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Articolo 238 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Prestazione

Dispositivo dell'art. 238 Codice di procedura civile

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte (1) ed è ricevuto dal giudice istruttore (2). Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] (3) morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (4).

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] (3) giuro …» (5), e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (6).

Note

(1) Il giuramento decisorio va prestato personalmente dalla parte che abbia il libero esercizio del diritto oggetto di causa: in caso di soggetti incapaci, come il minore o l'interdetto, ovvero quando si tratti di una persona giuridica, il giuramento viene reso dal rappresentante legale costituito in giudizio (art. 2737 del c.c.).
Si deve escludere che il giuramento possa essere reso dalla parte per mezzo del suo procuratore speciale.
(2) In udienza viene redatto processo verbale delle dichiarazioni rese in sede di giuramento: il giurante, previa rilettura, conferma e sottoscrive.
(3) Con sentenza n. 334 dell'8 ottobre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle parole racchiuse tra parentesi quadra: «religiosa e»; «davanti a Dio e agli uomini».
(4) L'ammonizione segna il momento oltre il quale il deferente non può più revocare il giuramento richiesto. L'omissione o la mancata menzione nel verbale d'udienza dell'ammonizione del giudice istruttore al giurante non costituisce, tuttavia, causa di nullità del giuramento.
(5) Non è necessario che il giurante pronunci direttamente la formula, è sufficiente che il giudice la legga e la parte dica "lo giuro".
(6) L'omessa osservanza delle formalità prescritte per il giuramento (ad esempio, la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro") comporta la nullità dello stesso, e di conseguenza il giudice istruttore (o il collegio in sede di decisione della causa, art. 281 del c.p.c.) ha il potere-dovere di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 162 del c.p.c.. In caso di rinnovazione del mezzo di prova disposta dal collegio, esso viene riassunto innanzi al collegio stesso, che con la medesima ordinanza fissa anche l'udienza per l'assunzione della prova.

Ratio Legis

Per il legislatore del '40 il richiamo allo spirito religioso del giuramento costituiva il fondamento dell'istituto stesso, ma i cambiamenti sociali e giuridici avvenuti nel corso dei decenni ha reso necessaria una modificazione dell'articolo in commento che fosse in linea con i nuovi principi in tema di libertà di religione vigenti nel nostro stato (v. in tal senso la sentenza n. 344/1996 della Corte costituzionale, simile alla decisione resa in tema di giuramento dei testimoni). Quindi, oggi, l'attenzione del giurante viene attirata in particolare sull'importanza giuridica delle proprie dichiarazioni, in ragione delle conseguenze sia di natura penale che civile connesse alla eventuale affermazione del falso.

Brocardi

Verba sollemnia

Spiegazione dell'art. 238 Codice di procedura civile

Il testo originario di questa norma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 334 del 1996, nella parte in cui prevedeva il monito che il giudice doveva rivolgere al delato circa l'importanza "religiosa" dell'atto e l'assunzione di responsabilità “davanti a Dio” (entrambi gli incisi contrastavano con gli artt. 2, 3 e 19 della Cost.).
Con la medesima pronuncia è stata anche dichiarata incostituzionale l'assunzione di responsabilità da parte del giurante “davanti agli uomini”.

Sia la norma in esame che quella seguente trattano dell'assunzione del giuramento decisorio, occupandosi rispettivamente della prestazione e della mancata prestazione di questo mezzo istruttorio. Esse integrano le norme generali in tema di assunzione, le quali devono ritenersi ugualmente applicabili al giuramento decisorio (si tratta degli articoli dal 203 al 208 c.p.c.).

In particolare, in caso di mancata comparizione del deferente all'udienza fissata per la prestazione è applicabile la sanzione della decadenza di cui all'art. 208 del c.p.c..
Ciò comporta che il giudice, una volta dichiarata la decadenza della prova, dovrà fissare una successiva udienza, per consentire alla parte non comparsa di fare istanza, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire l'eventuale difesa della stessa parte (l'omissione di tale adempimento, con conseguente decisione della causa subito dopo la declaratoria di decadenza, comporta vizio della sentenza per error in procedendo).

Il giuramento decisorio deve essere reso dalla parte personalmente, dovendosi altrimenti considerare come non prestato ex art. 239 del c.p.c..
Si esclude che il giuramento decisorio possa esser prestato da un terzo in qualità di mero nuncius, così come si esclude che lo possa prestare il procuratore o altro soggetto pur munito di un mandato ad hoc.
Solo nel caso di rappresentanza legale ex art. 75 del c.p.c. e di rappresentanza volontaria, ex art. 77 del c.p.c., il giuramento è considerato validamente prestato dal rappresentante.

Nel caso delle persone giuridiche, il giuramento deve essere prestato dalla persona per mezzo della quale l'ente sta in giudizio, sia che si tratti del legale rappresentante che di un delegato ex art. 77 c.p.c.; in tale ipotesi la giurisprudenza qualifica sempre il giuramento de scientia, salvo che il legale rappresentante sia chiamato a giurare su fatti dei quali egli in persona sia stato autore o coautore.
Quanto appena detto per le persone giuridiche vale per le associazioni, le società senza personalità giuridica ed i comitati, per i quali il giuramento va prestato da parte di chi è capace di stare in giudizio in nome dei medesimi.

Prima d'invitare la parte a giurare, il giudice istruttore deve ammonire la stessa sull'importanza morale del giuramento e sulle conseguenze penali dello spergiuro (si ritiene, comunque, che dall'omissione di tali ammonizioni di rito non possa derivarne la nullità del giuramento comunque prestato).

Non è prevista alcuna sanzione di nullità neppure per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, relative alla necessità che il giurante rimanga in piedi durante la prestazione del giuramento, parli a chiara voce, cominci la propria dichiarazione solenne con un richiamo alla responsabilità morale assunta e la completi ripetendo esattamente le parole della formula.

