Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche(1)(9):
- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4)(6).
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali(7)(8).
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Note
(1)
Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.
(2)
Tale numero è stato aggiunto successivamente dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3)
Tale numero è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(4)
Comma inserito dall'art. 1, comma 1. lett. d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5)
Il riferimento all'art. 319 quater è stato aggiunto successivamente dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che è andato di conseguenza anche a innovare in questo senso la rubrica dell'articolo in esame.
(6)
Ai sensi dell'art.7, comma 1 d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole "Comunità europee" deve intendersi come riferimento alle parole "Unione europea".
(7)
L'inciso “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della l. 3 agosto 2009, n. 116.
(8)
Tali numeri sono stati modificati dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(9)
Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.


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