubblico, quale, nella specie, istituzionalmente - nonostante il carattere privatistico della attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito da esso espletata - l'Istituto San Paolo di Torino, ricorrono tutti gli elementi necessari per integrare l'ipotesi di peculato, non potendosi dubitare della natura pubblica del denaro oggetto dell'appropriazione.

La nozione di possesso assunta dall'art. 314 c.p. ha un significato più ampio di quello civilistico, comprendendo anche la semplice detenzione materiale del bene ricevuto per ragioni di ufficio o di servizio, ed essendo, anzi, sufficiente che il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) abbia la disponibilità giuridica del bene che forma oggetto di appropriazione, anche se questo sia da altri custodito.

Cass. pen. n. 16708/1990

In tema di peculato, il concetto di «appartenenza» alla pubblica amministrazione non esclude che la cosa o il denaro possa in definitiva spettare in proprietà ad altro soggetto, essendo sufficiente che fra la cosa-denaro e la P.A. intercorra un vincolo che consenta o imponga a quest'ultima di disporne. Ne consegue, pertanto, che qualora - dopo l'emissione del mandato-ordine di pagamento - il pubblico ufficiale, incaricato-delegato a pagare agli aventi diritto i ratei di funzioni, stipendi, etc., si appropri del denaro, egli commette peculato e non malversazione, atteso che il beneficiario diventa proprietario del denaro soltanto al momento dell'effettiva riscossione. E ciò, in quanto la P.A. conserva il potere di disponibilità sul denaro stesso fino al momento in cui si estingue l'obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell'interessato o di persona da lui delegata.

Cass. pen. n. 13351/1990

La condotta del dipendente della società autostrade che - in qualità di esattore alla stazione di uscita, e quindi di incaricato di pubblico servizio - si appropria di parte del denaro incassato e - al fine di evitare che il maneggio sia scoperto ed assicurarsi il profitto conseguito - procede alla sostituzione delle schede consegnate dagli utenti in uscita dall'autostrada con altre schede, indicanti percorsi inferiori, da lui stesso emesse in altre stazioni di entrata, integrava il reato di malversazione (art. 315 c.p.) ed integra attualmente il reato di peculato (art. 314 c.p., modificato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86), e non quello di truffa (art. 640 c.p.), in quanto il prius di tale condotta è da ravvisarsi nell'appropriazione e non già nel surrettizio operare per mascherarla.

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 315 c.p. — a seguito delle modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. introdotte dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 artt. 1 e 20 — è ricompresa tra le ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p. Ai fatti commessi prima delle predette modifiche normative, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, è applicabile l'abrogato art. 315 c.p., in quanto il reato a suo tempo preveduto dalla predetta norma è meno grave sotto il profilo sanzionatorio rispetto a quello preveduto dall'art. 314 c.p., ora vigente.

Cass. pen. n. 12408/1990

Commette peculato il pubblico ufficiale, che, avvalendosi della propria funzione, impiega a scopi privati l'opera di persone addette alla P.A., distogliendole dai compiti istituzionali, in modo che ne derivi un ostacolo al raggiungimento degli scopi perseguiti dall'amministrazione (nel caso di specie un preside aveva adibito alcuni bidelli alla coltivazione di un proprio fondo ed a lavori edilizi nella propria abitazione).

Cass. pen. n. 12092/1990

Ai fini della configurabilità del peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: le ragioni di ufficio o di servizio hanno come esclusivo riferimento l'esistenza di un rapporto, fondato anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consenta al pubblico ufficiale o all'incaricato di inserirsi di fatto nel maneggio o disponibilità materiale della cosa, trovando nelle proprie pubbliche funzioni o servizio l'occasione per un tale comportamento. (Nella specie trattavasi di medico specialista ambulatoriale di U.S.L., il quale si era appropriato di moduli di ricettari compilati da altri sanitari e contenenti richieste di esami radiografici, già eseguiti presso le U.S.L. Detti moduli erano stati poi utilizzati nuovamente per prestazioni radiologiche in convenzionamento esterno).

Cass. pen. n. 11784/1990

Il denaro con il quale la regione finanzia un corso di addestramento professionale privato, con l'obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione, continua ad essere di proprietà pubblica. Di conseguenza commette il delitto di peculato il dipendente dell'ente che se ne appropria. (Fattispecie in materia di corsi di formazione professionale espletati dall'Enaip).

Cass. pen. n. 10/1989

La R.a.i. Radiotelevisione Italiana, persona giuridica di diritto privato, è una società per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest'ultimo rientrano non soltanto la gestione, l'esercizio degli impianti e l'attività di diffusione, ma anche l'attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attività commerciali «connesse», le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalità necessaria. Gli amministratori della R.a.i. sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione.

Cass. pen. n. 8116/1988

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso può essere anche mediato e può far capo congiuntamente a più di un pubblico ufficiale, qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. Sicché risponde di peculato e non di truffa il pubblico ufficiale che, avendo insieme con altri il possesso del pubblico danaro, compia la parte dell'atto dispositivo di sua competenza e così consegue attraverso i concorrenti atti di disposizione degli altri compossessori, la disponibilità del danaro.