È comunque necessario che il giurante pronunci almeno la parola “giuro”, risultando altrimenti l'atto nullo per mancato raggiungimento dello scopo; a tale nullità dovrebbe seguire ex officio ed ai sensi dell’art. 162 del c.p.c., la rinnovazione della prestazione.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 157 del c.p.c., il vizio deve esser denunciato nella prima istanza o difesa successiva al suo manifestarsi.

Massime relative all'art. 238 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19264/2018

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/03/2013).

Cass. civ. n. 20777/2012

La disposizione di cui all'art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, è tenuto a fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d'appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da "error in procedendo".

Cass. civ. n. 27026/2008

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola «giuro » atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni, dell'affermazione «nego » anziché l'affermazione solenne «giuro e giurando nego » in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione ).

Cass. civ. n. 20124/2004

In tema di giuramento decisorio, il giudice di merito deve accertare soltanto se il giuramento sia stato o meno prestato in conformità alla formula con la quale è stato deferito.

Cass. civ. n. 9927/2004

All'ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento, la relativa valutazione rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Cass. civ. n. 7422/2000

Al fine della validità del giuramento non è necessario che il giurante pronunci direttamente la formula fissata dall'articolo 238, comma 2, del c.p.c., essendo sufficiente che il medesimo, chiamato a giurare, dica «lo giuro», dopo che il giudice gli abbia letto detta formula, concretizzando e riassumendo la parola «giuro» la ratio dell'efficacia di prova legale attribuita dalla legge al mezzo istruttorio in esame.

Cass. civ. n. 11945/1999

Non comportano la nullità del giuramento decisorio o suppletorio la omissione o la mancata menzione nel verbale di udienza dell'ammonizione rivolta dal giudice alla parte, mentre comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e, in particolare, la omessa pronuncia della parola «giuro», che concretizza e riassume la ratio della efficacia di prova legale attribuita dalla legge al mezzo istruttorio in esame. In tal caso, peraltro, non può parlarsi di mancata prestazione — che, ai sensi dell'art. 239 c.p.c., si ha solo quando la parte si sia ingiustificatamente assentata dall'udienza, ovvero si sia rifiutata di prestare il giuramento o di riferirlo all'avversario, con sua conseguente soccombenza rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento medesimo è stato ammesso —, ma si tratta di un vizio di forma che inficia il mezzo di prova ed impone, in base alla regola generale di cui all'art. 162 c.p.c., di rinnovarlo di ufficio. Il giuramento deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento stesso aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti, senza alternarne la sostanza. Il relativo giudizio, purché adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Cass. civ. n. 2299/1996

La disposizione dell'art. 238, primo comma, prima parte c.p.c., secondo cui il giuramento decisorio deve essere prestato personalmente dalla parte, esclude che esso possa essere prestato da un terzo nella qualità di nuncius dell'interessato.

Cass. civ. n. 4052/1986

Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Cass. civ. n. 1148/1983

Poiché il giuramento a norma dell'art. 238 c.p.c. deve essere prestato ripetendo le parole della formula, è necessario — qualora si tratti di giuramento de scientia — che la formula stessa sia redatta, a pena di inammissibilità in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto bensì la conoscenza che egli ne abbia perché soltanto questa costituisce l'oggetto del giuramento. Pertanto, se la formula è redatta in modo che il giurante debba rispondere sulla verità di un fatto che a lui non appaia riferibile in quanto non proprio della sua attività, bensì riferibile ad attività altrui, il giuramento è inammissibile a norma dell'art. 2739 c.c. Questo rigore è infatti giustificato dalle differenti conseguenze discendenti dalla distinzione fra giuramento de veritate e giuramento de scientia, dal momento che la dichiarazione del giurante di ignorare i fatti equivale a rifiuto nel giuramento de veritate ed a prestazione favorevole al giurante nel giuramento de scientia.

Cass. civ. n. 3865/1982

Sulla validità della prestazione del giuramento decisorio non incide l'eventuale presenza di un altro litisconsorte, chiamato a giurare sullo stesso fatto, tenuto conto che il disposto dell'art. 251, primo comma, c.p.c., circa l'esame separato dei testimoni, non può trovare applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al giuramento medesimo, il quale integra una prova sovrana affidata alla coscienza della parte ed insensibile alla suddetta presenza.

Cass. civ. n. 3991/1978

Quando la parte, chiamata a prestare il giuramento decisorio, apporti alla formula aggiunte o variazioni, il giuramento deve considerarsi prestato solo se le aggiunte e le variazioni costituiscano semplici chiarimenti della formula stessa, tali da non alterarne, cioè, il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende.

Cass. civ. n. 2647/1978

Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alternarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione, rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la prestazione del giuramento — espresso in forma negativa — per il solo fatto che il giurante aveva prospettato una situazione giuridica diversa da quella inserita nella formula, senza valutare l'eventuale valore sostanziale dell'aggiunta, sotto la specie dell'estensione o della rilevanza esclusiva della precisazione).

Cass. civ. n. 1365/1953

L'espressione «giuro» con la quale si inizia la prestazione del giuramento impegna la parte giurante con gli effetti propri di questo solenne mezzo di prova per tutte le enunciazioni che ad essa espressione la parte faccia seguire.

Cass. civ. n. 1679/1947

Prestato giuramento decisorio, non può il giudice considerarlo come non prestato sol perché il giurante non abbia letteralmente ripetuto la formula così compilata, ma deve far convergere il suo esame sul se le eventuali varianti o aggiunte del giurante abbiano alterato nella sostanza il punto cui le parti e il giudice, avevano affidata la decisività dell'indagine.

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