Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche(1)(9):
- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4).
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso(6):
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali(7)(8).
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Note
(1)
Il comma primo attua un'estensione soggettiva di alcuni trai più significati delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. a soggetti operanti su un pian comunitario e internazionale.
Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.
Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.
(2)
Tale numero è stato aggiunto successivamente dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3)
Tale numero è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(4)
Comma inserito dall'art. 1, comma 1. lett. d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5)
Il riferimento all'art. 319 quater è stato aggiunto successivamente dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che è andato di conseguenza anche a innovare in questo senso la rubrica dell'articolo in esame.
(6)
Il comma secondo attua invece un'estensione oggettiva di alcune figure di corruzione, cui si è recentemente aggiunta l'induzione ex art. 319 quater.
(7)
L'inciso “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della l. 3 agosto 2009, n. 116.
(8)
Tali numeri sono stati modificati dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(9)
Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.