Cass. pen. n. 6355/1988

In tema di peculato, la nozione di possesso considerata nell'art. 314 c.p. va intesa nel duplice significato di materiale detenzione o di disponibilità giuridica dei beni materialmente detenuti da altri, dei quali l'agente possa conseguire la consegna mediante un atto dispositivo di sua competenza. Il possesso del danaro o della cosa appartenente alla pubblica amministrazione è poi connaturato alla specifica investitura (organico - funzionale, ovvero occasionale) ricoperta dall'imputato. Pertanto, l'indagine diretta ad accertarne la sussistenza deve essere condotta in due direzioni: l'una sul rapporto fra l'imputato e la cosa o il danaro appartenente alla pubblica amministrazione, l'altra sul rapporto che lega l'autore del fatto all'ufficio o al servizio pubblico così da individuare i reali e legittimi poteri dispositivi, ovvero di vigilanza e di controllo secondo l'assetto normativo dell'ufficio o del servizio interessato nel caso concreto.

Cass. pen. n. 3441/1988

Nel delitto di peculato — così come nelle ipotesi di truffa e di appropriazione indebita — il luogo del commesso reato è quello in cui si realizza in concreto il profitto. Pertanto ove le ipotesi criminose vengano commesse utilizzando lo schema delle aperture di credito o affidamenti bancari, il luogo del commesso delitto è quello in cui le somme sono state effettivamente erogate e utilizzate dal terzo e non quello, eventualmente diverso, in cui sia stata deliberata la concessione del «fido».

Cass. pen. n. 11451/1987

L'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali non ha alcuna efficacia scriminante, perché, per quanto la destinazione del pubblico danaro sia fissata da una norma amministrativa, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l'illegittimo mutamento di tale destinazione, anche se compiuto dall'agente per ignoranza sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza sulla legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato.

Cass. pen. n. 9930/1985

Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di peculato la pura e semplice «raccomandazione», non accompagnata da fattori decisivi non può avere mai efficacia determinante sul soggetto che la riceve il quale resta libero di aderirvi o meno secondo il suo discrezionale e personale apprezzamento in ordine alla commissione del fatto raccomandato. Né, in tal caso, è ipotizzabile un concorso morale perché la semplice «raccomandazione» o la mera «segnalazione», in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi, restano come fatti a sé stanti, aventi soltanto una relazione ma non un'efficacia causativa sulle loro conseguenze eventuali.

Cass. pen. n. 2005/1980

Nel delitto previsto dall'art. 314 c.p. è configurabile il concorso con il pubblico ufficiale dell'estraneo alla pubblica amministrazione sia nella veste di istigatore o determinatore, sia sotto forma di cooperatore nell'esecuzione dell'attività criminosa, sia come soggetto che svolga la sua attività, indirizzandola al rafforzamento della volontà criminosa dell'agente od anche all'apprestamento di un aiuto alla volontà antigiuridica di quest'ultimo. Per aversi concorso di persone nel reato è necessario che i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano, vogliano conseguire e contribuiscano ciascuno per la propria parte alla realizzazione del medesimo evento antigiuridico, sia determinando altri a commettere il reato, sia cooperando materialmente nell'esecuzione della tipica condotta criminosa, sia istigando moralmente gli altri a specificatamente delinquere. Pertanto, l'attività del soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, se si concreta e si esaurisce nella richiesta, prima, e nella ricezione, poi, di somme di danaro da parte del pubblico ufficiale, che le abbia deliberate, peraltro irregolarmente, non è sussumibile sotto l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 314 c.p.

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Diego A. chiede
giovedì 01/08/2019 - Calabria
“Buongiorno,

faccio riferimento a quanto letto sulle vostre pagine degli articoli 314 (peculato e peculato d'uso) e 316 (peculato per errore altrui)

A quanto ho capito, il pubblico ufficiale che abusa dell'auto blu assegnatagli, utilizzandola ad esempio per fini privati deve rispondere di peculato d'uso (secondo alcuni deve rispondere di peculato di per se qualora l'abuso sia continuativo) e che dunque "appropriazione" va intesa in senso lato.

Da quanto ho capito, se l'auto di cui si abusa non è assegnata direttamente al pubblico ufficiale in questione, ma all'ufficio, allora c'è l'aggravante dell'abuso delle relazioni di ufficio.

Avrei le seguenti domande:

1) se il vantaggio illecito non è per il pubblico ufficiale, ma ad esempio per sua moglie, ad esempio se il pubblico ufficiale manda l'auto blu in aeroporto a prenderla, si può concludere che l'unico responsabile dell'illecito è l'autista?

2) se l'auto blu non viene guidata fisicamente dal pubblico ufficiale (ad esempio mando a prendere in aeroporto mia moglie), ma è dotata di autista stipendiato dallo Stato, può valere per il pubblico ufficiale la giustificazione che il bene è sempre rimasto "nelle mani dello Stato (autista)" e che dunque non c'è stata alcuna appropriazione (peculato), nemmeno d'uso (peculato d'uso)?

