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Articolo 257 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Dispositivo dell'art. 257 Codice di procedura civile

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone (1), il giudice istruttore può disporre d'ufficio (2) che esse siano chiamate a deporre.

Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati (3) i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame (4).

Note

(1) La testimonianza di riferimento è diversa dalla testimonianza de relato.
La prima, oggetto del presente articolo, si ha quando le persone alle quali i testimoni escussi abbiano fatto riferimento e che il giudice abbia chiamato a deporre, riferiscono su circostanze delle quali hanno avuto esperienza diretta.
I testimoni de relato, invece, depongo su circostanze che sono state loro riportate da terze persone. In caso il terzo in questione sia lo stesso attore, si è soliti parlare di testimonianza de relato actoris, priva all'evidenza di alcuna rilevanza qualora sia di contenuto conforme alla domanda attorea: vale, invece, come testimonianza diretta sulla confessione stragiudiziale dell'attore, se di contenuto contrario a tale domanda (in tal caso, la valenza probatoria della testimonianza è regolata dai principi relativi all'efficacia probatoria della confessione stragiudiziale).
Il valore probatorio della testimonianza de relato è debole, in quanto richiede il conforto di altri elementi di giudizio oggettivi e concordanti con la deposizione resa dal teste.
(2) La testimonianza viene ammessa con ordinanza istruttoria (245 c.p.c.), rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e quindi incensurabile in sede di legittimità.
(3) Il potere di disporre la riassunzione della prova testimoniale può essere esercitato anche successivamente alla eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova (209 c.p.c.).
(4) Se viene rinnovata un'assunzione di prova testimoniale nulla, la nuova deposizione rimarrà valida anche se il teste abbia fatto riferimento a quella precedentemente resa.

Ratio Legis

La norma è espressione del potere, riconosciuto al giudice istruttore, di modificare e revocare le proprie ordinanze istruttorie: costituisce un'eccezione al principio dispositivo e va pertanto interpretata in senso restrittivo (ad esempio, non vi può essere sostituzione dei testi deceduti prima della assunzione con altri che non siano stati indicati secondo le modalità previste dall'art. 244 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 257 Codice di procedura civile

Solo nei casi previsti dalla presente norma è consentita l'assunzione di testimoni che non siano stati preventivamente indicati in modo specifico.
Viene qui prevista la facoltà per il giudice di disporre:
a) l'assunzione dei testimoni non indicati dalle parti;
b) la deposizione dei testimoni ritenuti superflui;
c) l'audizione dei testi dei quali ha consentito la rinuncia;
d) il riesame di testimoni già interrogati, per chiarire la loro deposizione o correggere irregolarità che si sono verificate nel precedente esame.

La scelta di esercitare i poteri previsti da questa norma presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

In relazione ai c.d. testi di riferimento, la loro citazione deve avvenire a cura della parte più diligente, interessata all'assunzione; nel caso in cui nessuna delle parti vi provveda, l'ordinanza che dispone l'assunzione del teste può essere revocata dal giudice anche implicitamente, con il provvedimento che dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'esercizio del potere di chiamare i testi di riferimento costituisce una facoltà discrezionale, che il giudice può esercitare quando ritenga che possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento, purché la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia manifestata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emerga dalle allegazioni di una delle parti.
Le domande rivolte a tali testi non possono estendersi a fatti diversi da quelli dedotti dalle parti ex art. 244 del c.p.c..

Diversa dalla testimonianza di riferimento è l'ipotesi della testimonianza de relato.
Si qualificano testi de relato quei testi che non depongono di scienza propria, ma riferiscono la sola narrazione di fatti riferiti da altre persone.
Per quanto riguarda il valore probatorio di tale testimonianza, si è soliti distinguere l'ipotesi in cui il teste abbia attinto le informazioni da terzi non coinvolti nella causa, dall'ipotesi in cui tali informazioni provengano da una delle parti della causa.
Nel primo caso nessun peso può essere dato alla testimonianza resa da un terzo estraneo al processo, essendo privo dalla capacità di deporre (può solo assumere mero valore indiziario).
Nella seconda ipotesi, invece, si parla di testimonianza ex parte, nel solo caso in cui il teste riporta dichiarazioni favorevoli nei confronti della parte stessa.

Il secondo comma prevede la facoltà per il giudice di disporre l'audizione dei testi precedentemente esclusi o rinunciati, e rispecchia il più generale potere di modifica e revoca delle ordinanze ex art. art. 177 del c.p.c..
Si tratta di un potere a cui deve attribuirsi natura discrezionale, e come tale non è suscettibile di sindacato di legittimità né è necessario che vengano specificate le ragioni per cui il giudice ritenga di non esercitare tale facoltà.

L'ultimo comma, infine, prevede la possibilità per il giudice di rinnovare l'esame testimoniale al fine di ricevere dei chiarimenti o per correggere le irregolarità della precedente deposizione.
Quando si parla di chiarimenti si fa riferimento all’inesatta percezione del pensiero del teste oppure all'inadeguatezza della dichiarazione precedentemente resa.
Il teste deve essere sentito sulle medesime circostanze su cui era già chiamato a deporre, e non vi è alcuna possibilità di rivolgergli domande non incluse nei precedenti capitoli di prova.

Dalla rinnovazione può conseguire la necessità di disporre una nuova audizione di altri testi o un nuovo confronto.
In sede di rinnovazione dell'esame non occorre che il teste presti di nuovo giuramento.

Massime relative all'art. 257 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26597/2020

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/07/2014).

Cass. civ. n. 3144/2020

L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018).

Cass. civ. n. 8929/2019

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013).

Cass. civ. n. 18468/2015

Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".

Cass. civ. n. 18324/2015

Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti.

Cass. civ. n. 8277/2014

La circostanza che un teste già escusso sia nuovamente sentito – ancorché a seguito di spontanea presentazione – comporta un'implicita contestuale rinnovazione dell'esame, per procedere alla quale non è necessario che il giudice abbia precedentemente dato atto, con formale provvedimento, dell'esigenza di chiarificazione che abbia reso necessaria la nuova audizione.

Cass. civ. n. 20872/2004

In materia di assunzione della prova testimoniale, qualora il giudice del merito, ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c., disponga che sia chiamata a deporre una persona alla quale si siano riferiti i testi per la conoscenza dei fatti, la citazione del teste deve avvenire a cura della parte più diligente, interessata all'assunzione del teste, e, nel caso in cui nessuna delle parti vi provveda, l'ordinanza che dispone l'assunzione del teste può essere revocata dal giudice anche implicitamente, con il provvedimento che dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 11436/2002

L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Cass. civ. n. 13647/2000

L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità in relazione ad un'asserita violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nella specie, peraltro, il giudice d'appello, a cui era stata proposta l'istanza di rinnovazione, aveva motivato sul punto, rilevando l'inutilità di un riesame di testimoni che avevano reso deposizioni insanabilmente incongrue).

Cass. civ. n. 536/2000

Il principio generale per cui l'onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non viene meno nel caso in cui al giudice è riconosciuto di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti necessari, in quanto detto potere avendo carattere discrezionale non si pone in funzione sostitutiva dell'onere predetto, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso non è censurabile in sede di legittimità anche se del tutto immotivato ed anche se disattenda una specifica sollecitazione della parte interessata.

Cass. civ. n. 5706/1997

Quando un provvedimento del giudice costituisce esplicazione di un potere discrezionale, il mancato esercizio di tale potere non integra violazione della norma che lo prevede, mentre un difetto di motivazione non è configurabile se manchi la sollecitazione della parte ad avvalersene. Pertanto la parte che non abbia rinnovato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammettere testimoni di riferimento a norma dell'art. 257 c.p.c. non può addebitare al giudice di merito il mancato uso di tale potere, censurandone in sede di legittimità la decisione per vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 682/1997

L'integrazione ex officio della prova testimoniale ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c. — norma applicabile anche nel rito del lavoro in quanto coerente con l'accentuazione, propria di tale rito, della disponibilità della prova da parte del giudice, nonché compatibile col sistema di preclusioni e decadenze disposto dagli artt. 414, 416 e 437 c.p.c. — costituisce una facoltà discrezionale che il giudice può esercitare quando ritenga che, dall'escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Ne consegue che la chiamata dei testimoni nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituendo esercizio di una facoltà siffatta, che presuppone un apprezzamento di merito sul coacervo delle risultanze istruttorie, è incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 2808/1994

