(massima n. 1)
A norma del comma 2 dell'art. 445 c.p.p., (effetti dell'applicazione della pena su richiesta), il reato oggetto della pena patteggiata si estingue se nel termine di cinque anni — qualora trattasi di delitto — ovvero di due anni — qualora trattasi di contravvenzione — l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La scadenza del termine funge da condizione sospensiva dell'estinzione del reato e di ogni effetto penale, e quindi da condizione risolutiva (eventuale) dell'indulto applicato — o applicabile — a precedente condanna, con la conseguente revoca del beneficio. Dunque, di per sé, la sentenza di applicazione della pena, disgiunta dal decorso del tempo per i suindicati periodi, non determina ancora la revoca dell'indulto concesso con il D.P.R. n. 394/90 e, correlativamente non rende inapplicabile il beneficio solo per la sussistenza — eventuale — di una condizione che può determinare la revoca. L'indulto stesso, pertanto, ove ricorrano i presupposti, è applicabile medio tempore.