3) deve rispondere l'autista di peculato d'uso per aver fatto un favore illecito (utilizzando illecitamente un mezzo pubblico) al suo capo, per ottenere a sua volta il vantaggio di una sua implicita benevolenza?

4) può valere come giustificazione per il pubblico ufficiale quella di avere il diritto di ignorare che mandare a prendere la moglie con l'auto blu è una richiesta illecita e dunque il solo responsabile dell'illecito è l'autista, che è l'unico tenuto a conoscere i regolamenti e a farli rispettare anche contro una richiesta inconsapevolmente illecita di un superiore?

5) c'è una qualche differenza tra un'auto blu con autista, assegnata a un Ministro, e una moto d'acqua della Polizia con poliziotto, assegnata a un reparto della polizia?

6) Se un Ministro ottiene in virtù della sua posizione di Ministro un favore illecito tramite minaccia di mancata promozione o licenziamento, è concussione?

7) Se un Ministro non minaccia, ma semplicemente chiede gentilmente e ottiene un favore illecito fatto tramite la distrazione temporanea di un bene dello stato dal suo utilizzo pubblico, ad esempio una moto d'acqua per fini ricreativi di suo figlio, deve rispondere di peculato d'uso aggravato dall'abuso di relazioni di ufficio (perché la moto non era assegnata al ministro ma a un dipendente funzionale del ministero)?

8) come per il caso dell'auto blu con autista, conta qualcosa se la moto sia guidata non personalmente dal Ministro, ma dal Poliziotto? Si può sostenere che la moto, pur messa temporaneamente a disposizione degli interessi del Ministro e della sua famiglia, sia contemporaneamente da considerarsi comunque sempre entro la disponibilità dello Stato (poliziotto), e che dunque manca l'appropriazione, anche solo d'uso, del bene pubblico?
Se distraggo un'ambulanza per dieci minuti, salendovi a bordo non autorizzato, e dunque per dieci minuti l'ambulanza, avendo me a bordo, non può rispondere alle emergenze recandosi immediatamente sul posto, ma deve prima tornare a scaricarmi, si può cionondimeno sostenere che l'ambulanza è comunque rimasta sempre nella disponibilità dello Stato?
Nelle vostre pagine mi sembra di aver capito che la risposta è negativa, perché per appropriazione si intenderebbe uti dominus, e distogliere l'uso è da considerarsi appropriazione, ma vi chiedo conferma di questo punto.

9) Se un ministro ottiene il favore illecito senza nemmeno chiedere, ma accetta passivamente un vantaggio illecito offertogli da un terzo, in virtù dell'erroneo convincimento di questo terzo che il dono gli possa fruttare la benevolenza implicita dello stesso Ministro, oppure in virtù dell'erroneo convincimento che il dono sia dovuto al superiore, oppure ancora in virtù dell'erroneo convincimento che ci saranno conseguenze negative sulla propria carriera se il dono non viene fatto, il Ministro deve rispondere di peculato per errore altrui?

10) Se la vicenda di Salvini non configura nè peculato d'uso nè peculato per errore altrui, costituisce altro illecito di qualche tipo? Se sì, quale tipo di illecito? Il solo responsabile dell'illecito è il poliziotto accondiscendente/zelante?

11) Ho letto che un funzionario è stato condannato per essersi appropriato di 50 euro in buoni carburante (5 buoni da 10 euro).
Il fatto che un giro in moto d'acqua valga commercialmente solo 10 euro circa, può bastare a concludere che l'entità del danno è talmente esigua da non configurarsi come peculato d'uso?
Bisogna considerare, vista la ratio legis di tutelare il funzionamento e il prestigio della P.A., anche l'aggravio di rischio per la comunità nei dieci minuti senza pattuglia a disposizione?

Ringrazio per l'attenzione

cordiali saluti

Diego A.”
Consulenza legale i 27/08/2019
Prima di rispondere ai quesiti, quantomeno per il peculato, giova premettere alcuni cenni sulla natura del reato.

Il peculato rientra nella schiera dei reati cd. plurioffensivi.
Nello specifico, i commi 1 e 2 dell’ art. 314 sono posti a tutela sia dell’imparzialità che del buon andamento della pubblica amministrazione (che, secondo l’art. 97 Cost. rappresentano gli obiettivi ai quali deve essere ordinata l’organizzazione, e al cui rispetto deve dunque essere improntata l’azione dell’amministrazione dello Stato).
Quanto all’imparzialità, questa viene lesa nella misura in cui il pubblico ufficiale, appropriandosi della cosa mobile posseduta per ragioni dell’ufficio e ricevendo dunque un indebito vantaggio dalla posizione ricoperta, altera l’equilibrio paritetico della pubblica amministrazione nei confronti degli altri cittadini.
Con riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, la condotta del soggetto agente è rilevante nel momento in cui, appropriandosi della cosa mobile, ne altera la tipica destinazione funzionale sottraendola a quella pubblica alla quale è preordinata.

