(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte Suprema di Cassazione, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul procedimento di correzione degli errori materiali, correggere l'impugnata sentenza disponendo l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.