(massima n. 1)
Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento ha margini molto ristretti. Infatti, il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo del reato (a meno che sia palesemente erroneo) e la concessione delle attenuanti, né può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi dell'imputato e del P.G. che puntavano a rimettere in discussione, in sede di legittimità, la qualificazione giuridica del fatto (nella specie, l'asserita qualificabilità della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata a uso personale, anziché allo spaccio) e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.