Vale poi la pena spendere qualche parola in più in ordine all’interesse patrimoniale della pubblica amministrazione, che pure secondo molti sarebbe l’ennesimo oggetto di tutela del peculato.
Una parte rilevante della dottrina ritiene che l’art. 314 c.p. sia posto a tutela anche del patrimonio della pubblica amministrazione; altri addirittura ritengono che il delitto de quo abbia natura essenzialmente patrimoniale visto e considerato che si tratterebbe della norma speciale rispetto a quella sull’appropriazione indebita.
La riforma del 1990, con l’eliminazione della distrazione tra le condotte attive e l’unificazione delle figure delittuose del peculato e della malversazione a danno di privati, ha senz’altro valorizzato l’indirizzo dottrinale che individua il bene tutelato [anche] nel patrimonio pubblico e nell’interesse della pubblica amministrazione al mantenimento della destinazione pubblicistica del denaro e della cosa mobile affidati al pubblico ufficiale.
Anche la giurisprudenza prevalente ci conforta nel ritenere che il delitto di cui all’art. 314 c.p. sia di natura plurioffensiva la cui tutela si estende anche al patrimonio della pubblica amministrazione. Tuttavia, tale ultimo interesse giuridico rimane confinato sullo sfondo acquisendo rilievo solo se è indice della parallela – e primaria - lesione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
A ben vedere infatti, le pronunce della Suprema Corte attribuiscono rilievo alla integrità patrimoniale soltanto quale riflesso del buon andamento e dell’imparzialità della p.a.
Così, recente C., Sez. VI, 2.10.2013, n. 42836 ha escluso il peculato nella condotta del pubblico ufficiale che aveva utilizzato beni appartenenti alla pubblica amministrazione, privi in sé di rilevanza economica e, dunque, non idonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione perché indifferenti ai fini della corretta funzionalità dell’ufficio o del servizio (si trattava nello specifico della condotta del vigile urbano che si era impossessato di un pass per disabili rilasciato a persona poi deceduta).
Allo stesso modo, la Suprema Corte, sez. VI, con la sentenza del 19 settembre 2000 ha accolto il ricorso dell'imputato che, in sede di merito, era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato tre bossoli provenienti da cartucce della P.A., esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro delle forze di polizia. In realtà, la soluzione liberatoria adottata dalla Corte non discende affatto da una pretesa natura patrimoniale del peculato, ma dalla semplice circostanza che la condotta dell'agente non ha leso né l'imparzialità né il buon andamento della P.A., talmente inconsistente era il valore, non solo patrimoniale ma anche funzionale, delle cose sottratte.
In conclusione, si può affermare che il peculato offende prima di tutto il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, di riflesso, il suo patrimonio che, sostanzialmente, assume rilievo in quanto funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo dell’amministrazione statuale.

Quanto ai soggetti attivi, sul punto non pare utile soffermarsi atteso che nella richiesta di parere si dà per presupposta la qualifica pubblicistica.

Va, tuttavia, analizzata la condotta costituente reato che consiste nel fatto che il pubblico ufficiale si appropri di denaro o di altra cosa mobile di cui abbia il possesso – o comunque la disponibilità – per ragioni dell’ufficio.
Nel caso del peculato, comprendere a pieno il significato di “appropriazione” non è semplice per il fatto che appropriarsi di una cosa non può voler dire, come genericamente si intende, impadronirsene. Ai fini della sussistenza del reato, appropriarsi di una cosa vuol dire farla propria in maniera incompatibile con il titolo in forza del quale la si possiede e trasformare arbitrariamente le ragioni del possesso della cosa strappandole dalla originaria matrice pubblicistica.
In sintesi, il pubblico ufficiale si appropria della cosa solo quando disconosce la ragione dell’ufficio che legittima il suo possesso e comincia a possedere per ragioni privatistiche, del tutto sconnesse e incompatibili con quelle della pubblica amministrazione.
Si è ad esempio ritenuto che «integra il delitto di peculato il comportamento dei vigili urbani che avevano ceduto le loro radiotrasmittenti, utilizzate per le comunicazioni di servizio, ai titolari di imprese stradali per consentire agli stessi di potersi celermente recarsi sui luoghi in cui erano avvenuti incidenti stradale e lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti nei sinistri» (Cfr. C., Sez. VI, 21.3.2013, n. 16381).
Questi due aspetti della condotta di appropriazione vengono indicati con la denominazione di “espropriazione” ed “impropriazione” laddove per espropriazione si intende la sottrazione della cosa rispetto alla destinazione pubblica che le è impressa e per impropriazione l’utilizzo da parte del p.u. in modo incompatibile con la ragione che ne giustifica il possesso e, dunque, per meri fini privatistici.
L’appropriazione, che non deve essere voluta dall’agente come definitiva potendo anche essere momentanea, può manifestarsi in molteplici condotte.

