(massima n. 1)
Nella dizione «pena detentiva» e «reclusione» di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.p. deve intendersi compresa anche la reclusione militare, dato che l'art. 23 c.p.m.p. espressamente comprende la reclusione militare tra le pene detentive previste dal codice penale.