Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista l’amministratore di una società, che era stato sottoposto a procedimento penale per aver “occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione”, al fine di “evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne a terzi l’evasione” (art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000).
L’amministratore, dopo essere stato processato per tale reato, aveva deciso di patteggiare la pena (art. 444 c.p.p.) ma il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 13 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, che limita la possibilità del patteggiamento - in caso di reati tributari - alle sole ipotesi in cui “l'imputato possa beneficiare della speciale attenuante di cui al comma 1 della disposizione (per avere integralmente estinto i debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso”.
In altri termini, nel caso in esame, secondo il Procuratore Generale, l’imputato non avrebbe potuto patteggiare, in quanto non aveva estinto il debito tributario oggetto di contestazione.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal Procuratore, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che l’art. 13 bis, comma 2, del d. lgs. n. 74 del 2000, limita la possibilità del patteggiamento, in caso di reati tributari, “ai soli casi in cui l'imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal comma 1 della medesima disposizione (è cioè l'integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso”.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice aveva erroneamente aderito alla richiesta di patteggiamento delle parti, del tutto omettendo di considerare l'applicabilità, al caso di specie, dell’art. 444 c.p.p.
Di conseguenza, la Cassazione riteneva fondata “la denuncia di violazione di legge da parte del pubblico ministero ricorrente”, annullando, dunque, la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Brescia, affinché il medesimo valutasse la concreta applicabilità del patteggiamento.