(massima n. 1)
Va mantenuto fermo il principio secondo il quale il P.G. nonostante la supremazia gerarchica e l'autonomia del potere di impugnazione, in omaggio alla regola costituzionale di parità delle parti, non può, una volta intervenuto l'accordo, sostituire la sua volontà a quella manifestata dall'ufficio del P.M. proponendo con i motivi di ricorso censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, recesso che, non essendo consentito alle parti, non può essere riconosciuto al altro ufficio del pubblico ministero.