(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice — in primo grado o in appello — ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex artt. 444 e 448, prima parte, c.p.p. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell'imputato. Di eventuali carenze nella istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alle valutazioni dei presupposti della responsabilità potrà, conseguentemente, dolersi la pubblica accusa ma non l'imputato, che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione di pena.