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Articolo 187 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 187 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [80 bis disp. att.](1).

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [225, 272, 279 c.p.c.].

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito(2).

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui(3).

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

Note

(1) Nel caso in cui il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun mezzo di prova, egli si limiterà a svolgere la sola attività preparatoria della causa, che consiste nella verifica della regolarità dell'atto introduttivo e della costituzione delle parti.
L'ipotesi del primo comma si verifica quando: il g.i. abbia giudicato le istanze istruttorie presentate dalle parti superflue, inammissibili o irrilevanti; la lite può essere decisa su base meramente documentale; si devono risolvere esclusivamente questioni di diritto, poiché i fatti sono al contrario pacifici e non contestati.
(2) Il giudice istruttore, dice la norma, può rimettere la causa in decisione anche separatamente per la soluzione di una questione preliminare di merito o di rito, o per altre questioni pregiudiziali: ma la sua valutazione non è affatto vincolante per il collegio giudicante, che può riaprire l'istruttoria laddove lo ritenga necessario (art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c.).
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) Comma così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995, con eliminazione del potere del g.i. di rimettere le parti al collegio anche per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova.
Il testo previgente recitava: "Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178".

Spiegazione dell'art. 187 Codice di procedura civile

Una volta conclusa la fase preparatoria del processo e qualora non sia intervenuta fra le parti alcuna conciliazione, si prospettano al giudice diverse eventualità.
La prima è che il giudice istruttore possa ritenere la causa matura per la decisione di merito, senza che occorra procedere all’assunzione di mezzi di prova, e dunque rimetta immediatamente la causa al collegio per la decisione di merito (art. 187, 1° co.).

Ciò può verificarsi nei seguenti casi:
1) se i fatti di causa non sono controversi e si debbono affrontare soltanto questioni di diritto;
2) se è possibile decidere la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio;
3) se nessuna delle parti ha richiesto l’ammissione di mezzi di prova negli atti introduttivi, né ha chiesto al giudice istruttore, durante la prima udienza di trattazione (ex art. 183 del c.p.c.), la fissazione di un termine per produrre documenti e indicare mezzi di prova, né lo stesso giudice ritenga opportuno utilizzare i poteri istruttori d'ufficio;
4) se il giudice, malgrado siano state avanzate istanze istruttorie, ritenga i mezzi di prova richiesti inammissibili e irrilevanti ovvero superflui ex art. 209 del c.p.c..

La seconda ipotesi è quella prevista dal secondo comma della norma, ossia l’ipotesi in cui il giudice istruttore decida di rimettere le parti al collegio per la presenza di questioni di merito aventi carattere preliminare e assorbente e che lo stesso istruttore ritenga idonee a definire il giudizio.
Si definisce questione di merito qualunque questione inerente al merito della controversia, la cui risoluzione pregiudica la decisione finale del giudizio in corso; esse sono introdotte da eccezioni in senso proprio, ed il loro accoglimento renderebbe inutile l'istruttoria e consentirebbe di risolvere la controversia (ne costituisce un chiaro esempio l'eccezione di prescrizione del diritto controverso).

Il legislatore affida al giudice il potere di effettuare una valutazione provvisoria ed implicita sulla questione preliminare, che gli consenta di stabilire se rimettere immediatamente la causa al collegio (ovvero trattenerla in decisione, se a lui spetti il potere di deciderla), oppure abbandonare temporaneamente la questione proseguendo l'istruzione (indubbiamente tale valutazione non vincola il collegio, il quale potrebbe non condividerla, e rimettere la causa in istruttoria).

Le questioni preliminari a cui fa riferimento la presente norma non vanno confuse con le questioni pregiudiziali di cui all'art. 34 del c.p.c..

La terza eventualità è quella di cui al terzo comma della norma e ricorre in presenza di questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali; ne costituiscono un esempio le questioni di capacità o legittimità processuale, le questioni di nullità della citazione e, più in generale, di validità degli atti processuali.
In particolare, quando si parla di “altre pregiudiziali”, si intende fare riferimento a questioni meramente procedurali, di rito, la cui risoluzione condiziona necessariamente lo svolgimento del processo (es. la legittimità processuale delle parti costituite).

Se il giudice istruttore intende pronunziarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni ex art. 189 del c.p.c.; conseguentemente, in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti, l'ordinanza che verrà emessa non potrà che avere natura meramente ordinatoria.

Si ritiene opportuno ricordare che, per effetto di quanto disposto dall’art. 80bisdispattcpc, la rimessione della causa al collegio può essere disposta anche nella prima udienza di trattazione, senza alcun rinvio ad una udienza successiva per la precisazione delle conclusioni.

