(massima n. 1)
Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., abbia revocato in executivis precedenti sospensioni condizionali della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma secondo, c.p.p.