(massima n. 1)
Non viola in divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati aventi ad oggetto droghe "leggere", divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima consentita, cosģ come invece avvenuto nell'originaria sentenza di patteggiamento. (Fattispecie in cui, mancato l'accordo tra le parti, il giudice aveva provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.).