Il legislatore del 1990 ha apportato significative modifiche alla norma in esame eliminando l'istituto della cosiddetta rimessione istruttoria, previsto prima dal quarto comma dell’art. 187; adesso, infatti, il giudice non può più rimettere la causa al collegio per la sola decisione della questione relativa all'ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti.

Il quarto comma di questa norma si pone a completamento delle attività istruttorie del giudice istruttore, come delineate dall'art.183 comma 4 (prima della Riforma Cartabia il rinvio era al comma 8); viene infatti previsto che qualora il collegio pronunci sentenza non definitiva e dia disposizioni per l'ulteriore istruzione della causa, le parti conservano il diritto di valersi dei termini previsti dall'art. 183 comma 4 per le deduzioni istruttorie.

Dunque, i termini perentori indicati dall'art. 183, 4° co., non concessi dall'istruttore prima della rimessione della causa al collegio, sono assegnati dal giudice, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui, successiva all'ordinanza collegiale che dispone l'ulteriore istruzione della causa.

Occorre precisare che la rimessione della causa dal collegio al giudice istruttore non si verifica solo nel caso previsto dall'art. 279, 2° co., n. 4 c.p.c., in quanto la ratio della norma si estende a tutte quelle ipotesi in cui il diritto delle parti alla prova può essere vanificato da una rimessione al collegio, in esito alla quale si debba comunque procedere ad una ulteriore istruzione della causa.

Pertanto, si può avere rimessione della causa dal collegio al giudice istruttore anche quando:
1) vengano decise solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e venga disposta con ordinanza la separazione delle altre cause e la loro ulteriore istruzione (art. 279, 2° co., n. 5);
2) la decisione venga limitata ad alcune soltanto delle domande proposte dalle parti, ed il giudice riconosca per le altre la necessità di una ulteriore istruzione (art. 277, 2° co.);
3) pronunciando sentenza di condanna generica, il giudice disponga che il processo prosegua per la liquidazione del quantum debeatur.

Il 5° co. dell'art. in questione, infine, dispone che il giudice possa dare luogo ad ogni altra disposizione relativa al processo, rafforzando così quel potere d'impulso processuale che gli è stato attribuito dall'art. 175 del c.p.c..

Massime relative all'art. 187 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4487/2021

Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017).

Cass. civ. n. 26523/2020

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).

Cass. civ. n. 1036/2019

Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.

Cass. civ. n. 7474/2017

In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.

Cass. civ. n. 19568/2016

Nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un'udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente richiesto la fissazione.

Cass. civ. n. 18535/2016

Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.

Cass. civ. n. 8576/2012

Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur").

Cass. civ. n. 9742/2005

L'eccezione di incompetenza per materia, ritualmente sollevata, non comporta per il giudice l'obbligo di promuoverne la decisione separata ed immediata, ai sensi degli artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 281 quater c.p.c., potendo egli differirne la decisione ad un momento successivo o addirittura, — specie se ritenga infondata prima facie l'eccezione —, all'esito dell'istruzione, disponendo la definizione congiunta della competenza e del merito (art. 187, terzo comma u.p. c.p.c.); nè, in tale ultimo caso, la parte ha l'onere di riproporre l'eccezione espressamente ad ogni udienza, potendosene desumere l'abbandono tacito soltanto in presenza di condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto che la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione o, nel corso della stessa, la discussione di un profilo di merito non costituissero rinuncia all'eccezione di competenza).

Cass. civ. n. 941/1995

In caso di esame congiunto di una questione pregiudiziale (quale è quella relativa all'integrità del contraddittorio) con il merito della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 187 c.p.c., la pronuncia è unica, talché se essa è impugnata, sia pure soltanto nel merito, non passa in giudicato e non si verifica preclusione al riesame ex officio, in sede di impugnazione, della pregiudiziale.

Cass. civ. n. 2215/1993

In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.

Cass. civ. n. 7367/1992

Ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c. applicabili anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 359, l'istruttore qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di nuovi mezzi di prova, invita le parti a precisare le loro conclusioni definitive e rimette quindi la causa al collegio senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio dall'art. 110 disp. att. c.p.c. ai fini dell'ulteriore trattazione della causa.

Cass. civ. n. 13017/1991

Nell'ipotesi che nel giudizio d'appello le parti siano state rimesse al collegio dall'istruttore, per l'integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità.

Cass. civ. n. 3360/1991

Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nell'eventualità che ne abbia determinato una contraddittorietà della motivazione e non già sotto il profilo della violazione dell'art. 187 c.p.c., il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa.

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