L'art. 257 c.p.c., che trova applicazione anche nel rito del lavoro, consentendo, senza più specifica limitazione il riesame di ufficio di testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione, implica un discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità e legittimamente esercitabile in senso affermativo anche dopo l'eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova, senza che ciò violi il disposto dell'art. 209 c.p.c., come si evince dal disposto degli artt. 279, n. 4 e 356, stesso codice, i quali, rispettivamente prevedendo che il collegio, con giudizio insindacabile, possa dare provvedimenti per l'ulteriore istruttoria della causa e che il giudice di appello può, entro dati limiti, ordinare la rinnovazione della prova, ugualmente presuppongono il carattere non preclusivo dell'ordinanza di chiusura dell'assunzione.

Cass. civ. n. 2716/1994

Il principio di unità e infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltà di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

Cass. civ. n. 622/1993

Il provvedimento di ammissione di un teste di riferimento, che costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, è discrezionalmente revocabile, non rientrando tra i provvedimenti non revocabili di cui al terzo comma dell'art. 177 c.p.c.

Cass. civ. n. 6515/1992

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente indicati in modo specifico può essere consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale individuazione è inderogabile e che la preclusione ex art. 244 ha il suo fondamento nel sistema del codice di rito civile e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245, secondo il quale il giudice provvede sulla ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza la parte non può pretendere di sostituire i testimoni deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini previsti dal primo comma dell'art. 244 c.p.c.

Cass. civ. n. 3624/1979

L'assunzione di testimoni di riferimento costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice istruttore e presuppone una valutazione insindacabile dell'opportunità di trarre elementi di convincimento dall'esame di quei testi; tale facoltà, pertanto, giustificatamente non viene esercitata quando il riferimento da parte del teste escusso sia fatto ad un soggetto non identificato, la cui conoscenza dei fatti non sia almeno implicita nel riferimento.

Cass. civ. n. 4948/1978

Nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice dall'art. 257 c.p.c., che, fra l'altro, comprende quello di disporre la rinnovazione della prova testimoniale al fine di correggere irregolarità verificatesi nel precedente esame, il giudice può disporre la rinnovazione della prova delegata, che si è svolta in violazione del principio del contraddittorio per nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, ordinando la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 2670/1978

La necessità — prevista dall'art. 257 c.p.c. (applicabile anche al giudizio di appello, ai sensi dell'art. 359 dello stesso codice) — di procedere ad ulteriore istruttoria mediante il riesame dei testi (al limitato fine di chiarire le loro deposizioni o di correggere irregolarità verificatesi nel precedente esame) è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione; in nessun caso l'esercizio del potere di ordinare la rinnovazione dell'esame dei testimoni già interrogati può consentire l'ingresso di una prova (contraria), dall'assunzione della quale la parte interessata sia decaduta.

Cass. civ. n. 1889/1978

La rinnovazione dell'esame testimoniale dichiarato nullo non è affetta da alcuna nullità per il fatto che il verbale della deposizione rinnovata consista nella semplice ricopiatura a macchina di quello redatto nella precedente occasione, poiché tale circostanza non autorizza a ritenere che sia mancata la rinnovazione dell'atto nullo, e cioè la reale e non puramente formale escussione del teste, posto che, trattandosi di deposizione sugli stessi fatti, senza necessità di domande su nuove e diverse circostanze, la ripetuta deposizione resa dal teste, in senso sostanzialmente corrispondente a quella precedente, ben può essere documentata in quegli stessi identici termini, di cui il verbalizzante e lo stesso testimone abbiano riconosciuto l'esatta e puntuale trascrizione delle asseverazioni rese.

Cass. civ. n. 577/1963

L'art. 257 c.p.c., pur importando un'eccezione al principio fissato dall'art. 244, secondo cui i testimoni debbono essere indicati ab initio, non deroga alle altre disposizioni relative all'espletamento della prova ed in particolare all'art. 253, primo comma. (Cass. civ., 14 luglio 1956, n. 2675). L'assunzione dei testi, che non siano stati preventivamente e specificamente indicati dalle parti, può essere consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, cosicché la parte non può pretendere di sostituire i testimoni con altri che non siano stati da essa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. Tale principio vale anche riguardo alla prova per testi chiesta dalle parti e ammessa dal pretore, in quanto nessuna norma del procedimento davanti tale giudice dispone diversamente (art. 311 c.p.c.); mentre nulla ha a che fare con la prova testimoniale chiesta dalle parti (artt. 244-257 c.p.c.) la facoltà discrezionale che l'art. 317 c.p.c. concede al pretore di ammettere d'ufficio una prova per testi, poiché in tal caso è il giudice stesso che deve formulare i relativi capitoli o indicare le persone che su essi sono chiamate a deporre.

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relative all'articolo 257 Codice di procedura civile

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TERESA D. chiede
mercoledì 12/03/2014 - Lazio
“testimonianza de relato. La testimonianza di una tutrice di una persona interdetta nel 1999 che riferisce, nel processo di impugnazione del testamento, che l' esecutore testamentario le riferì di essere stato presentato al de cuius da un erede testamentario due anni dopo la data di redazione del testamento(1997), configura una testimonianza de relato ovvero una confessione stragiudiziale. Che valore può avere nel convincimento del giudice?”
Consulenza legale i 20/03/2014
La testimonianza nel giudizio civile è un mezzo di prova che deve avere ad oggetto fatti specifici, oggettivi, percepiti dal teste in maniera diretta (parole che ha sentito, vicende accadute sotto ai suoi occhi, etc.).
Quando il testimone è chiamato a rendere dichiarazioni su fatti in relazione ai quali non ha diretta conoscenza, si parla di testimonianza de relato: egli, infatti, avendo appreso i fatti da altre persone, può quindi rendere solo una testimonianza indiretta.
Si può distinguere tra testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere. Questi ultimi hanno appreso i fatti da soggetti estranei al processo, mentre i primi depongono su circostanze di cui sono stati informati dallo stesso attore (o anche dal convenuto), cioè da colui che è parte del giudizio.
La testimonianza de relato generica può concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se non da sola: essa deve corrispondere ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità.
La testimonianza de relato actoris, invece, non ha alcun valore probatorio, in quanto verte su dichiarazioni della parte che questa è per l'appunto tenuta a dimostrare in modo rigoroso in corso di causa. Recentemente, la giurisprudenza di merito ha ribadito che la testimonianza de relato ex parte non è da sola sufficiente a dimostrare l'assunto oggetto della prova per testi, ed è quindi priva di valore probatorio anche indiziario (Tribunale Reggio Emilia 14 giugno 2012, n. 1135)

E' possibile, però, che il testimone de relato debba deporre riguardo a dichiarazioni dell’attore contrarie alla pretesa fatta valere in giudizio, quindi ad egli sfavorevoli. Per essere tale, la confessione deve essere resa in maniera consapevole dell'importanza della dichiarazione che si sta facendo, in modo tale che il giudice possa ritenerla sufficientemente meditata.
E' quindi possibile che il teste sia stato destinatario di una c.d. confessione stragiudiziale.
L'art. 2730 del c.c. qualifica la confessione come “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte”. L'art. 2735 del c.c. stabilisce che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale; se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La prova del fatto che la confessione stragiudiziale è davvero avvenuta può essere data anche con prova testimoniale in corso di causa, ad esclusione dei casi in cui la testimonianza verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (ad esempio, se riguarda patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, art. 2722 del c.c.).

Pertanto, per venire al caso di specie, se la testimonianza resa dalla tutrice dell'interdetto ha riguardato una dichiarazione a lei resa da una delle parti in giudizio, se sussisteva la specifica intenzione del confitente che la dichiarazione confessoria venisse portata nella sfera di conoscenza della controparte e quindi la confessione sia stata resa in modo consapevole, è possibile ritenere che su quel fatto si sia formata la prova, di cui il giudice non potrà non tenere conto.