(massima n. 1)
Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. č inammissibile per genericitā l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilitā, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicitā della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990).