(massima n. 1)
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul "quantum").