(massima n. 1)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell'articolo 444 c.p.p., di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.