(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).