(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso dell'imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che la parte non può dolersi della misura della pena «patteggiata», a meno che si versi in ipotesi di pena illegale).