(massima n. 1)
Allorquando il giudizio sia stato definito in primo grado con il rito abbreviato, ben possono le parti chiedere il cosiddetto patteggiamento in sede di appello. Il rito previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p., infatti, non comporta alcun beneficio per l'imputato e si differenzia da quello ordinario sol perché il giudice provvede in Camera di consiglio, anziché al dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato la nullitą dell'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, per il principio della non cumulabilitą dei due riti speciali).