Nel caso di specie, appare rilevante analizzare la particolare forma di appropriazione che si realizza mediante “l’uso” della cosa, pacificamente riconosciuto quale possibile condotta costituente reato stante anche il tenore del secondo comma dell’art. 314 che punisce chi «ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Al riguardo, è soprattutto importante distinguere tra l’appropriazione mediante l’uso e il semplice abuso del possesso, che non sempre sfocia nella fattispecie penale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l’uso – appropriazione si avrebbe nel momento in cui (i) la cosa sia usata per ragioni non solo estranee al titolo del possesso, ma anche incompatibili con questo, tale da determinare una sottrazione, momentanea ma non irrilevante, della cosa dalla sua destinazione pubblicistica e (ii) che il soggetto abbia agito uti dominus, ovvero come fosse il proprietario della cosa.
Il confine, particolarmente sfuggente, tra appropriazione e abuso del possesso è stato oggetto di alcune pronunce della Suprema Corte.
Secondo la C., Sez. VI, 22.4.1987: «ai fini della configurabilità del peculato per distrazione, non basta l'uso irregolare del denaro, ma ne occorre il doloso impiego per la realizzazione di un fine diverso ed incompatibile con la sua destinazione legale» (nella specie, è stato ritenuto che non sia ravvisabile il reato di peculato per distrazione nelle delibere con cui la giunta della comunità di Fiemme aveva deciso di erogare somme di denaro a profitto di numerosi imprenditori privati di Val di Fiemme, per incentivare attività economiche: si è ritenuto, infatti, che tali somme fossero state utilizzate nell'ambito della destinazione a loro attribuita da una regolamentazione ventennale ritenuta legittima).
Va da sé che ai fini della sussistenza dell’appropriazione, è indispensabile un certo contenuto del volere del soggetto agente che consiste nella volontà di comportarsi quale dominus della cosa, pur sapendo di non esserlo. L’appropriazione, dunque, è una condotta soggettivamente pregnante per la cui sussistenza non si può prescindere dalla reale intenzione del soggetto che la pone in essere.

Un inciso a parte merita il concetto di appropriazione mediante distrazione.
Come noto, l’art. 314 c.p. nella sua versione originaria prevedeva che la condotta di peculato potesse consistere, oltre che nell’appropriazione della cosa, anche nella distrazione della stessa a profitto proprio o di altri.
La previsione della distrazione quale condotta attiva aveva tuttavia fatto sorgere non pochi problemi interpretativi. Ci si chiedeva in primo luogo il tipo di rapporto tra appropriazione e distrazione e, in secondo luogo, i confini della distrazione quale condotta attiva del reato di peculato.
Con la riforma del ’90 il legislatore ha tentato di eliminare le incertezze interpretative sopra menzionate espungendo dalla lettera della norma ogni riferimento alla distrazione con l’obiettivo finale di convogliare nella fattispecie di abuso d’ufficio ciò che prima era punito a titolo di peculato per distrazione.
Si è trattato, tuttavia, di una soluzione insoddisfacente dalla quale è derivato unicamente il merito di circoscrivere le ipotesi di distrazione rilevanti identificandole con quelle condotte che distraendo, appunto, il bene dalla sua destinazione pubblicistica, conducono ad un’appropriazione della cosa da parte del pubblico ufficiale.
Ad oggi, dunque, «Nulla vieta di riconoscere nella distrazione una sottospecie dell'appropriazione, caratterizzata da un mutamento arbitrario a opera del possessore, della destinazione prescritta dal dominus. Ma a patto che non venga obliterato il requisito chiave dell'utilizzo in funzione di interessi estranei al dominus e incompatibili col suo interesse».
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere che «nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene» (cfr. C., Sez. VI, 4.6.2014, n. 25258 in cui la Corte ha qualificato come peculato la condotta di un incaricato di pubblico servizio che, invece di investire le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste, le aveva impiegate per acquistare quote di fondi speculativi).
In motivazione la Corte specifica che « in questa ottica, anche considerata la natura dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice dettata dall'art. 314 cod. pen. , può affermarsi che è riconoscibile l'appropriazione non solamente quando il pubblico agente fa "sua" la cosa, ma anche quanto, abusando dell'uso del denaro o della cosa di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o del suo servizio, priva la pubblica amministrazione della possibilità di utilizzare quel denaro o quella cosa mobile per il perseguimento di finalità pubbliche: ciò accade laddove, come nella fattispecie è accaduto, il pubblico agente, invece che utilizzare il denaro di cui ha la disponibilità per realizzare le previste finalità di interesse pubblico, lo destina al soddisfacimento di una esigenza esclusivamente privata, qual è quella di favorire una promotrice finanziaria beneficiaria delle relative provvigioni, impegna quel denaro, in violazione di norme di legge e statutarie, per acquistare fondi di investimento ad elevato rischio, ed attuando, così, quella interversione del possesso che qualifica l'appropriazione, con l'esercizio su quelle somme di un potere uti domini».

La condotta di peculato consiste nell’appropriazione di denaro o di altra cosa mobile.
Non sembra utile approfondire il significato di denaro e/o cosa mobile, essendo concetti di ovvia comprensione. Sembra invece opportuno capire se la cosa mobile oggetto di appropriazione debba avere o meno un qualche valore patrimoniale.
Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la condotta di appropriazione per essere punibile debba necessariamente avere ad oggetto una cosa mobile suscettibile di una valutazione patrimoniale perché, altrimenti, non verrebbe leso il funzionamento della pubblica amministrazione e, dunque, si tratterebbe di un fatto privo dell’offensività minima richiesta dalla fattispecie.
Ancora una volta, dunque, la pretesa patrimoniale del reato de quo rimane sullo sfondo essendo il mero riflesso dell’offensività tipica della fattispecie.

Per quanto riguarda invece l’altruità della cosa, il legislatore ha introdotto l’aggettivo in questione con la riforma del ‘90 sostituendola all’endiadi “appartenenza della cosa alla P.A./non appartenenza della cosa alla P.A.” in seguito alla fusione nella fattispecie di peculato di tutte quelle condotte che, in passato, costituivano anche il reato di malversazione in danno di privati.
Ciò che interessa rilevare in questa sede è che il concetto di altruità va valutato rispetto al vincolo pubblicistico imposto dalla p.a. sulla cosa e non già alla luce del comune concetto di proprietà. In sostanza, una cosa è “altrui” ogni qualvolta il vincolo imposto sulla stessa da parte della p.a. o dalla legge sia tale da escludere che il soggetto agente possa appropriarsene uti dominus.

Presupposto fondamentale della condotta di peculato è che il pubblico ufficiale abbia, per ragione dell’ufficio o del servizio, il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile altrui.
La riforma del ’90 ha dunque ampliato il presupposto della condotta costituente reato fino a farlo coincidere anche con la mera disponibilità della cosa da parte del p.u. Conseguentemente, ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia sulla cosa non solo un potere di fatto diretto ma anche il potere di disporre della stessa mediate l’opera di chi materialmente la detiene.
La giurisprudenza sul punto non ha mai fatto differenze tra possesso e detenzione ed è da sempre ferma nel sostenere che «In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, per possesso di bene pubblico integrante, nell'ipotesi di appropriazione del medesimo, il delitto di peculato ex art. 314, deve intendersi non già unicamente la materiale detenzione del bene stesso, ma anche la sua disponibilità giuridica, ravvisabile ogni qual volta il soggetto agente sia in grado, mediante atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invulse nell'ufficio, di ingerirsi nel maneggio o nella disponibilità di denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione» (ex multis C., Sez. II, 8.1.2010, n. 3327).

Altro presupposto della fattispecie è che la disponibilità della cosa o del denaro da parte del pubblico ufficiale tragga le sue ragioni dall’ufficio o dal servizio ricoperto. Occorre dunque che la disponibilità della cosa trovi una sua giustificazione e ammissibilità giuridica nella pubblica funzione esercitata e che il pubblico ufficiale possa disporne “a causa” della propria posizione e che tale facoltà sia espressamente prevista dalle sue funzioni.
Non poteva essere diversamente. La ragione d’ufficio che giustifica il possesso della cosa da parte del pubblico ufficiale è proprio indice della destinazione della cosa posseduta. Affermare che si ha il possesso della cosa per ragione d’ufficio vuol dire che la stessa è destinata al perseguimento delle finalità pubblicistiche mediante atti di disposizione che, appunto, rientrano tra i poteri del soggetto pubblico agente.

Il peculato è un reato punito a titolo di dolo generico consistente nella volontà di appropriarsi di una cosa mobile e di goderne per ragioni di profitto privato, con la consapevolezza che invece se ne ha la disponibilità per ragioni d’ufficio.
E’ tuttavia importante considerare che affinché il soggetto sia in dolo occorre che sappia di non essere il dominus della cosa stante il fatto che questa ha una destinazione funzionale di carattere pubblico. E’ infatti su detta base cognitiva che si innesta l’aspetto volitivo dell’elemento soggettivo che consiste, appunto, nella volontà da parte del pubblico ufficiale di comportarsi quale dominus della cosa.

Il corredo cognitivo del soggetto agente ai fini della sussistenza del reato ci introduce un tema che è doveroso trattare: quello dell’errore di diritto e di fatto.
Potrebbe essere rilevante ai fini del caso sottoposto all’attenzione, l’errore di diritto sul fatto (rilevante ex art. 47, co. 3) che si ha in tutti quei casi in cui il soggetto agente commette un errore sulle norme che disciplinano la sua funzione e il titolo della sua detenzione con annesse facoltà dispositive.
La giurisprudenza tuttavia si attesta su posizioni estremamente rigide e facendo leva sull’argomento in base al quale la norma extrapenale è sempre integrativa del precetto penale, l’errore su queste ultime coinciderebbe con quello sul precetto penale e sarebbe dunque irrilevante ai sensi dell’art. 5 Cost. Così, ad esempio, C., Sez. VI, 3.10.1996 (che, in un caso di ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della P.A., ha ritenuto non potersi ritenere scusabile, e quindi atto ad escludere il dolo, l'errore che investa la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento, poiché tale norma sarebbe integrativa di quella penale); oppure C., Sez. II, 30.6.1994Deve escludersi che l'errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali possa assumere qualsivoglia efficacia scriminante perché, pur essendo la destinazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l'illegittimità della destinazione, anche se imputabile ad ignoranza dell'agente sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio»).

