(massima n. 1)
In base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, il giudice di appello, adito per l'impugnazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., č tenuto a qualificare il gravame come ricorso per cassazione e, conseguentemente, a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza che a lui competa l'esame dei motivi allo scopo di verificare, in concreto, la possibilitā della conversione. (Nella fattispecie, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello, senza dichiararne la conversione in ricorso, perché fondato su motivi di merito. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, trattenendo per la decisione l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione).