(massima n. 1)
Non č invocabile la revisione, ex art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.