La fattispecie di peculato d’uso viene introdotta con la riforma del 1990 ma già prima di allora si faceva applicazione di tale figura per evitare di punire tutte quelle condotte consistenti nell’appropriazione di cose infungibili o di specie in caso di uso momentaneo e materiale. Si sosteneva, al contrario, che la condotta fosse punibile come peculato solo in presenza di un “uso giuridico” della cosa, configurabile ogni qualvolta fosse stata impressa al bene – anche solo temporaneamente, una diversa destinazione funzionale, incompatibile con quella originaria.
Con la riforma del 1990 il legislatore, dunque, ha voluto positivizzare la fattispecie de quo eliminando ogni dubbio sulla sua configurabilità e mitigando al contempo il trattamento sanzionatorio di quelle condotte che apparivano meritevoli di una pena meno grave.
Si tratta, in breve, di un’autonoma fattispecie di reato in cui l’elemento specializzante andrebbe rinvenuto prima di tutto del dolo, che deve essere specifico e consistere nello scopo di usare la cosa sottratta solo temporaneamente.
Va comunque detto che i confini col peculato di cui al primo comma dell’art. 314 sono molto labili visto che il capoverso dell’articolo che prevede l’incriminazione non descrive direttamente la condotta punibile rinviando tacitamente alla fattispecie di cui al primo comma. Non a caso, la norma parla del “colpevole” e, dunque, sembra dare per presupposto che alla base della condotta di peculato d’uso vi sia la condotta appropriativa tipica del peculato ordinario.
Il discrimen, dunque, va ravvisato nell’uso della cosa che deve essere momentaneo, di breve durata ed episodico o occasionale ma comunque tale da compromettere in modo apprezzabile i beni giuridici protetti dalla fattispecie in ossequio al principio di offensività.

Alla luce di quanto suesposto, possiamo risponderei ai quesiti posti.

In primo luogo va detto che è del tutto destituita di fondamento l’idea che il responsabile del delitto di peculato e/o peculato d’uso possa essere l’autista. Come precedentemente accennato, invero, il presupposto del reato è strettamente connesso al possesso del bene pubblico da parte del pubblico ufficiale che, solo e soltanto lui, ne può disporre e, dunque, utilizzarlo in modo contrario all’interesse pubblico. L’autista, dunque, non rappresenta la Pubblica Amministrazione e il fatto che l’auto sia dallo stesso guidata (in ottemperanza dell’ordine del pubblico ufficiale) assolutamente non è circostanza che esclude la frustrazione degli interessi della Pubblica Amministrazione (quesiti di cui ai punti 1, 2 e 3).

Va poi specificato che il fatto che l’autovettura sia utilizzata non per spostamenti personali del pubblico ufficiale medesimo ma per quelli di propri familiari non elimina la rilevanza penale della condotta. In questi casi, invero, comunque v’è una frustrazione degli interessi della Pubblica Amministrazione. Si consideri poi che il testo del reato di peculato non menziona affatto il “profitto”: ciò vuol dire che il reato sussiste a prescindere dal fatto che il pubblico ufficiale abbia ottenuto un vantaggio dall’utilizzo indebito della cosa pubblica per sé o per altri. Ciò che conta, alla fine, è che comunque l’utilizzo indebito sia stato da lui causato attraverso la disposizione del mezzo pubblico (quesito 1).

Quanto invece al quesito 4 (riguardante, in sostanza, l’ignoranza della legge penale), sul punto l’art. 5 del codice penale è chiarissimo nell’affermare che “nessuno può ignorare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. In effetti, nel nostro ordinamento la Cassazione sul tema è categorica e ha affermato che l’ignoranza della legge penale può essere utilizzata per scriminare la responsabilità dell’imputato solo allorché vi siano delle ragioni specifiche e estremamente pregnanti, che non ricorrono nel caso di specie. Per la legge penale, invero, il pubblico ufficiale per il sol fatto che rivesta tale qualifica, dovrebbe essere conoscitore del suo ruolo e delle disposizioni penali in materia tale per cui mai e poi mai potrebbe invocare l’ignoranza della legge penale in merito. Sul punto, comunque, si rinvia alla parte del parere avente ad oggetto l’errore scusabile.

Quanto al quesito 5, non c’è alcuna differenza, ai fini del reato di peculato, tra i mezzi menzionati.

Quanto al quesito 6, la condotta emarginata potrebbe di certo essere sussunta nell’alveo del reato di concussione. La minaccia, invero, potrebbe rientrare nell’abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale, elemento cardine per la sussistenza del reato di concussione.

Quanto al quesito 7, in questo caso il Ministro potrebbe rispondere di concorso nel peculato e/o peculato d’uso con il legittimo possessore del bene. Non va infatti dimenticato che le regole del codice penale sul concorso di persone nel reato riconoscono quale responsabile anche il soggetto che ha semplicemente determinato altri a commettere un illecito (art. 110 c.p.).

Quanto al quesito 8, in virtù di quanto sopra esposto non sembra escludibile, in entrambi i casi, la condotta appropriativa sotto la forma del peculato e/o del peculato d’uso. Ciò che rileva, lo si ripete, non è “nelle mani di chi è il bene” ma se l’utilizzo di questo viene frustato rispetto agli interessi pubblicistici cui è preposto.

Quanto al quesito 9, in questi casi il Ministro potrebbe non rispondere di alcun reato. Il caso accennato, invero, sembra essere quello di una corruzione. Ai fini della sussistenza del reato in questione, tuttavia, occorre che tanto il corruttore quanto il corrotto (nel caso di specie il Ministro) siano concordi sul fatto che la regalia/favore/altra utilità sia dovuta per ottenere un qualche beneficio connesso all’espletamento della carica pubblica. Di talché, se il Ministero non percepisce tale ultima circostanza, non vi sarà alcun illecito.

Quanto al quesito 10, la vicenda di Salvini potrebbe essere sussunta nell’alveo del peculato, tanto che, stando alle notizie di stampa, la Procura di riferimento ha già aperto un’inchiesta.

In risposta al quesito 11, rimarchiamo che il peculato non tutale tanto gli interessi patrimoniali della PA quanto il corretto funzionamento della stessa. Il fatto che, dunque, il “profitto” tratto dal peculato sia esiguo non è sufficiente a eliminare il rischio penale. Il dato in questione potrà rilevare tuttalpiù sotto il versante della pena comminata (che potrà essere anch’essa esigua). Come anzidetto, il profilo patrimoniale rileverà solo allorché l’appropriazione sia stata talmente inconsistente da non determinare la lesione del buon andamento e dell’imparzialità della PA.

Angelo T. chiede
martedì 04/08/2015 - Emilia-Romagna
“Il Consiglio di Stato ha conferito consulenza tecnica d'ufficio a un organismo pubblico (dipartimento universitario) dandone notizia al Direttore dello stesso, che ha provveduto a svolgere personalmente il mandato e non in qualità di direttore del dipartimento. Come da documenti in atti. La consulenza era relativa a Verificazione fra le norme e l'applicazione fattane dall'ente locale. Veniva emessa sentenza basata sulla CTU. Ritengo la consulenza d'ufficio nulla per violazione dell'art. 21 septies legge n.241/90. CHIEDO, verificata la mia impostazione, se l'azione di nullità relativa alla consulenza determina anche la nullità della sentenza, costituendo l'una il presupposto esclusivo dell'altra ? Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 10/08/2015
Il potere del giudice amministrativo di ricorrere alla consulenza tecnica è previsto dall'art. 16 l. 21.7.2000 n. 205: il legislatore ha dotato il giudice di questo strumento per consentirgli di avere cognizione piena in ordine a questioni tecniche e non giuridiche, ma pur sempre dotate di rilievo giuridico.
La c.t.u. non configura un autonomo mezzo di prova ma uno strumento di valutazione di prove già ritualmente acquisite al processo: quindi, non può sopperire all'onere della parte di allegare i fatti ed introdurli nel processo.

L'atto con cui il G.A. dispone la consulenza tecnica d'ufficio è una ordinanza (art. 67 del codice del processo amministrativo), cioè un atto endoprocessuale. Stessa natura ha la perizia che viene depositata dal tecnico nominato dal giudice. Il regime della validità degli atti processuali amministrativi è disciplinato anche dal codice di procedura civile, che sotto questo aspetto risulta applicabile anche nel processo amministrativo, tenuto conto chiaramente del differente contesto applicativo.
Normalmente, la nullità della consulenza può derivare da cause di ordine formale o sostanziale: le prime riguardano la veste esteriore dell'atto (es. deposito di relazione non sottoscritta o eseguita da soggetto diverso dal perito nominato), mentre le seconde si possono ricondurre pressoché tutte al fenomeno generale della violazione del principio del contraddittorio (es. omesso invio alle parti dell'avviso che contiene data e luogo dell'inizio delle operazioni peritali).

Per queste ragioni non si reputa applicabile alla c.t.u. l'art. 21 septies della legge 241/1990, che disciplina la nullità del provvedimento amministrativo, inteso come l'atto che conclude il procedimento amministrativo: è una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione avente l'efficacia per incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario, attraverso la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche attive o passive.

Nel caso di specie, l'eventuale nullità della c.t.u. per ragioni processuali deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione a disposizione del ricorrente: infatti, se la c.t.u. non era valida, il giudice non avrebbe potuto tenerla in considerazione ai fini del giudizio (anche se secondo alcune pronunce giurisprudenziali il giudice potrebbe comunque fare uso di dati tecnici raccolti e acquisiti al processo).

I dati forniti nel quesito non consentono di capire il tipo di giudizio intrapreso e le residue possibilità di impugnativa, che vanno quindi analizzate con un legale che si occupi di procedura amministrativo. Poiché, però, si menziona il fatto che la sentenza sfavorevole è stata emessa dal Consiglio di Stato, si può presumere che i due gradi di giudizio del processo amministrativo siano già esauriti: resterebbero da valutare, quindi, se questo fosse il caso, altre impugnative, quali una eventuale revocazione ai sensi degli artt. 395-396 del c.p.c., richiamati dall'art. 106 del codice del processo amministrativo.
Si ribadisce che l'opportunità e le modalità di impugnazione della sentenza vanno valutate da un legale.