(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata dalle parti in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l'errore, abbia applicato la pena nella misura cosģ indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontą delle parti, non deve annullare la sentenza, ma procedere alla rettificazione in aumento della pena, nella misura risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell'accordo delle parti, che deve prevalere sulla forma. (Nella specie, la pena era stata indicata e applicata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, mentre, in base alla diminuzione di un terzo ex art. 444 c.p.p., operata sulla pena di anni due e mesi sei, essa avrebbe dovuto essere di anni uno e mesi otto. La Corte di cassazione, rilevato che il difensore aveva con una memoria dato atto dell'errore di calcolo e chiesto la correzione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, ha in tale misura provveduto alla rettificazione, enunciando il principio di diritto di cui sopra).