(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio, nč dell'entitā complessiva della sanzione, abbia illegittimamente applicato, ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i criteri di conversione previsti dalla disciplina previgente, potendo la Corte di Cassazione provvedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria attraverso una operazione di mero calcolo matematico che non viola il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento.