(massima n. 1)
Nel caso in cui sia stata dal giudice di merito erroneamente ritenuta corretta la determinazione della pena prospettata dalle parti ex art. 444 c.p.p., per non essere stato calcolato, nella misura ritenuta congrua, l'aumento per la continuazione, tale omissione non può dar luogo ad una rettifica da parte della Corte di cassazione ex art. 619, secondo comma, stesso codice, poiché non si tratta di un errore materiale di computo, bensì di esclusione di una essenziale componente ai fini della determinazione della pena; determinazione che, essendo nello speciale procedimento ex art. 444 citato, riservata alle parti, non potrà neppure essere ex novo effettuata dal giudice di merito senza l'intervento delle parti stesse.