(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante soltanto alcuni dei reati contestati all'interno di uno stesso procedimento, salvo che l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell'art. 17, cod. proc. pen., nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo.