Cass. pen. n. 4212/2023
Con riferimento al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., rientra nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico anche la disponibilità di file fruibili, senza limiti di tempo e di luogo, mediante accesso ad un archivio virtuale integralmente consultabile con credenziali di autenticazione esclusive o comunque note a chi le utilizzi.
Cass. pen. n. 36198/2021
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.
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In tema di detenzione di materiale pedopornografico, il giudizio sull'età dei soggetti raffigurati costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Cass. pen. n. 24644/2021
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico non assume rilevanza il fatto che le immagini acquisite non siano immediatamente fruibili dall'agente perché cancellate o volontariamente accantonate in parti non più facilmente accessibili della memoria elettronica degli strumenti informatici.
Cass. pen. n. 2252/2020
Il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. e quello di pornografia minorile ex art. 600-ter cod. pen., che incrimina la produzione di detto materiale, non integrano due distinti illeciti ma due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre può sussistere il concorso se il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi.
Cass. pen. n. 32166/2020
In tema di detenzione di materiale pedopornografico, è configurabile l'aggravante dell'uso di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, di cui all'art. 602-ter, nono comma, cod. pen., nel caso in cui l'agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all'accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa.
Cass. pen. n. 35680/2019
In tema di valutazione delle prove, la ritrattazione, da parte di un collaboratore di giustizia, di dichiarazioni accusatorie in precedenza rese non costituisce elemento in grado di escluderne l'attendibilità, potendo il giudice legittimamente riconoscere valore probatorio alle stesse, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche ritenere che la ritrattazione si traduca in un ulteriore elemento di conferma delle originarie accuse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, successivamente ritrattate mediante l'invio di una lettera al difensore dell'imputato, il quale la depositava in copia chiedendo l'escussione del collaborante, richiesta immotivatamente disattesa dal giudice del merito che si limitava a sottolineare che la ritrattazione prodotta in copia era priva di valenza probatoria).
Cass. pen. n. 48175/2017
La prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es, nel "cestino" del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei "file", senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.
Cass. pen. n. 39543/2017
La configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche).
Cass. pen. n. 38221/2017
In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo illecito, sì che non possono concorrere tra loro, se riguardano lo stesso materiale; nell'ipotesi, invece, di materiale pedopornografico procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la configurazione della continuazione tra reati di cui all'art. 600-quater cod. pen. in una fattispecie in cui era contestata la detenzione di immagini, alcune procurate con accesso alla rete internet, ed altre contenute in diversi dischi fissi).
Cass. pen. n. 11044/2017
Integra il delitto di cui all'art. 600-quater cod. proc. pen. l'accertato possesso di "files" pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione "ex tunc" della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei "files" sino a quel momento detenuti.
Cass. pen. n. 26432/2016
In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web "civetta".
Cass. pen. n. 24345/2015
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file", mentre solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.
Cass. pen. n. 4678/2015
In tema di detenzione di materiale pornografico, la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazze minori di anni diciotto può essere desunta anche dai connotati fisici delle adolescenti ritratte e dal prelievo dei "file" da siti "internet" il cui indirizzo "URL" evoca la minore età e denominazioni chiaramente riferibili a bambini o a contenuti pedopornografici.
Cass. pen. n. 17211/2011
La configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, comma secondo, c.p.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile detta aggravante in una fattispecie di detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici).
Cass. pen. n. 11997/2011
La responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è esclusa in capo al soggetto che detto materiale abbia prodotto, sempre che questi sia concretamente punibile per la condotta di produzione. (Fattispecie di ritenuta applicabilità del reato di detenzione a fronte della non ricorribilità del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione).
Cass. pen. n. 639/2011
Integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 - quater, c.p.) la semplice visione di immagini pedopornografiche "scaricate" da un sito internet, poiché, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell'agente. (Nella specie, trattavasi di fatto commesso prima delle modifiche introdotte dalla L. 26 febbraio 2006, n. 38).
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Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, c.p.) la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file". (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).
Cass. pen. n. 34201/2010
La nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c. p.), lungi dal caratterizzarsi esclusivamente sul piano economico, va intesa come connotante le condotte di approfittamento della condizione propria del minore. (Nella specie il ricorrente assumeva la diversità, tra loro, della originaria nozione di "sfruttamento" e della successiva nozione di "utilizzo" di persone minori impiegate dalla norma).
Cass. pen. n. 22043/2010
La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato (art. 600 quater c.p.), configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale. (Fattispecie nella quale la Corte, nel disattendere la richiesta del P.G. di parziale annullamento con rinvio per prescrizione, ha individuato il momento di cessazione della permanenza nell'esecuzione della perquisizione domiciliare all'esito della quale venne sequestrato il materiale che l'imputato, facente parte di comunità virtuali pedopornografiche operanti su internet, aveva scaricato in tempi diversi).
Cass. pen. n. 21631/2010
Non sono punibili a norma dell'art. 600 quater, c.p. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p., rappresenti immagini "virtuali", ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici.
Cass. pen. n. 8285/2010
La detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'art. 600 ter c.p., la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto).
Cass. pen. n. 19887/2009
È utilizzabile, in relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, il sequestro probatorio del computer contenente detto materiale, pur effettuato a seguito di autorizzazione di perquisizione in relazione alla diversa fattispecie criminosa di pornografia minorile, trattandosi di atto dovuto espletato dalla P.G. nell'ambito dei propri poteri e riguardando bene comunque pertinente al reato di detenzione suddetto.
Cass. pen. n. 43189/2008
In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.
Cass. pen. n. 36364/2008
In tema di pornografia minorile, mentre è configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico e quello di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento di minori, diversamente il concorso è escluso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima.
Cass. pen. n. 41570/2007
Integra il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto), la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico «scaricato» (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet a pagamento, in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma sanzionatoria sollevata dalla difesa per presunta violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost.).
Cass. pen. n. 41067/2007
Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di «files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).
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Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di « files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).
Cass. pen. n. 32179/2007
L'indulto previsto dall'art. 1, comma secondo, n. 16, della L. 31 luglio 2006, n. 241, non si applica alle pene inflitte per il delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater, c.p., in quanto la limitazione dell'esclusione del beneficio dell'indulto alla sola ipotesi aggravata costituita dalla detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, prevista nell'art. 600 quater, comma secondo, c.p., deve essere riferita alla sola fattispecie di reato costituita dalla detenzione di materiale pornografico di natura virtuale prevista dall'art. 600 quater n. 1, c.p., e non anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico di natura reale contemplata dall'art. 600 quater, c.p.
Cass. pen. n. 20303/2006
In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p. (anche nella formulazione applicabile al caso di specie, anteriore a quella introdotta con la legge n. 38 del 2006), richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
Cass. pen. n. 41957/2005
In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, i risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento sono utilizzabili nell'ambito delle indagini preliminari, al fine di acquisire ulteriori fonti probatorie mediante una perquisizione ed il relativo sequestro del materiale. In tal caso, il sequestro risulta legittimo anche se i decreti emessi dal P.M. siano stati adottati ipotizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 600 ter c.p., diversa da quella per la quale l'indagato è sottoposto ad indagini (art. 604 quater c.p.), trattandosi di cose obiettivamente sequestrabili e soggette a confisca obbligatoria, con conseguente applicazione del principio male captum bene retentum
Cass. pen. n. 37074/2004
In tema di reati contro la libertà sessuale, non può essere svolta attività di contrasto attraverso l'agente provocatore per l'accertamento di elementi di prova in ordine al reato di detenzione di materiale pedopornografico e conseguentemente gli elementi di prova acquisiti sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ivi compresa la fase delle indagini preliminari. (La Corte ha altresì affermato che la situazione è mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il quale fa salva al comma secondo la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Cass. pen. n. 36390/2003
Al fine di configurare il reato di cui all'art. 600 quater c.p. è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico.