Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio(1).
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32 quater](2).
Note
(1)
Il primo comma è stato modificato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190. In precedenza era così previsto: "le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."
(2)
In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.