(massima n. 1)
L'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, rileva, ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui, dall'errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., derivi l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l'accordo tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a quello previsto dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 - ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per carenza di interesse).